17/03/2020
CORONAVIRUS E REATI
Con particolare riferimento alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale (c.d. zona rossa), è prevista la responsabilità del trasgressore ex art. 650 cod. pen.; tale norma, rubricata “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”, prevede, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato, l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a duecentosei euro.
Qualora nell’autocertificazione – attestante che lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o, infine, rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza – si dichiari il falso, risulterà integrato anche il reato di cui all’art. 483 cod. pen. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) che punisce, con la pena fino a due anni di reclusione, la falsa attestazione a un pubblico ufficiale dei fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.
Da uno a cinque anni di reclusione, invece, è la pena prevista nel caso di colposa diffusione della epidemia ex art. 452 cod. pen.
Ben più grave è la responsabilità di coloro che volontariamente contagino altre persone: oltre al caso limite dell’art. 438 cod. pen., che punisce con l’ergastolo chiunque cagiona una epidemia mediante la diffusione di germi patogeni, possono essere contestati i reati di cui all’art. 575 cod. pen. (omicidio volontario) e all’art. 582 cod. pen. (lesioni personali) rispettivamente nel caso di morte o di malattia dei soggetti attinti dal morbo.