Avv. Annamaria Licata

Avv. Annamaria Licata L'Avvocato Licata si laurea presso l'Università degli Studi di Palermo e consegue l'abilitazione professionale presso la Corte di Appello di Palermo.

Iscritta all'Albo degli Avvocati svolge la propria attivita' dapprima in collaborazione con altro studio legale, e poi in conto proprio a Roma e Palermo, offrendo consulenza ed assistenza legale in Diritto Previdenziale e del Lavoro, Diritto Civile (condomino, locazioni, obbligazioni, contrattualistica, recupero crediti) e in Diritto di Famiglia (separazioni, divorzi, riconoscimento figli, affida

mento, eredità, interdizione). Si occupa, inoltre, di Diritto Bancario, in particolare, giudizi di accertamento del credito, risarcimento del danno, procedimenti di revocatoria ordinaria e fallimentare nonché di recupero crediti sia stragiudiziale che giudiziale. L'attività di domiciliazione e sostituzione processuale si svolge prevalentemente nel Lazio presso gli uffici giudiziari di Roma ed in Sicilia presso gli uffici giudiziari di Palermo, Bagheria e Termini Imerese. L' Avvocato Licata svolge inoltre attività di consulenza e rappresentanza processuale per diverse Società, con particolare riguardo all'attività di recupero crediti.

18/01/2018

Illegittima la richiesta di certificazione 2B2 quale requisito per accedere al concorso Inps.

10/04/2012

diritto civile, consumatori, recupero crediti, locazioni, famiglia e minori, sinistri stradali, immigrazione, diritto penale, diritto scolastico
Anche gratuito patrocinio. Primo colloquio gratis.
Domiciliazioni e collaborazioni in diritto civile, penale, amministrativo

07/04/2012

DOPO CINQUE ANNI INGRESSO LIBERO PER L'IMMIGRATO IRREGOLARE ESPULSO

Corte di Cassazione sentenza n. 12220/2012

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12220/2012, nel richiamare la direttiva comunitaria in materia di immigrazione, la n. 115/2008, che dal 25 dicembre 2010 ha acquistato efficacia diretta nell’ordinamento interno per via della scadenza del termine di adeguamento da parte dello Stato italiano, ha accolto il ricorso di un cittadino della repubblica dominicana, condannato per il reato previsto dall’articolo 13, comma 13, del Dlgs 286/1998, ordinandone subito la scarcerazione e cassando senza rinvio la sentenza di condanna “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.

Quindi la durata del divieto di ingresso per i clandestini non può eccedere i cinque anni.



La sentenza richiama la decisione della Corta di giustizia del 28 aprile 2011, caso El Didri, dove venne accertata “l’incompatibilità del diritto interno italiano in materia di immigrazione” con le regole europee. La norma italiana, infatti, ponendo il divieto di reingresso per dieci anni si pone “in insanabile contrasto con la vincolante direttiva europea”.





Nel caso de quo, specifico lo straniero espulso nel luglio del 2004 era stato fermato a Napoli nel marzo del 2011.

06/04/2012

USUCAPIONE : MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Palermo - Bagheria 30.12.2011


Le domande in tema di usucapione rientrano nell'ambito della mediazione obbligatoria costituendo domande relative a "controversie in materia di diritti reali" quelle volte ad ottenere l'accertamento dell'avvenuto acquisto, per possesso prolungato nel tempo, del diritto reale di proprietà o di un diritto reale di godimento. A riguardo non è condivisibile l'impostazione per cui - poichè la mediazione in tema di usucapione non può avere il medesimo effetto della sentenza ( posto che non sarebbe trascrivibile il negozio di accertamento dell'acquisto di proprietà per usucapione) - allora si devono escludere le controversie in materia di usucapione dalla mediazione obbligatoria.Il procedimento di mediazione infatti, tende a fare trovare un accordo che impedisca il sorgere del contenzioso giudiaziorio, senza che necessariamente tale accordo debba coincidere con il contenuto della pronuncia giudiziaria richiesta da parte attrice e senza che necessariamente l'eventuale accordo sia trascrivibile.


USUCAPIONE : MEDIAZIONE NON OBBLIGATORIA - Tribunale di Varese del 20.12.2011


La legge deve essere interpretata nel senso che deve essere esclusa la mediazione obbligatoria perchè il processo non è evitabile. Nel caso delle azioni di usucapione, non potendo essere la sentenza surrogata dall'accordo, la mediazione non è obbligatoria.

06/04/2012

Liberalizzazioni, Legge di Conversione Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

E’ stata pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2012 la Legge 24 marzo 2012 n. 27 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 1/2012, il c.d. Decreto Liberalizzazioni.

le disposizioni in estrema sintesi:



Professioni

Rimane l’abrogazione delle tariffe professionali, nonostante il parere contrario della Commissione Giustizia del Senato, e nonostante le centinaia di proposte di emendamento dell’art. 9. Il compenso va comunque pattuito al momento del conferimento dell’incarico, ma scompare l’obbligo del contratto scritto. Deve comunque essere fornito un preventivo di “massima” tenuto conto dell’importanza della prestazione e va concordato il compenso per tutte le singole voci di costo.

Quindi, verosimilmente, dovrà essere predisposto un compenso per ogni attività da eseguire e il professionista dovrà fornire un preventivo di massima ipotizzando quali saranno le prestazioni necessarie all’esecuzione dell’opera.

