Studio Legale Tributario Torrisi

Studio Legale Tributario Torrisi Consulenza e Contenzioso Tributario

Lo studio si prefigge l'assistenza di imprese, società, enti e persone fisiche nel rapporto fisiologico o patologico con l'Amministrazione Finanziaria relativamente all'applicazione della normativa fiscale. Unisce le competenze tecniche proprie della professione di commercialista a quelle giuridiche e contenziose proprie della professione di avvocato.

05/07/2024
31/01/2023

Riporto di seguito i commi (art. 1 commi da 186 a 200) della finanziaria che regolano la nuova definizione delle liti tributarie pendenti. I vari commenti letti in questi giorni sono frammentari incompleti imprecisi e rischiano di generare confusione, errori e false aspettative. Pertanto riporto il testo di legge che è la fonte a cui occorre sempre fare riferimento a prescindere da ogni commento interpretazione o sintesi quand'anche fosse una interpretazione autorevole e anche nel caso in cui fosse l'interpretazione dell'Ag. delle Entrate che ex lege risulta vincolante solo per l'Amministrazione Finanziaria.

186. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in
cui e' parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso
quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio,
alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere
definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo
del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, con
il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il
valore della controversia e' stabilito ai sensi del comma 2
dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

187. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la
controversia puo' essere definita con il pagamento del 90 per cento
del valore della controversia.

188. In deroga a quanto previsto dal comma 186, in caso di
soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica
pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di
entrata in vigore della presente legge, le controversie possono
essere definite con il pagamento:

a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di
soccombenza nella pronuncia di primo grado;

b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di
soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

189. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di
soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia
fiscale, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle
eventuali sanzioni e' dovuto per intero relativamente alla parte di
atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta,
secondo le disposizioni di cui al comma 188, per la parte di atto
annullata.

190. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di
cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti
soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere
definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del
valore della controversia.

191. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non
collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15
per cento del valore della controversia in caso di soccombenza della
competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia
giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilita'
dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata
in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento
negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente
alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la
definizione non e' dovuto alcun importo relativo alle sanzioni
qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con
modalita' diverse dalla presente definizione agevolata.

192. La definizione agevolata si applica alle controversie in cui
il ricorso in primo grado e' stato notificato alla controparte entro
la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla
data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il
processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

193. Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie
concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2,
paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del
26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14
dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa
all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai
sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio,
del 13 luglio 2015.

194. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione
della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi
dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 giugno 2023; nel
caso in cui gli importi dovuti superano mille euro e' ammesso il
pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle
disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con
decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il
30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di
ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli
interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima
rata. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento
rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione
della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi
dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto
del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la
definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

195. Entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma e'
presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente
dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per
controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto
impugnato.

196. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si
scomputano quelli gia' versati a qualsiasi titolo in pendenza di
giudizio. La definizione non da' comunque luogo alla restituzione
delle somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto dovuto
per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata
prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non
passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge.

197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il
contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di
volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo
e' sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il
contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo
giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della
domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della
prima rata.

198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di
deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo e'
dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con
ordinanza in camera di consiglio se e' stata fissata la data della
decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le
ha anticipate.

199. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i
termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce
giurisdizionali e di riassunzione, nonche' per la proposizione del
controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in
vigore della presente legge e il 31 luglio 2023.

200. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere
notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalita' previste per la
notificazione degli atti processuali. Il diniego e' impugnabile entro
sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo
giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in
cui la definizione della controversia e' richiesta in pendenza del
termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale puo' essere
impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione
entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla
controparte nel medesimo termine.

