Avvocato Dubini Rolando

Avvocato Dubini Rolando AVV. DUBINI SICUREZZA LAVORO
Assistenza giudiziaria e consulenza stragiudiziale. Diritto penale del Assistenza giudiziaria e consulenza stragiudiziale. Formazione.

Diritto penale del lavoro. D.Lgs. 231/2001.

Non è difesa. È esposizione mediatica di una tragedia giudiziaria e umana“📌📌📌📌IMPORTANTE 📌📌📌📌 DIFESA di ALBERTO STASI co...
08/04/2026

Non è difesa. È esposizione mediatica di una tragedia giudiziaria e umana

“📌📌📌📌IMPORTANTE 📌📌📌📌
DIFESA di ALBERTO STASI
comunicato stampa:

‘A fronte delle recenti strumentalizzazioni ad opera di alcuni organi di stampa, si rende necessario precisare quanto segue. Il dott. Brindisi, personalmente e senza alcun altro protagonista, ha organizzato un evento che prevede un monologo giornalistico (dunque, non uno spettacolo teatrale) sulla vicenda del processo svoltosi a carico di Stasi. Tale evento si svolgerà in due date, a Napoli e a Milano. Ha chiesto agli avvocati di Stasi di presenziare a tale evento come ospiti tra il pubblico, a titolo totalmente gratuito e senza nemmeno rimborsi spese di viaggio. Dunque, nessuna partecipazione a “show teatrali” è prevista da parte degli avvocati di Stasi. Peraltro, l’avvocato Bocellari non presenzierà nemmeno come ospite in alcune delle due date suddette’”.

Bene. Il comunicato è agli atti. Ma il problema resta intatto.

Qui il punto non è la gratuità della presenza, né il fatto che si tratti di un “monologo giornalistico” anziché di uno “spettacolo teatrale”. Questa è una distinzione nominalistica, quasi notarile, che non incide sulla sostanza. Cambia l’etichetta. Non cambia il fatto.

E il fatto è molto semplice: trasformare una vicenda processuale segnata dall’uccisione di Chiara Poggi in un evento pubblico, con la presenza anche solo simbolica dei difensori dell’imputato, significa accettare che il processo esca dall’aula di giustizia per entrare nel circuito della rappresentazione mediatica.

Questo è il nodo. Ed è un nodo profondamente discutibile.

Un avvocato ha il diritto-dovere di difendere il proprio assistito con fermezza, intelligenza, rigore tecnico. Ma la difesa tecnica non coincide con la partecipazione, diretta o indiretta, alla messa in scena pubblica del caso. Quando il confine tra attività difensiva e presenza scenica si assottiglia, il rischio è evidente: non si tutela più soltanto un diritto di difesa, si contribuisce alla spettacolarizzazione di una tragedia giudiziaria e umana.

Dire che non vi sarebbe stata “partecipazione a show teatrali” non risolve nulla. Perché il problema non è il nome dell’evento. Il problema è l’effetto oggettivo dell’operazione. Se si richiama pubblico, attenzione, emozione, polarizzazione e consumo mediatico attorno a un omicidio che ha devastato una famiglia e segnato l’opinione pubblica per anni, si è già dentro una dinamica di spettacolarizzazione. Negarlo significa negare l’evidenza.

Ancora più debole, diciamolo chiaramente, è il tentativo di ridurre tutto a una precisazione difensiva: ospiti tra il pubblico, nessun compenso, nessun rimborso. Francamente, è un argomento poco convincente. La correttezza di una condotta professionale non si misura dal cachet. Non tutto ciò che è gratuito è anche opportuno. Non tutto ciò che è formalmente lecito è anche sobrio, prudente, rispettoso del dolore altrui e della dignità della funzione difensiva.