Viene introdotta, inoltre, una disciplina transitoria. Per quanto riguarda la liquidazione giudiziale dei compensi, in attesa che vengano emanate le tabelle di riferimento dal Ministero della Giustizia e comunque non oltre i 120 giorni dalla legge di conversione, continueranno ad applicarsi le tariffe professionali abrogate.

Confermate anche le diposizioni sul tirocinio che non potrà superare i 18 mesi e potrà essere svolto durante il corso di studi per i primi 6 mesi.

Possibile la società tra professionisti aperte a capitale esterno, art. 9-bis, con la riserva che «in ogni caso il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci»

Tribunale delle Imprese

Resta ferma la disposizione che istituisce il Tribunale delle Imprese, art. 2, senza incremento di dotazione organica (non si assumono nuovi magistrati e cancellieri).

Saranno presenti in ogni capoluogo di regione e le loro competenze risultano aumentate.

Avranno, infatti, competenza per materia su proprietà industriale e concorrenza sleale, azioni di nullità o risarcimento danni derivante da abuso di posizione dominante e opere di concertazione (33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287), controversie inerenti la normativa AntiTrust, inoltre saranno competenti per le controversie elencate al co. 2 del nuovo art. 2 D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 inerenti società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici.

Rc Auto

Vengono istituite, come misure antifrode, “banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati’’ nonché la cosiddetta “scatola nera” che potrà essere istallata a spese dell’assicurazione e che darà diritto a sconti “significativi” sull’importo del premio di polizza, art. 32.

Nasce l’obbligo per l’intermediario, al momento di stipulazione della polizza, di fornire preventivi di altre assicurazioni, almeno 3 che non facciano parte dello stesso gruppo di compagnie assicurative

S.R.L. a 1 euro per i giovani

Viene introdotto, con l’art. 3, l’Art. 2463-bis del c.c. “Società a responsabilità limitata semplificata”, che prevede la possibilità di costituire S.R.L. con capitale da 1 euro a 10 mila con soci di età inferiore ai 35 anni. Gli amministratori di tali società dovranno avere la qualità di soci.

Consumatori

Viene estesa la tutela offerta dal Codice del Consumo contro le pratiche commerciali scorrette, art. 18 e ss del Codice, anche a soggetti “non consumatori” e cioè le microimprese, intendendosi con tale termine le «entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro»

Viene estesa la possibilità di promuovere class action ed è previsto un sistema più rigido in riferimento alle clausole vessatorie contenute nei contratti per adesione.

Notai e Farmacie

Viene aumentato di 1000 il numero dei notai suddivisi in 2 concorsi da 500 posti per il 2013 e il 2014, art. 12. E’ previsto anche un aumento delle farmacie, art. 11, stimato in circa 5.000, stabilendo il numero delle autorizzazioni a una ogni 3.300 abitanti. Alcuni farmaci di fascia C saranno venduti anche nelle parafarmacie.

Taxi

Dietrofront nella liberalizzazione del servizio Taxi di cui all’art. 36. La competenza ad aumentare le licenze, in base alle esigenze demografiche e territoriali, spetta a Comuni e Regioni nei rispettivi ambiti e previo parere dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti. Peraltro «I proventi derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a coloro che sono già titolari di licenza;»

06/04/2012

Sentenza Corte Costituzionale n. 78 del 5 Aprile 2012

La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 78 del 5 Aprile 2012, (redattore Alessandro Crisciuolo), boccia la norma “salva-banche” sui tempi di prescrizione per presentare ricorso contro gli istituti di credito che hanno applicato l'anatocismo.La Consulta, che raccoglie 9 ordinanze, di diversi tribunali, dichiara l'illegittimità costituzionale dell' art. 2, comma 61, del DL 225/2010 (il c.d. "Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 del 2011.



La norma censurata è la seguente: «61. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso
non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data


di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».



Secondo la Corte,«l'efficacia retroattiva della deroga rende asimmetrico il rapporto contrattuale di conto corrente perché, retrodatando il decorso del termine di prescrizione, finisce per ridurre irragionevolmente l'arco temporale disponibile per l'esercizio dei diritti nascenti dal rapporto stesso, in particolare pregiudicando la posizione giuridica dei correntisti che, nel contesto giuridico anteriore all'entrata in vigore della norma denunziata, abbiano avviato azioni dirette a ripetere somme ai medesimi illegittimamente addebitate». Si viola così «l'art. 3 Cost., perché la norma censurata, facendo retroagire la disciplina in esso prevista, non rispetta i principi generali di eguaglianza e ragionevolezza (sentenza n. 209 del 2010)».



Già in precedenza la Corte dei Conti era intervenuta in materia, stabilendo che, per la presentazione del ricorso, il cliente poteva fare causa alle banche, per chiedere la restituzione degli interessi illegittimi, entro 10 anni dalla chiusura del conto. Con un emendamento inserito nel milleproroghe si stabilì che il termine dei 10 anni scattava dal giorno di registrazione contabile dell'addebito illegittimo. Quindi, visto che la pratica dell'anatocismo è di fatto vietata dal 2000, nessuno poteva più presentare ricorso. Con la nuova sentenza della Corte costituzionale, invece, viene bocciata la norma.

Indirizzo

Milan
20146

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