29/04/2022
RITARDO NELLA DIAGNOSI DI : SECONDO IL TRIBUNALE DI MILANO NON SI VERTE IN MATERIA DI PERDITA DI CHANCE MA DI UN CERTO, CONSOLIDATO E QUANTIFICABILE COME DANNO
Giovedì 21 aprile u.s. il Tribunale di Milano con la sentenza n. 3515/2022 ha condannato un medico di base della provincia di Milano al risarcimento dei danni patiti da Silvia, (nome di fantasia per espressa richiesta della parte lesa), difesa dagli avvocati Francesco Campanale e Sabrina Lezzi, per un ritardo nella diagnosi da sclerosi multipla.
Il Tribunale, dopo aver accertato come un anticipo di oltre due anni nella diagnosi e nell’inizio della terapia avrebbe inciso, in termini probabilistici, nel mantenimento di un basso grado di disabilità, che avrebbe comportato un grado di menomazione dell’integrità psico-fisica del soggetto intorno al 15%, per un tempo certamente maggiore e mediamente stimabile quantomeno in un decennio, con poi progressivo aggravio verso un grado di EDSS 6.5-7 nei successivi 10 anni, con realizzarsi di una condizione menomativa del 75-80%, invece già attualmente in essere, quindi anticipata di circa 20 anni…, ha svolto interessantissime considerazioni in termini di risarcimento del danno.
Invero, il Giudice A. C. Ricciardi ha osservato che nella fattispecie non si verteva in materia di perdita di chance da lesione del diritto alla salute, bensì di un danno ormai verificatosi e suscettibile all’epoca data delle operazioni peritali, di valutazione, secondo criteri medico-legali, quanto a gravità e collocazione temporale.
Lo stesso giudice, partendo dalla premessa che, in tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale conseguente- secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra un evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente (cfr. Cass.n.28993 del 11 novembre 2019), ha concluso che, nella fattispecie sottoposta al suo esame, l’evento di danno non equivaleva alla possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale, ma si era, invece, in presenza di un danno – certo, consolidato e quantificabile - da perdita anticipata delle condizioni psico-fisiche delle quali la paziente avrebbe potuto godere per un certo intervallo temporale se il trattamento farmacologico fosse stato somministrato fin dal momento della prima sintomatologia con l’effetto di rallentare i tempi di progressiva naturale ingravescenza della patologia.
Il Tribunale ha quindi ribadito che non si è in presenza di una perdita di chance, bensì di un evento di danno, ormai consolidatosi nella percentuale del 75-80% alla data degli accertamenti peritali, e costituito dall’anticipazione di una peggiore qualità della vita della paziente, sostenendo altresì che si verteva in materia di danno differenziale nei termini illustrati da Cass.n.28986 del 11 novembre 2019.
Si tratta di una delle rare sentenze, se non la prima, che conferisce finalmente il giusto valore giuridico al danno patito da una paziente per un ritardo nella diagnosi della sclerosi multipla, malattia dal certo esito infausto.
Circa dieci anni fa il Tribunale di Cremona aveva infatti stabilito che la sclerosi multipla è una patologia neurologica a carattere progressivo, connotata dal manifestarsi in tempi variabili e con estrema incostanza da individuo a individuo di disfunzionalità a carico di molteplici organi e, proprio per questo, aveva escluso di poter affermare, anche in via meramente probabilistica, che la situazione della paziente sarebbe stata diversa in caso di diagnosi tempestiva e prescrizione di idonea terapia farmacologica, rigettando sia la domanda di risarcimento del danno biologico permanente sia il danno da invalidità temporanea.
La sentenza del Tribunale di Milano, ribaltando invece questo concetto, parla chiaramente di danno biologico e di danno morale, aprendo nuovi orizzonti in questo settore della responsabilità sanitaria.
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