Studio Legale Avvocato Deborah Carbone

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I genitori separati possono spostarsi per vedere i figli anche nelle zone rosse.
23/11/2020

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19/05/2020


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    COSA E' IL GRATUITO PATROCINIO?Il   a spese dello Stato, non è altro che il pagamento delle spese legali, ad opera d...
14/02/2019



COSA E' IL GRATUITO PATROCINIO?
Il a spese dello Stato, non è altro che il pagamento delle spese legali, ad opera dello Stato nei confronti di persone non abbienti e con determinati limiti di reddito.

CHI PUO' RICHIEDERLO?

Può richiedere l'ammissione in ambito civile e penale chi è cittadino italiano, o cittadino straniero regolarmente soggiornante, apolide (anche non residente in Italia) e gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economiche.

Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 11.493,82.

Se l'interessato vive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Il gratuito patrocinio può essere richiesto nell'ambito dei giudizi civili, penali, amministrativi, contabili o tributari già pendenti ed anche nelle controversie civili, amministrative, contabili o tributarie per le quali si intende agire in giudizio.

L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio.

Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre l'impugnazione.

Lo studio offre assistenza legale, in giudizi civili e penali anche in gratuito patrocinio.

La riabilitazione penale: come ripulire la fedina penale (art.178 c.p.)Il condannato, che ha espiato la sua pena e desid...
10/02/2019

La riabilitazione penale:
come ripulire la fedina penale (art.178 c.p.)

Il condannato, che ha espiato la sua pena e desidera cancellare gli effetti di una condanna penale, ripulendo la sua fedina penale e tornando a essere (quasi) come un incensurato, può chiedere la .

La si configura come un atto di giustizia, concesso, su istanza di parte, a chi si trova nelle condizioni previste dalla legge.

Le è però prevista è concessa a determinate condizioni, che sono:

1)decorso di un certo periodo di tempo (almeno 3 anni dalla espiazione / estinzione della pena);

2)buona condotta durante l’esposizione della pena;

3) totale pagamento pagamento delle spese processuali e degli obblighi risarcitori derivanti dal reato.

Da non trascurare che, la riabilitazione può essere concessa solo se vengono adempiute le cd. obbligazioni civili, cioè le spese processuali e i risarcimenti per il reato commesso e per il quale viene chiesta la riabilitazione, costi di cui bisognerà tenere conto.

Sarà quindi necessario valutare se sia più convenire chiedere la del reato (se ad esempio c’è pena sospesa o patteggiata)o la .

Per consulenza e informazioni è possibile fissare un appuntamento, contattando lo studio.

   Entro quanto tempo i comuni possono fare l’accertamento, per omesso, parziale o infedele pagamento?Molti si chiederan...
07/02/2019



Entro quanto tempo i comuni possono fare l’accertamento, per omesso, parziale o infedele pagamento?

Molti si chiederanno entro quale termine si può fare l'accertamento per omesso o irregolare versamento ?

L. n. 296/2006, l'art. 1, c.161, ha previsto una disciplina uniforme per tutti i tributi locali in relazione a liquidazione, accertamento, riscossione e rimborsi.

La stessa infatti stabilisce che "gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, possono procedere alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Prendiamo come esempio il tributo I.M.U relativo al periodo d’imposta anno 2013, il comune avrà tempo di notificare l’accertamento in rettifica di quanto versato non per l’intero entro il 31 dicembre 2018.

La revoca del modulo di constatazione amichevole  In caso sinistro stradale, qualora via sia tacito accordo delle parti,...
01/02/2019

La revoca del modulo di constatazione amichevole

In caso sinistro stradale, qualora via sia tacito accordo delle parti, è sempre preferibile compilare il modulo di constatazione amichevole di incidente (CAI).

Il dovrà essere compilato in modo più chiaro possibile, indicando il luogo, l’ora ed il giorno in cui si è verificato il sinistro, i veicoli coinvolti, le modalità dell’incidente ed i danni riportati dai veicoli.

Più dettagliata e la dinamica del sinistro, tanto più si eviterà il rigetto della richiesta di risarcimento danni da parte della compagnia assicurativa.

Non di rado però può accadere, che si può essere poco avvezzi nel compilare il , magari perché è la prima volta che si subisce un sinistro, per la fretta, per il buio, l’ansia o lo stesso shock del sinistro.

Nel caso in cui il venga compilato in maniera errata, la parte che si è accorta dell’errore può ritrattare la propria dichiarazione.

Il modulo a firma congiunta, fa prova della dinamica dell’incidente, presumendosi concordata tra le parti che hanno apposto la loro sottoscrizione in calce alla medesima.

Se però il a seguito di errori, contiene una dinamica del sinistro non coincidente con la realtà è possibile revocarlo.

Si potrà contestare quanto riportato nel , attraverso elemento di prova atti a sostenere la diversa dinamica dei fatti.

Tali elementi possono essere le dichiarazioni di testimoni presenti al momento dell’incidente, preventivi di riparazione e fotografie dei danni che dimostrino L’ incompatibilità delle dichiarazioni precedentemente rese.

Le prove contrarie, a quanto riportate nel modulo ove attendibili, precise e concordanti, potranno superare la dinamica descritta in precedenza descritta ed essere valutate ai fini del risarcimento dei danni.

   Ancora pochi  giorni, poi, gli ultimi libretti al portatore saranno fuori legge. Il prossimo 31 dicembre, scade, infa...
28/12/2018





Ancora pochi giorni, poi, gli ultimi libretti al portatore saranno fuori legge.

Il prossimo 31 dicembre, scade, infatti, il termine previsto dalla normativa antiriciclaggio per estinguere i libretti al portatore, ovvero i libretti non nominativi e quindi non riconducibili ad alcun soggetto specifico ancora esistenti.

