04/04/2022
Risponde per i danni il costruttore che edificò il Condominio allacciando abusivamente la fognatura di questo con immissione nella fognatura di un soggetto privato esterno.
Tizio e Caia, proprietari di un fondo attiguo ad un Condominio, citano in causa l’ente di gestione, posto che lo scarico delle acque reflue dell’edificio risultava allacciato alla linea fognaria posta nel terreno degli attori, anziché alla condotta pubblica comunale, come consentito dalla società partecipata della zona.
Tizio e Caia chiedevano al Tribunale di accertare la violazione del diritto di proprietà e di ordinare la rimozione dell’allaccio abusivo con condanna in forma specifica a carico del Condominio, oltre al risarcimento dei danni da liquidare in separato giudizio – essendo l’azione inquadrata come un’azione negatoria, alla prima fase, di carattere sommario, segue quella di cognizione piena, con liquidazione dei danni.
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Risponde per i danni il costruttore che edificò il Condominio allacciando abusivamente la fognatura di questo con immissione nella fognatura di un soggetto privato esterno.Tizio e Caia, proprietari…