Studio Legale Lezzi - Milano

Studio Legale Lezzi - Milano Actore non probante, reus absolvitur

     ̀medica     Dal minuto 20 circa, il servizio di Studio Aperto sulla sentenza del Tribunale di Milano che ha riconos...
14/05/2022

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Dal minuto 20 circa, il servizio di Studio Aperto sulla sentenza del Tribunale di Milano che ha riconosciuto il danno biologico ad una paziente per un ritardo nella diagnosi della sclerosi multipla

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Un grazie a Luigi Ferrarella del Corriere della Sera che ha riassunto la vicenda giudiziaria in modo puntuale e attento
11/05/2022

Un grazie a Luigi Ferrarella del Corriere della Sera che ha riassunto la vicenda giudiziaria in modo puntuale e attento

RITARDO NELLA DIAGNOSI DI    : SECONDO IL TRIBUNALE DI MILANO NON SI VERTE IN MATERIA DI PERDITA DI CHANCE MA DI UN   CE...
29/04/2022

RITARDO NELLA DIAGNOSI DI : SECONDO IL TRIBUNALE DI MILANO NON SI VERTE IN MATERIA DI PERDITA DI CHANCE MA DI UN CERTO, CONSOLIDATO E QUANTIFICABILE COME DANNO

Giovedì 21 aprile u.s. il Tribunale di Milano con la sentenza n. 3515/2022 ha condannato un medico di base della provincia di Milano al risarcimento dei danni patiti da Silvia, (nome di fantasia per espressa richiesta della parte lesa), difesa dagli avvocati Francesco Campanale e Sabrina Lezzi, per un ritardo nella diagnosi da sclerosi multipla.
Il Tribunale, dopo aver accertato come un anticipo di oltre due anni nella diagnosi e nell’inizio della terapia avrebbe inciso, in termini probabilistici, nel mantenimento di un basso grado di disabilità, che avrebbe comportato un grado di menomazione dell’integrità psico-fisica del soggetto intorno al 15%, per un tempo certamente maggiore e mediamente stimabile quantomeno in un decennio, con poi progressivo aggravio verso un grado di EDSS 6.5-7 nei successivi 10 anni, con realizzarsi di una condizione menomativa del 75-80%, invece già attualmente in essere, quindi anticipata di circa 20 anni…, ha svolto interessantissime considerazioni in termini di risarcimento del danno.
Invero, il Giudice A. C. Ricciardi ha osservato che nella fattispecie non si verteva in materia di perdita di chance da lesione del diritto alla salute, bensì di un danno ormai verificatosi e suscettibile all’epoca data delle operazioni peritali, di valutazione, secondo criteri medico-legali, quanto a gravità e collocazione temporale.
Lo stesso giudice, partendo dalla premessa che, in tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale conseguente- secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra un evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente (cfr. Cass.n.28993 del 11 novembre 2019), ha concluso che, nella fattispecie sottoposta al suo esame, l’evento di danno non equivaleva alla possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale, ma si era, invece, in presenza di un danno – certo, consolidato e quantificabile - da perdita anticipata delle condizioni psico-fisiche delle quali la paziente avrebbe potuto godere per un certo intervallo temporale se il trattamento farmacologico fosse stato somministrato fin dal momento della prima sintomatologia con l’effetto di rallentare i tempi di progressiva naturale ingravescenza della patologia.
Il Tribunale ha quindi ribadito che non si è in presenza di una perdita di chance, bensì di un evento di danno, ormai consolidatosi nella percentuale del 75-80% alla data degli accertamenti peritali, e costituito dall’anticipazione di una peggiore qualità della vita della paziente, sostenendo altresì che si verteva in materia di danno differenziale nei termini illustrati da Cass.n.28986 del 11 novembre 2019.
Si tratta di una delle rare sentenze, se non la prima, che conferisce finalmente il giusto valore giuridico al danno patito da una paziente per un ritardo nella diagnosi della sclerosi multipla, malattia dal certo esito infausto.
Circa dieci anni fa il Tribunale di Cremona aveva infatti stabilito che la sclerosi multipla è una patologia neurologica a carattere progressivo, connotata dal manifestarsi in tempi variabili e con estrema incostanza da individuo a individuo di disfunzionalità a carico di molteplici organi e, proprio per questo, aveva escluso di poter affermare, anche in via meramente probabilistica, che la situazione della paziente sarebbe stata diversa in caso di diagnosi tempestiva e prescrizione di idonea terapia farmacologica, rigettando sia la domanda di risarcimento del danno biologico permanente sia il danno da invalidità temporanea.
La sentenza del Tribunale di Milano, ribaltando invece questo concetto, parla chiaramente di danno biologico e di danno morale, aprendo nuovi orizzonti in questo settore della responsabilità sanitaria.

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01/03/2022

Il convivente che abbia contribuito a costruire l’immobile sul suolo di proprietà esclusiva dell’ex partner, cessata la convivenza, può esperire l’azione di arricchimento senza causa.