10/05/2021

ANCORA UNA PROROGA PER LE CARTELLE ESATTORIALI
Comunicato l’arrivo di un nuovo rinvio Con comunicato stampa n. 88 del 30 aprile 2021, il Ministero dell’economia e delle finanze, rende nota la nuova proroga della sospensione degli obblighi di pagamento delle cartelle esattoriali. Secondo il comunicato la nuova proroga sarà operativa dal 30 aprile al prossimo 31 maggio, si tratterà quindi di uno spostamento temporale di un solo mese.
(Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato stampa n. 88, 30/04/2021)

10/02/2018

Le novità 2018 sulla detrazione per interventi di risparmio energetico


L’articolo 1, comma 3, L. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) ha disposto la proroga al 31 dicembre 2018 della detrazione Irpef/Ires prevista per gli interventi di riqualificazione energetica, modificando per alcune tipologie di interventi la misura della detrazione spettante, ampliando l’ambito degli interventi agevolabili e i soggetti beneficiari.
La detrazione quindi rimane confermata nella misura del 65% per la generalità degli interventi previsti, mentre è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di:
finestre comprensive di infissi;
schermature solari;
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;
Sono previste invece aliquote diversificate per quanto riguarda la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale; in particolare per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 la detrazione spetta:
nella misura del 50% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento 811/2013/UE (detrazione massima pari ad euro 30.000 e limite di spesa pari ad euro 60.000);
nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 (detrazione massima pari ad euro 30.000 e limite di spesa pari ad euro 46.153,85);
nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da p***a di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro (detrazione massima pari ad euro 30.000 e limite di spesa pari ad euro 46.153,85).
Sono esclusi invece dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto.
La norma, come modificata dalla legge di Bilancio 2018, prevede poi nuovi interventi sui quali è possibile beneficiare della detrazione del 65%:
per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro (limite di spesa pari ad euro 153.846). Per poter beneficiare della detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del D.M. 04.08.2011, pari almeno al 20%;
per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
Ampliato anche l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione. Le detrazioni in esame sono infatti oggi usufruibili anche:
dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati;
dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
La legge di Bilancio 2018 non ha invece sostanzialmente modificato la detrazione prevista per gli interventi su parti comuni condominiali, già riconosciuta dalla Finanziaria 2017 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.
In particolare, il comma 2-quater D.L. 63/2013 prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021:
la detrazione spetta nella misura del 70% nel caso in cui gli interventi interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
la medesima detrazione spetta nella misura del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e se conseguono almeno la qualità media definita dalM. 26.06.2015.
Per tali interventi viene previsto un limite massimo di spesa non superiore ad euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio; la sussistenza delle condizioni previste per poter beneficiare delle aliquote di detrazione potenziale al 70% e al 75% deve essere asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al D.M. 26.06.2015.

09/06/2015

Nel momento in cui approcciamo le problematiche dichiarative delle persone fisiche è fondamentale innanzitutto verificare se sussiste o meno la residenza fiscale nel territorio dello Stato del cliente del quale stiamo esaminando la situazione.

Il soggetto residente deve infatti dichiarare in Italia, sulla base del principio della c.d. tassazione mondiale, i redditi ovunque prodotti, mentre quello non residente si limiterà a dichiarare nel nostro Paese i redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23 del Tuir.

Il concetto di residenza della persona fisica è individuato dall’articolo 2 del Tuir, che fissa tre criteri tra loro alternativi: è sufficiente che ne sia verificato uno per la maggior parte del periodo di imposta per considerare il soggetto in questione fiscalmente residente in Italia.

Il primo criterio è quello relativo alla residenza anagrafica.

Se il soggetto risulta iscritto all’anagrafe della popolazione residente per almeno 184 giorni nel periodo d’imposta, è pacifico che sia anche fiscalmente residente in Italia: laddove abbia spostato la propria residenza nella seconda parte dell’anno, ciò comunque non toglie che egli si debba considerare fiscalmente residente in relazione a quel periodo d’imposta.

Nella risoluzione 471 del 2008 l’Agenzia delle Entrate ha analizzato il caso di un cittadino svedese che aveva lavorato in Italia fino al 10 luglio 2007, cancellandosi quindi dall’anagrafe della popolazione residente e tornando in Svezia a partire dal 12 luglio, percependo da quel momento redditi di lavoro dipendente in Svezia. Nell’interpello il soggetto in questione, che l’Amministrazione finanziaria svedese considerava fiscalmente residente in Svezia a partire dal 13 luglio di quell’anno, indicava come riteneva corretto essere tassato in Italia per i redditi percepiti nel nostro Paese fino al momento del trasferimento in patria.

