Avv. Luca Castelli

Avv. Luca Castelli Assistenza Giudiziale e Stragiudiziale

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20/07/2021

𝗙𝗲𝗿𝗼𝗰𝗲. 𝗘' 𝗹'𝘂𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗮𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗰𝗶 𝘃𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗶𝗻 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗔𝘀𝘀𝗶𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝗥𝗼𝗺𝗮 𝗵𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮𝗻𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹'𝗲𝗿𝗴𝗮𝘀𝘁𝗼𝗹𝗼 𝗱𝘂𝗲 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶𝘀𝘀𝗶𝗺𝗶 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗶 𝘀𝘁𝗮𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗹'𝗼𝗺𝗶𝗰𝗶𝗱𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗮𝗿𝗮𝗯𝗶𝗻𝗶𝗲𝗿𝗲 𝗖𝗲𝗿𝗰𝗶𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗥𝗲𝗴𝗮.

E’ feroce nel dispositivo poiché - fermo restando l’oggettiva ed indiscutibile gravità della vicenda - condannare a pena perpetua due ragazzi poco più che adolescenti ed incensurati per il raptus di un momento significa non credere minimamente alla finalità rieducativa della pena e, di fatto, aderire ad una logica meramente vendicativa della sanzione penale. Significa legare, senza alcuna compassione ed umanità, la vita di due ragazzini a 10 minuti di follia.
Ma questo ai giudici non deve essere sembrato sufficiente. Nella motivazione hanno deciso di infierire anche sugli avvocati -i valorosi, preparatissimi ed eticamente giganteschi Fabio Alonzi, Renato Borzone, Roberto Capra e Francesco Petrelli - accusati di aver dileggiato la condotta delle vittime mettendole sul banco degli imputati. Infine, in un crescendo scomposto la Corte afferma che il diritto di difesa sarebbe stato esercitato oltre il limite consentito ed, addirittura, oltre la decenza. Senza infingimenti e’ ben chiaro cosa la Corte imputa ai difensori: di aver - udite, udite! -messo in dubbio la parola dell’accusa e della polizia giudiziaria (alcuni dei quali, peraltro, escussi quali testimoni, sono tuttora sottoposti ad indagini). Cioè, di aver assolto al proprio compito.
Ora, non sappiamo se tali accuse violente, risibili e del tutto fuori luogo considerata la tragicità per tutti della vicenda siano figlie di una totale ignoranza della stessa funzione del processo che, per sua natura, e’ il luogo in cui si confrontano e si scontrano tesi contrapposte senza alcuna verità precostituita; oppure se, come talvolta accade, essa sia frutto della rabbia di non essere riusciti a scalfire in alcun modo le serie obiezioni difensive; o se, infine e molto più banalmente, sia l’espressione del fastidio che una parte (purtroppo non più minoritaria) della magistratura giudicante ha nei confronti della difesa ritenuta un ostacolo alla conclusione di un processo già preventivamente deciso.
Un punto però deve essere chiaro anche perché certe parole in libertà rischiano di minare l’integrità morale ed anche fisica degli avvocati difensori: stabilire il limite o addirittura la decenza dell’esercizio di difesa non e’ certamente compito dei giudici e men che mai di giudici che, senza scomporsi, hanno condannato dei ragazzini all’ergastolo. Essi non hanno, invero, alcuna legittimazione ne’ tantomeno alcuna superiorità morale che gli consenta di ergersi a censori delle scelte difensive degli imputati e dei loro avvocati.
La percezione degli ultimi mesi e’ che la magistratura, in piena crisi di credibilità per le note vicende che stanno disvelando scenari più squallidi che inquietanti, stia cercando una nuova legittimazione attraverso la ferocia e l’aggressività.
Comminare pene draconiane o accusare maldestramente gli avvocati, però’, non le restituirà alcuna verginità ma rischia soltanto di accelerare quel processo di implosione della giustizia che e’ già oggi in fase avanzata.
La Giunta della Camera Penale di Napoli

http://www.studiolegalecastelli.net/?p=311Oggi, 30 giugno 2020, è in discussione alla Camera la legge sulla Omotransfobi...
30/06/2020

http://www.studiolegalecastelli.net/?p=311

Oggi, 30 giugno 2020, è in discussione alla Camera la legge sulla Omotransfobia. Ci si chiede se tale legge sia necessaria o, come sostiene parte dell’opinione pubblica, compresa la CEI, sia addirittura pericolosa per una presunta deriva liberticida.

Chi non la ritiene necessaria, infatti, vede limitato il diritto di opinione e il diritto di manifestazione del pensiero di cui all’articolo 21 della Costituzione.

Effettivamente il nostro ordinamento non avrebbe bisogno di leggi come quella in discussione, così come non avrebbe bisogno della Legge Mancino (legge 25 giugno 1993, n. 205),

Il Codice Rocco, infatti, era ben preparato a contrastare i reati determinati da motivi abbietti, tanto da introdurre l’aggravante di cui all’articolo 61 n. 1.

