31/01/2023
Riporto di seguito i commi (art. 1 commi da 186 a 200) della finanziaria che regolano la nuova definizione delle liti tributarie pendenti. I vari commenti letti in questi giorni sono frammentari incompleti imprecisi e rischiano di generare confusione, errori e false aspettative. Pertanto riporto il testo di legge che è la fonte a cui occorre sempre fare riferimento a prescindere da ogni commento interpretazione o sintesi quand'anche fosse una interpretazione autorevole e anche nel caso in cui fosse l'interpretazione dell'Ag. delle Entrate che ex lege risulta vincolante solo per l'Amministrazione Finanziaria.
186. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in
cui e' parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso
quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio,
alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere
definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo
del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, con
il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il
valore della controversia e' stabilito ai sensi del comma 2
dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
187. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la
controversia puo' essere definita con il pagamento del 90 per cento
del valore della controversia.
188. In deroga a quanto previsto dal comma 186, in caso di
soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica
pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di
entrata in vigore della presente legge, le controversie possono
essere definite con il pagamento:
a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di
soccombenza nella pronuncia di primo grado;
b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di
soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
189. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di
soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia
fiscale, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle
eventuali sanzioni e' dovuto per intero relativamente alla parte di
atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta,
secondo le disposizioni di cui al comma 188, per la parte di atto
annullata.
190. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di
cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti
soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere
definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del
valore della controversia.
191. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non
collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15
per cento del valore della controversia in caso di soccombenza della
competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia
giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilita'
dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata
in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento
negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente
alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la
definizione non e' dovuto alcun importo relativo alle sanzioni
qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con
modalita' diverse dalla presente definizione agevolata.
192. La definizione agevolata si applica alle controversie in cui
il ricorso in primo grado e' stato notificato alla controparte entro
la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla
data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il
processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
193. Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie
concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2,
paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del
26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14
dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa
all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai
sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio,
del 13 luglio 2015.
194. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione
della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi
dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 giugno 2023; nel
caso in cui gli importi dovuti superano mille euro e' ammesso il
pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle
disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con
decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il
30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di
ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli
interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima
rata. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento
rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione
della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi
dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto
del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la
definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
195. Entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma e'
presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente
dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per
controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto
impugnato.
196. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si
scomputano quelli gia' versati a qualsiasi titolo in pendenza di
giudizio. La definizione non da' comunque luogo alla restituzione
delle somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto dovuto
per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata
prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non
passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il
contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di
volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo
e' sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il
contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo
giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della
domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della
prima rata.
198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di
deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo e'
dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con
ordinanza in camera di consiglio se e' stata fissata la data della
decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le
ha anticipate.
199. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i
termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce
giurisdizionali e di riassunzione, nonche' per la proposizione del
controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in
vigore della presente legge e il 31 luglio 2023.
200. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere
notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalita' previste per la
notificazione degli atti processuali. Il diniego e' impugnabile entro
sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo
giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in
cui la definizione della controversia e' richiesta in pendenza del
termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale puo' essere
impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione
entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla
controparte nel medesimo termine.