"Restano dunque solo pochi giorni a disposizione di tutti coloro che hanno questo tipo di libretti e devono effettuarne l'estinzione nei termini previsti dalla legge".

Coloro che hanno un libretto al portatore devono recarsi presso gli sportelli della banca o di Poste italiane e scegliere una delle tre seguenti modalità di estinzione:
1) convertire il libretto al portatore in uno di risparmio nominativo;
2) trasferire l'importo complessivo del saldo del libretto su un conto corrente o su altro strumento di risparmio nominativo;
3) chiedere la liquidazione in contanti del saldo del libretto.

Per tutti i portatori di che si dovessero presentare allo sportello dopo il termine del 31 dicembre, le banche e le Poste italiane saranno obbligate a inoltrare una comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze che potrà applicare ai portatori fuori tempo massimo una da 250 a 500 euro.

Introdotta nel 2007 e aggiornata lo scorso anno, la norma prevede già dal 4 luglio scorso l'obbligo per banche e Poste Italiane di emettere esclusivamente libretti di deposito nominativi e vieta il trasferimento da un portatore ad un altro.

La novità – spiega il Mef – è in linea con quanto indicato dagli organismi internazionali che si occupano di formulare regole e indirizzi per tutelare l'economia dai rischi di infiltrazioni criminali nel sistema finanziario e che già da tempo suggerivano di limitare progressivamente l'utilizzo di strumenti finanziari e titoli al portatore".

Tuttavia sembra che in molti abbiano già provveduto alla regolarizzazione.

Secondo gli ultimi dati della Cassa Depositi e Prestiti risulta che l'importo dei libretti al portatore si è attestato nel 2017 a 33 milioni di euro, in calo di 7 milioni dai 40 del 2016.

 Arriva la proposta che permette all'avvocato di stilare il decreto ingiuntivo, senza passare dal giudice!La proposta pr...
02/12/2018



Arriva la proposta che permette all'avvocato di stilare il decreto ingiuntivo, senza passare dal giudice!

La proposta prevede che sia l’avvocato del creditore ad emanare direttamente il provvedimento.
Il disegno di legge presentato da Andrea Ostellari, senatore della Lega nonché presidente della Commissione di Giustizia di Palazzo Madama, prevede che venga saltato un passaggio in merito all’emanazione del decreto ingiuntivo.
A parere di Andrea Ostellari, i vantaggi sarebbero, innanzitutto, di carattere economico; l’altro vantaggio sarebbe l’enorme risparmio di tempo che si avrebbe saltando un passaggio. Infatti, se attualmente i tempi previsti per l’emanazione di un decreto ingiuntivo sono di almeno tre mesi di tempo (e per chi si trova ad essere creditore, per esempio, per un lavoro svolto e mai pagato è un tempo piuttosto lungo), con l’eventuale introduzione di questa riforma, i tempi verrebbero notevolmente abbattuti sino a ridursi a 10/15 giorni.
Attualmente la procedura per richiedere l’emanazione di un decreto ingiuntivo prevede un doppio passaggio: l’avvocato prepara l’atto e lo presenta al giudice; quest’ultimo, verificati i presupposti, ne dichiara poi la sussistenza.
Di fatto, secondo la proposta di Ostellari, verrebbe saltato questo secondo passaggio; l’avvocato del creditore, pertanto, con una giusta procura, avrebbe la possibilità di emanare direttamente il decreto ingiuntivo (con un notevole risparmio di denaro e di tempo).
La proposta è complessa perché vanno considerati diversi aspetti come quello del sovraccarico di lavoro degli uffici giudiziari.
Secondo i dati presentati, i procedimenti monitori presentati dinnanzi ai Tribunali sarebbero oltre 490mila, a cui vanno aggiunti anche circa 430mila procedimenti monitori presentati ai giudici di pace. Le opposizioni agli stessi risultano essere circa 20mila. Come vediamo, quindi, un sovraccarico di lavoro per gli uffici giudiziari; di conseguenza i tempi per l’emissione di un decreto ingiuntivo sono particolarmente lunghi.
Un altro aspetto non di poco conto riguarda i costi. Con la riforma viene tolto al creditore l’onere di pagare il cosiddetto contributo unificato, ossia le imposte di bollo o di registro.
Un ultimo aspetto da considerare riguarda l’opposizione al decreto ingiuntivo. Oggi il debitore, quando fa opposizione, lo fa con atto di citazione, con questa legge lo farebbe con atto di ricorso che instaura un procedimento molto più veloce.
Un’altra novità espressamente prevista dalla proposta riguarda la possibilità di poter effettuare l’attività di ricerca sui beni del debitore. Tale attività verrebbe fatta in maniera contestuale al decreto di ingiunzione.
A svolgere questa attività, anche in questo caso, sarebbe l’avvocato e di conseguenza non più l’ufficiale giudiziario. A questo proposito vi sono, però, delle critiche per l’introduzione di questa nuova tipologia di procedura.
La principale critica che è stata mossa riguarda il rischio di violare il principio del giusto processo, dal momento che il creditore avrebbe la possibilità di arrivare all’emissione del decreto ingiuntivo senza contraddittorio e senza passare dal giudice.
Per ovviare a questa perplessità, Ostellari prevede che il difensore che per dolo o colpa non rispetti le verifiche di legge nello stilare il decreto sia passibile di illecito disciplinare, oltre che di responsabilità civile per i danni.
Il provvedimento è stato incardinato e l’iter dovrebbe partire entro la fine dell’anno.
L’augurio è che possa essere posta in essere la migliore riforma tenendo conto di entrambi gli interessi in gioco: quello del creditore e quello del debitore.

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