Qui non si tratta di censurare la difesa di Stasi. Nessuno mette in discussione il diritto di ogni imputato a essere difeso fino in fondo e con ogni mezzo lecito. Si tratta di dire, con chiarezza, che certi casi giudiziari non dovrebbero diventare occasioni di visibilità collaterale, di ambiguità pubblica, di contiguità scenica tra difesa tecnica ed evento mediatico costruito attorno al fascino morboso del processo.

La toga non è un accessorio di scena. L’avvocato non è un comprimario del racconto mediatico. E un omicidio non è materia da palcoscenico, nemmeno quando lo si chiama “monologo”.

Anzi, proprio il comunicato finisce per aggravare il disagio, non per scioglierlo. Perché mostra la preoccupazione di correggere la percezione pubblica, ma evita accuratamente il punto decisivo: era opportuno, o no, accostare anche solo per contiguità la difesa tecnica a un evento mediatico costruito intorno a quel delitto?

A mio giudizio, no.

E no in modo netto.

Il tentativo di cavarsela dicendo “non era teatro” ma “monologo giornalistico” è, più che persuasivo, imbarazzante. Perché sostituisce una questione di sostanza con una disputa lessicale. Sempre di esposizione pubblica costruita attorno a un omicidio si tratta. Sempre di attenzione mediatica convogliata su una vicenda che dovrebbe imporre misura, sobrietà e pudore si tratta. Sempre di un’operazione che lambisce, e forse supera, il confine della spettacolarizzazione del processo si tratta.

Basta allora con le ipocrisie nominalistiche. Non è il rimborso spese che fa la differenza. Non è la collocazione “tra il pubblico” che salva la forma. Non è l’assenza di un intervento sul palco che sterilizza il significato simbolico della presenza.

Il punto è che, in casi come questo, anche l’ambiguità è troppo. Anche la sola contiguità è troppo. Anche il solo prestarsi, fosse pure passivamente, a un evento costruito sul richiamo narrativo del delitto è troppo.

Perché Chiara Poggi non è un format. E la difesa non dovrebbe mai sfiorare il marketing giudiziario.

Chi esercita la difesa in processi così laceranti dovrebbe custodire non soltanto i diritti dell’assistito, ma anche il senso del limite. Perché il diritto di difesa è sacro. Ma proprio per questo non deve mai essere confuso con il circo mediatico.

Abuso d’ufficio: se non fosse stato abrogato, l’Italia sarebbe già allineataSulla nuova direttiva anticorruzione approva...
28/03/2026

Abuso d’ufficio: se non fosse stato abrogato, l’Italia sarebbe già allineata

Sulla nuova direttiva anticorruzione approvata dal Parlamento europeo il 26 marzo 2026 si sta dicendo di tutto, spesso senza distinguere tra ciò che il testo dice davvero e ciò che gli si vuole far dire per convenienza polemica. Il punto, in realtà, è molto semplice: se il vecchio reato di abuso d’ufficio non fosse stato abrogato nel 2024, l’Italia sarebbe già stata sostanzialmente allineata al nuovo standard europeo.

Perché? Perché la direttiva non impone di chiamare il reato in un certo modo, né pretende di resuscitare per nome il vecchio art. 323 c.p. Quello che richiede è altro: che gli Stati puniscano penalmente almeno alcune gravi violazioni della legge, commesse con dolo da pubblici funzionari nell’esercizio delle loro funzioni. Ora, proprio questo era il terreno tipico su cui operava il vecchio abuso d’ufficio: violazione di norme di legge o di regolamento, intenzionalità, vantaggio patrimoniale ingiusto o danno ingiusto, abuso della funzione pubblica. Si poteva contestarne la formulazione, la tecnica normativa, la resa applicativa. Ma sul piano dell’allineamento di fondo alla logica della direttiva, la copertura già c’era.

Dunque la tesi corretta non è “l’Europa ci obbliga a tornare al passato”. La tesi corretta è più precisa: l’abrogazione ha interrotto un presidio penale che, pur criticato e imperfetto, collocava già l’ordinamento italiano dentro l’area di tutela che oggi la direttiva europea torna a presidiare. Il problema non era l’inesistenza del reato. Il problema, semmai, era come migliorarlo senza cancellarlo.

