23/06/2026
Cassazione: ordinanza n. 19975 del 15/06/2026.
Per la Cassazione l'indennizzo da ritardo aereo è un credito liquido: gli interessi, anche nella misura maggiorata ex art. 1284,4° comma, c.c., decorrono dal giorno del ritardo e non dalla domanda giudiziale. Riconosciute anche le spese di assistenza stragiudiziale come autonoma voce di danno emergente.
Autore: Avv. Anna Andreani.
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