La Giurisprudenza ha chiarito, infatti, che il motivo è abietto in quanto ignobile, idoneo a rivelare nell’agente un grado tale di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità.

O ancora, il motivo è abbietto quando è spregevole o vile, che provoca ripulsione ed è ingiustificabile per l’abnormità di fronte al sentimento umano.

E cosa c’è di più abbietto che commettere un reato nei confronti di una persona discriminandola nel suo ESSERE?

Nessuno ha problemi a riconosce come abbietta la condotta di chi aggredisce, insulta o, comunque, leda i diritti di una persona solo perchè disabile.

Ciò che stupisce è che, raramente o, quanto meno difficilmente, viene riconosciuto come abbietto il motivo basato sull’identità sessuale o di genere.

Diversi sono stati gli episodi di discriminazione di genere e non sempre l’ordinamento è stato in grado di dare una risposta efficace.

Se, quindi, una legge contro l’omofobia non servirebbe, perchè gli strumenti potenziali già ci sono, è tuttavia evidente che tale legge, oggi, è più che necessaria.

E non solo sotto il profilo della punizione del colpevole di reati determinanti dalla discriminazione per l’orientamento sessuale, ma soprattutto perchè realizza una maggior protezione a favore delle vittime.

Prevede la legge, infatti le spese che la vittima dovrebbe affrontare siano a carico dello Stato, accendendo al Patrocinio a Spese dello Stato indipendentemente dal redditto, così come accade per le vittime di reati di violenza di genere.

Inoltre la Legge realizza quella funzione rieducativa della pena, consentendo all’imputato di accedere ad un percorso alternativo alla detenzione, collaborando con enti e associazioni di volontariato.

Nessun vulnus alla libertà di espressione, così come paventato dai detrattori e, in particolare, dalla CEI.

La Legge non mira a punire il dibattito costruttivo o il diritto di “pensarla differentemente”, ma mira a tutelare le persone vittima di discriminazione per orientamento sessuale identità di genere.

Non servirebbe, in uno stato civile, sottolineare che un comportamento discriminatorio basato sul “COME SI E'”è illegittimo, ma, alla luce della cronaca, forse è necessario.

Contrariamente, infatti, a quanto sostenuto dai detrattori, ovvero che detta legge lederebbe la libertà di espressione di cui all’articolo 21 della Costituzione, ritengo che detta Legge realizzi a pieno quel compito della Repubblica “di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini” di cui all’articolo 3 della Costituzione.

Con l’approvazione della legge sarà forse più chiaro a tutti, non solo che aggredire una coppia di ragazzi che si tiene per mano è un comportamento grave e altamente discriminatorio, ma anche che non affittare un appartamento ad una coppia omosessuale realizza una pari lesione delle dignità delle persone che merita di essere sanzionata.

Arriverà, forse, un tempo in cui questa legge non servirà più, ma oggi, alla luce di quello che accade, è evidentemente necessaria.

Da remoto ed in presenza, riprende l'attività giudiziaria. Accanto a toga e pettorina, da sempre simbolo dell'amministra...
23/05/2020

Da remoto ed in presenza, riprende l'attività giudiziaria. Accanto a toga e pettorina, da sempre simbolo dell'amministrazione della Giustizia, ora ci sarà la mascherina.

L'articolo di Italia Oggi riporta le considerazioni della professoressa Marta Cartabia, presidente della Corte Costituzi...
29/04/2020

L'articolo di Italia Oggi riporta le considerazioni della professoressa Marta Cartabia, presidente della Corte Costituzionale.

La riflessione sull'uso improprio degli atti regolamentari del Governo, in spregio all'assetto Parlamentare della Nostra Repubblica, deve far riflettere molti.

La Nostra Costituzione, consapevolmente, perché figlia della dittatura fascista, ha negato la possibilità di esautorare il parlamento della propria funzione, escludendo la possibilità di un diritto dell'emergenza.

Il Governo non può e non deve con propri atti amministrativi ledere libertà costituzionali, utilizzando come giustificazione uno stato emergenziale, poiché è l'organo legislativo, rappresentante del Popolo Sovrano, che ha questo compito.

L'emergenza si affronta con la collaborazione dei poteri dello Stato, utilizzando gli strumenti che la nostra costituzione prevede.

In casi di eccezionale gravità ed Urgenza la nostra Costituzione prevede lo strumento del decreto legge che, benché sia emanato dall'Esecutivo, richiede la conversione da parte del Parlamento, a tutela dei diritti del Popolo, a cui spetta la sovranità di cui all'articolo 1 della Costituzione.

Saranno i giudici a doversi interrogare, ad emergenza finita, della legittimità dei dpcm emanati e, quindi, delle sanzioni comminate.

Sarà compito anche dei Poteri dello Stato e dei Cittadini, riflettere su quanto accaduto, per evitare che questo approccio discutibile all'emergenza sanitaria, diventi un brutto precedente per la Nostra Costituzione e per la Nostra Italia.

Tutte le dittature hanno trovato terreno fertile nelle emergenze sanitarie, economiche e sociali.