Questo è il punto che molti fingono di non vedere. Una cosa è sostenere che il vecchio art. 323 c.p. fosse scritto male o producesse effetti distorsivi. Un’altra, del tutto diversa, è sostenere che la sua eliminazione non abbia creato alcun vuoto. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 95 del 2025, ha escluso che la Convenzione di Mérida imponesse di conservare proprio quel reato; ma la stessa Corte ha anche riconosciuto gli “indubbi vuoti di tutela penale” derivati dalla sua abolizione. Quindi: nessun obbligo di mantenere quella specifica fattispecie, ma nemmeno assoluzione del vuoto prodotto dalla sua cancellazione.

E allora la conclusione è lineare. Se il vecchio abuso d’ufficio non fosse stato abrogato, oggi non staremmo discutendo se reintrodurre una tutela penale contro l’esercizio illecito e doloso della funzione pubblica: ce l’avremmo già. Staremmo discutendo, semmai, se correggerla, restringerla, precisarla, renderla più tassativa. Ma saremmo già allineati nella sostanza alla nuova direttiva europea, perché quella direttiva presidia esattamente l’idea che un nucleo di abuso intenzionale del potere pubblico debba restare penalmente rilevante.

In altre parole: non è l’Europa che ci costringe a inventare oggi un problema nuovo. È l’abrogazione del 2024 che ha eliminato una figura di reato che, con tutti i suoi limiti, già collocava l’Italia nel perimetro della tutela che ora il diritto europeo torna a considerare necessaria.

Ho votato per difendere la Costituzione e l’indipendenza della magistraturaHo votato a difesa della Costituzione, che no...
22/03/2026

Ho votato per difendere la Costituzione e l’indipendenza della magistratura

Ho votato a difesa della Costituzione, che non è un ornamento retorico della Repubblica, ma il limite giuridico posto a tutela della libertà dei cittadini contro ogni deformazione del potere.

Ho votato a difesa della magistratura indipendente, che la Costituzione vuole autonoma da ogni altro potere dello Stato non per privilegio corporativo, ma per una ragione precisa: senza giudici e pubblici ministeri indipendenti non esiste vera uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

Questo è il punto essenziale che troppi fingono di non vedere.

Quando si indebolisce l’autonomia della magistratura, non si colpisce una categoria. Si colpisce l’equilibrio costituzionale. Si altera il sistema dei contrappesi. Si restringe lo spazio di tutela dei diritti. Si rende più esposto il cittadino comune, e più forte il potere politico.

Per questa ragione ho votato contro il maldestro tentativo del governo di indebolire insieme la Costituzione e la magistratura indipendente, attraverso una riforma presentata come tecnica, neutrale, modernizzatrice, ma in realtà profondamente politica nel suo significato e nei suoi effetti.

Le riforme serie si discutono nel merito, con rigore istituzionale, con rispetto dell’assetto costituzionale e senza propaganda. Qui, invece, si è tentato di trasformare una questione delicatissima di equilibrio tra poteri dello Stato in uno slogan semplificato, utile solo a raccogliere consenso.

È precisamente questo il problema.

L’indipendenza della magistratura non appartiene ai magistrati. Appartiene ai cittadini. È una garanzia esterna di imparzialità, non un bene privato dell’ordine giudiziario. Ed è principio pacifico che ogni intervento diretto a comprimere tale indipendenza, anche se mascherato da efficientismo o da razionalizzazione, debba essere guardato con il massimo sospetto critico.

Chi difende la Costituzione non difende una formula astratta. Difende il presidio concreto che separa lo Stato di diritto dal primato della convenienza politica.

Per questo ho votato come ho votato. Con piena consapevolezza. E senza alcuna esitazione.

La questione è molto concreta: perché votare NO al referendum sul CSM?Il punto centrale è che la riforma viene presentat...
12/03/2026

La questione è molto concreta: perché votare NO al referendum sul CSM?