L’  da stress è   sul  , sì alla     per gli erediLa Cassazione ha riconosciuto l'incidente in itinere al lavoratore che...
23/02/2022

L’ da stress è sul , sì alla per gli eredi

La Cassazione ha riconosciuto l'incidente in itinere al lavoratore che per i tanti spostamenti ha un infarto e muore

"In base alla normativa sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, allorchè si discuta di infarto del miocardio occorso in occasione della prestazione lavorativa, anche lo stress psicologico e ambientale (che, nella specie, secondo la prospettazione dei ricorrenti, andrebbe ricondotto agli incidenti del viaggio) può integrare la causa violenta prevista dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2, idonea a determinare con azione rapida e intensa la lesione (Cass. n. 8019 del 2003)."

Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 03/11/2021) 22/02/2022, n. 5814

14/12/2021

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03/11/2021

Il decreto infrastrutture modifica la norma che impone il casco quando si marcia sulle due ruote punendo anche il conducente se il passeggero non lo porta

    di un     terminale: è     alla  "La violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri perc...
28/10/2021

di un terminale: è alla

"La violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali, determinata dal colpevole di una patologia ad esito certamente infausto, non coincide con la di " " connesse allo svolgimento di specifiche scelte di vita non potute compiere, ma con la di un di per sè autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere l'assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare una condanna al risarcimento del danno sulla base
di una liquidazione equitativa (Cass. n. 7260/2018).
In caso di colpevole ritardo nella diagnosi di patologie ad esito infausto, l'area dei danni risarcibili non si esaurisce nel pregiudizio recato alla integrità fisica del paziente, nè nella perdita di "chance" di guarigione, ma include la di un " " di con le quali scegliere come affrontare l'ultimo tratto del proprio
percorso di vita, che determina la lesione di un bene reale, certo - sul piano sostanziale - ed effettivo, apprezzabile con immediatezza, qual è il diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali; in tale prospettiva, il diritto di autodeterminarsi riceve positivo riconoscimento e protezione non solo mediante il ricorso a trattamenti lenitivi degli effetti di patologie non più
reversibili, ovvero, all'opposto, mediante la predeterminazione di un percorso che porti a contenerne la durata, ma anche attraverso la mera accettazione della propria condizione."

Cass. Civ., Sentenza 12 ottobre 2021, n. 27682

Foto di Darko Stojanovic da Pixabay

Diritto ad una   del   nel caso di   nel   del bene  Qualora l'immobile locato venga a versare, anche se non per colpa d...
19/10/2021

Diritto ad una del nel caso di nel del bene

Qualora l'immobile locato venga a versare, anche se non per colpa del locatore, in condizioni tali da non consentire il normale godimento del bene in relazione alla sua destinazione contrattuale, il conduttore convenuto in giudizio per il pagamento dell'intero canone, se non può validamente opporre l'eccezione di inadempimento, ha tuttavia diritto ad ottenere una riduzione del canone, proporzionale alla riduzione dell'utilità che il conduttore consegue, a causa dei limiti esistenti al pieno godimento del bene come contrattualmente previsto. Trattandosi di rapporti di durata, infatti, si è voluto preservare la corrispettività delle prestazioni (quale concordata tra le parti) e rimediare ad eventuali alterazioni del sinallagma contrattuale nel corso del rapporto, prevedendo dei rimedi appositi in favore del conduttore, in caso di sopravvenuta e temporanea limitazione nel godimento del bene per causa non imputabile al locatore: ove debbano essere eseguite riparazioni che si protraggano per oltre venti giorni, con conseguente diritto ad una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse ed all'entità del mancato godimento.

(Tribunale di Milano, Civile, Sezione 8, Sentenza 18 maggio 2021, n. 4355)

Foto di Dav256 da Pixabay

05/10/2021

Tra le misure protettive a carico del datore rientrano anche quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente (Cass. 25597/2021).

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Chi siamo

Sabrina Lezzi nasce il 06 aprile del 1974. Dopo aver frequentato la scuola primaria e il liceo scientifico, si iscrive presso l’Università degli Studi di Bari dove si laurea a pieni voti nel 2000.

A Lecce fa pratica forense e ottiene il titolo di Avvocato, subito dopo si trasferisce a Milano e inizia a collaborare con alcuni studi legali, esperienza importante in quanto la porta ad ampliare le sue conoscenze e competenze. Innamoratasi di Milano decide di restarci e di aprire un proprio studio legale.

Attualmente, l’avvocato Lezzi svolge attività di assistenza e consulenza in vari campi del diritto privato e pubblico. Lo Studio Legale Lezzi, infatti, con il tempo e le partnership instaurate e consolidate negli anni ha maturato esperienza nel campo del diritto civile, del diritto commerciale, del diritto immobiliare, in quello assicurativo, del diritto di famiglia e del diritto del lavoro, sia con riferimento alla fase stragiudiziale che a quella giudiziale.