L’Agenzia delle Entrate è invece arrivata alla conclusione che il soggetto dovesse dichiarare in Italia anche il reddito percepito in Svezia nella seconda parte dell’anno, avendo riconosciuto un credito d’imposta per le imposte pagate nel suo Paese: questo alla luce del fatto che si doveva considerare fiscalmente residente nel territorio dello Stato per l’intero periodo 2007, avendo avuto la residenza anagrafica in Italia per la maggior parte dell’anno.

Questa “regola” trova un’eccezione nel momento in cui l’altro Paese sia la Svizzera o la Germania: in questi casi la convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall’Italia con questi Stati prevede un frazionamento della tassazione laddove la residenza si sposti in corso d’anno.

Al di là della residenza anagrafica, che è il primo criterio, un soggetto potrebbe essere considerato fiscalmente residente in Italia sulla base degli altri presupposti individuati dall’articolo 2, ossia la residenza civilistica ovvero il domicilio civilistico.

Il concetto di residenza da un punto di vista civilistico fa riferimento al luogo dove il soggetto ha la propria dimora abituale, che naturalmente non è facile poi da un punto di vista operativo andare effettivamente ad accertare.

Il domicilio civilistico invece è la sede principale degli interessi e delle attività di un soggetto.

La risoluzione 351 del 2008 affronta la problematica della residenza fiscale sulla base della sussistenza del domicilio civilistico alla luce di un interpello presentato da Fabio Capello, che all’epoca era diventato allenatore della nazionale inglese e quindi si era trasferito in Inghilterra.

Sulla base del fatto che la famiglia era rimasta in Italia, nonostante nell’interpello fosse precisato che la moglie era economicamente indipendente, così come la figlia, che aveva tra l’altro un domicilio distinto, l’Agenzia ha ritenuto che in Italia rimanevano i legami personali e di conseguenza il centro degli interessi vitali dell’allenatore, arrivando alla conclusione che la residenza fiscale fosse quindi nel nostro Paese.

Diverse sul punto appaiono invece le conclusioni recentemente raggiunte dalla Cassazione nella sentenza 6501, depositata lo scorso 31 marzo.

Nel caso di specie i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che le relazioni familiari non debbano assumere una rilevanza preponderante nella verifica della sussistenza della residenza fiscale di un soggetto: se questi dimostra che la sede centrale della propria attività è effettivamente all’estero, non sono sufficienti legami personali mantenuti nel nostro Paese per renderlo fiscalmente residente in Italia.

Il principio affermato dalla sentenza è sicuramente condivisibile, ma la questione rimane comunque controversa, essendoci anche numerose pronunce di legittimità, altrettanto recenti, che invece valorizzano l’aspetto dei rapporti personali.

29/08/2014

Cornuti e mazziati.......

Comporta reato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.5755 del 6 febbraio 2014 ha affermato che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è integrato,
siccome è a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, non rilevando la circostanza
che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più
urgenti (cfr sentenze n.29616/11 e n.13100/11).

29/08/2014

Per vincere il sintetico servono prove certe
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.17664 del 6 agosto 2014 ha statuito che a norma dell’art.38, co.6 d.P.R.
n.600/73, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito
in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata
disposizione prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea
documentazione”. La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su
circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico
riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della
“durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva
accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i
suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un
ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese
e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati. Né la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio,
con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame; quindi non il loro semplice “transito” nella disponibilità del contribuente
(cfr sentenza n.8995/14).

Indirizzo

Via Del Politecnico, 5
Milan
20121

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 17:00
18:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 17:00
18:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 17:00
18:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 17:00
18:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 17:00
18:00 - 19:00

Sito Web

https://www.studiobracchetti.it/professionisti/aldo-torrisi/#torrisi, https:

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