Se, ad oggi, questo non è un pericolo per il Nostro Paese, non possiamo non evidenziare come in Ungheria, nella Nostra Unione Europea, l'emergenza sanitaria Covid - 19 abbia permesso al parlamento di attribuire al Primo Ministro Orbàn i pieni poteri tipici dei totalitarismi.

Di fronte a questo scenario, quindi, il richiamo della Presidente Cartabia a riscoprire la Nostra Costituzione e gli strumenti che essa contempla per affrontare non solo la vita ordinaria, ma anche L'emergenza, deve essere accolto sa tutti, dal Presidente della Repubblica, dal Governo, dal Parlamento, dalla Magistratura, dalle Istituzioni, ma soprattutto da Noi Cittadini.

La relazione sull'attività del 2019 della presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia

Allego in parere di un ex Giudice Costituzionale.Ovviamente è solo un parere, ma sottoscrivo quanto dice.
14/04/2020

Allego in parere di un ex Giudice Costituzionale.

Ovviamente è solo un parere, ma sottoscrivo quanto dice.

Intervista di Paolo Armaroli all’Ex Giudice della Consulta Sabino Cassese pubblicata sull’edizione odierna del quotidiano Il Dubbio.

11/04/2020

Senza categoria COVID-19: si rischia di commettere reato a firmare l’autocertificazione? 11 aprile 2020 avv. castelli Diversi, soprattutto sui Social Network, invitano a NON sottoscrivere l’autodichiarazione predisposta sostenendo che detta sottoscrizione non sia consentita dalla legge o, nell.....

28/03/2020

26/03/2020

Diritto Costituzionale, Diritto Penale, Emergenza Sanitaria Riflessioni sul Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 26 marzo 2020 avv. castelli Il Governo ha finalmente emanato il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 con il quale, probabilmente, ha messo fine ad una serie di provvedimenti costituzionalmente....

24/03/2020

Con il messaggio del 24 marzo 2020 il Presidente del Consiglio, a nome del Governo, si è reso finalmente conto dell'illegittimità dei provvedimenti emanati don DPCM e del mancato rispetto delle prerogative del Parlamento.

Infatti adesso ha predisposto un Decreto Legge, che presto sarà in Gazzetta Ufficiale, che, in base a quanto detto dal Premier Conte, prevederà, come sistema sanzionatorio, l'utilizzo della SANZIONE AMMINISTRATIVA da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 3.000,00..

Abbandonata, quindi, la sanzione penale, fino ad oggi priva di fondamento, si passa ora al sistema sanzionatorio previsto dalla legge 689/1981

23/03/2020

Siamo nell'incertezza più assoluta di cosa si possa o non si possa fare.

Il Parlamento, unico organo capace, secondo la nostra Costituzione, di incidere sulle nostre vite e sulle nostre libertà sembra Assente.

Parlamentari che, in nome della paura, non si riuniscono e non fanno quello che la nostra Carta Costituzionale prevede come onere ed onore al servizio del paese.

Ogni atto,in nome dell'emergenza, viene emanato dall'esecutivo non con Decreti Legislativi o Decreti Leggi che, almeno prevederebbero un controllo Parlamentare, ma con Atti amministrativi sulla cui validità ci sarebbe da discutere sotto il profilo dei classici vizi dell'atto amministrativo.

Ancora di più c'è da chiedersi se detti Atti potranno veramente comportare una conseguenza penale in nome dell'articolo 650 codice penale, considerando che la Giurisprudenza di Legittimità impone in capo al giudicante di sindacare la validità sostanziale e formale dell'atto a fondamento della violazione dell'articolo 650 codice penale (Cass. sez. I, 7 ottobre 1993 n. 11294 - Cass. sez. I, 1 giugno 2000 n.4102 - Cass. sez. I, 22 giugno 2004 n. 28584).

A questo si aggiungono i provvedimenti locali di Governatori e Sindaci che gettano il cittadino nell'incertezza più totale.

Senza contare l'incapacità di emanare una norma chiara e astratta, comprensibile ed applicabile.

L'uso di termini non chiari come il famoso "evitare" o l'uso di espressioni indeterminate "nei pressi di casa" o, ancora, normative contraddittorie, non solo se provengono da Autorità differenti, ma anche se provengono dalla medesima Autorità.

Di fronte a tutto questo, di fronte al diritto che perde la sua certezza, il Cittadino giustifica tutto e non si pone domande.

In nome dell'emergenza rinunciamo ai diritti e permettiamo al Parlamento di assentarsi.

I rischi sono chiari ed evidenti e si auspica che il Parlamento prenda, come suo onere e onore, il posto che gli spetta, rappresentando i Cittadini e controllando, nella cooperazione, il Governo.

Anche IL SOLE 24 ORE si pone alcuni problemi che mi ero posto io.
19/03/2020

Anche IL SOLE 24 ORE si pone alcuni problemi che mi ero posto io.

Nota della Procura di Genova alle forze di polizia: sulle attestazioni non vere impossibili le denunce per violazione dell’art. 483 codice penale

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