Il punto centrale è che la riforma viene presentata come soluzione ai problemi della giustizia, ma non dimostra affatto che quei problemi derivino davvero dalla struttura del CSM. Il difetto logico sta proprio qui: si propone di cambiare un organo costituzionale senza provare il nesso tra causa e rimedio.

Se si guarda alla storia politica italiana degli ultimi trent’anni emerge un dato evidente: i conflitti più duri con la magistratura non nascono dal funzionamento del CSM, ma dal fatto che molti esponenti politici – spesso proprio nell’area di governo – si trovano coinvolti in indagini, processi o condanne. In queste situazioni la critica alla magistratura diventa una costante della retorica politica.

Da qui nasce un equivoco ricorrente. Il problema reale non è necessariamente un difetto dell’istituzione che governa la magistratura, ma il conflitto tra potere politico e controllo di legalità esercitato dai giudici. In altri termini: quando la giustizia indaga sulla politica, la politica tende a presentare il problema come se fosse un difetto del sistema giudiziario.

Il CSM, però, ha una funzione molto precisa nella Costituzione: garantire che i magistrati possano esercitare le loro funzioni senza dipendere dal potere politico. Modificare questo equilibrio senza dimostrare che la struttura del CSM sia la causa dei problemi denunciati significa intervenire su un organo di garanzia per ragioni che appaiono più politiche che istituzionali.

La ragione del NO, quindi, è semplice e prudenziale. Prima si dimostra che l’assetto del CSM è davvero la causa delle disfunzioni della giustizia. Solo dopo si cambia la Costituzione. Se invece la spinta alla riforma nasce soprattutto dal conflitto ricorrente tra politica e magistratura – spesso quando le indagini toccano chi governa – allora il rischio è di trasformare una garanzia di indipendenza in un terreno di riequilibrio a favore della politica. E questo, in uno Stato di diritto, è un passaggio molto delicato.






























04/03/2026
Formazione sicurezza: cosa può fare davvero il datore di lavoro (Accordo Stato-Regioni 2025 e legge Lombardia 4/2026)In ...
04/03/2026

Formazione sicurezza: cosa può fare davvero il datore di lavoro (Accordo Stato-Regioni 2025 e legge Lombardia 4/2026)

In materia di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro circola molta confusione. La disciplina è invece piuttosto chiara se si leggono le norme senza slogan.

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 consente al datore di lavoro di organizzare direttamente in azienda i corsi di formazione iniziale e di aggiornamento solo per i propri lavoratori, preposti e dirigenti. Non per terzi e non come attività di mercato.

I corsi devono comunque rispettare i requisiti previsti dall’Accordo, in particolare per quanto riguarda contenuti, durata, modalità di erogazione e qualificazione dei docenti.

I docenti devono possedere i requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, che disciplina i criteri di qualificazione del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Fa eccezione il caso in cui il docente sia il RSPP aziendale: in tale ipotesi può svolgere direttamente la docenza anche in assenza dei requisiti previsti dal decreto.

Quanto alla Legge regionale Lombardia 10 febbraio 2026 n. 4, il datore di lavoro che organizza formazione solo per i propri dipendenti non deve iscriversi all’elenco regionale dei soggetti formatori.

Tuttavia deve rispettare precisi obblighi amministrativi attraverso la piattaforma regionale:

– comunicazione di avvio corso prima dell’inizio
– comunicazione di fine corso entro 30 giorni
– emissione degli attestati esclusivamente tramite la piattaforma regionale

Il mancato rispetto di queste regole comporta conseguenze rilevanti:

– sanzioni amministrative pecuniarie
– divieto di erogare formazione valida fino a sei mesi
– invalidità dei corsi non comunicati

In altre parole: la formazione può essere organizzata internamente, ma non è una attività libera. È una funzione regolata, tracciata e soggetta a controlli pubblici.

Chi ignora queste regole rischia non solo sanzioni economiche, ma anche di trovarsi con attestati privi di valore giuridico.










Malan diffonde una informazione infondataMalan dice: se il 99,5% dei magistrati ottiene la valutazione massima, signific...
22/02/2026

Malan diffonde una informazione infondata

Malan dice: se il 99,5% dei magistrati ottiene la valutazione massima, significa che chi lavora molto e chi lavora poco viene giudicato allo stesso modo. Quindi non c’è incentivo. Quindi i tempi della giustizia non migliorano. E da qui fa discendere la necessità della riforma Nordio.

Sembra lineare. Ma non lo è.

Primo punto. Le valutazioni di professionalità dei magistrati non sono premi di produttività. Non sono classifiche aziendali. Non servono a stabilire chi produce di più. Servono a verificare se un magistrato è idoneo a esercitare la funzione in modo corretto, indipendente e conforme alla legge. È una verifica di affidabilità istituzionale, non un sistema a punti.

Dire che se quasi tutti sono giudicati idonei allora il sistema è sbagliato è un salto logico. Il concorso in magistratura è altamente selettivo. È ragionevole che chi supera quella selezione e anni di tirocinio risulti poi professionalmente adeguato.

Secondo punto. La riforma Nordio non introduce meccanismi di incentivo legati alla produttività. Non premia chi emette più sentenze. Non collega la carriera al numero di udienze celebrate. Interviene sulla struttura dell’ordinamento: separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, modifica del CSM, istituzione di un’Alta Corte disciplinare. Non cambia la logica delle valutazioni in senso quantitativo.

Quindi il collegamento tra “valutazioni troppo generose” e “necessità della riforma Nordio” non è contenuto nella riforma stessa. È un’argomentazione politica, non una conseguenza normativa.

Terzo punto. Il problema dei tempi della giustizia non è la mancanza di incentivi personali. È strutturale. Organici insufficienti, cancellerie sotto-dimensionate, carichi di ruolo enormi, riforme processuali che moltiplicano gli adempimenti. Pensare che la lentezza dipenda dal fatto che il magistrato non è abbastanza “stimolato” è una semplificazione comoda, ma superficiale.

E c’è un rischio. Se si introduce la logica della produttività come criterio dominante, si spinge il giudice a decidere più in fretta. Ma la giurisdizione non è una catena di montaggio. Non è produzione seriale. È valutazione ponderata di diritti e libertà. Velocità e qualità non sempre coincidono.

Quarto punto, il più delicato. La riforma Nordio tocca l’equilibrio costituzionale tra poteri. Separare le carriere modifica il rapporto tra accusa e giudice. Ridisegnare il CSM modifica il sistema di autogoverno. Ma tutto questo non ha un nesso diretto con la percentuale delle valutazioni massime né con un meccanismo di incentivo alla “resa quantitativa”.

Dire che la riforma incide sugli incentivi a lavorare di più significa attribuirle effetti che non sono nel suo testo.

In sintesi. L’argomento di Malan confonde tre piani diversi: valutazioni di idoneità, produttività individuale e riforma costituzionale dell’ordinamento giudiziario. Li sovrappone. Ma non coincidono.

La lentezza della giustizia è un problema reale. Ma riscrivere l’architettura costituzionale non equivale a introdurre premi di efficienza. E se si cambia l’equilibrio dei poteri senza intervenire sulle cause strutturali dei ritardi, non si accelera la macchina. Si cambia il telaio. E questo è un altro discorso.

Perché se il 99,5% dei magistrati ha la valutazione massima, vuol dire che sia chi lavora molto, sia chi lavora poco ha la stessa valutazione. Dunque, nessun incentivo a lavorare di più. Se viene premiato invece chi smaltisce, chi va avanti, chi fa udienze, chi procede, ci saranno anche dei miglioramenti dal punto di vista dei tempi della giustizia.

22/02/2026

Separare i co****ni

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