Studio Legale Naso

Studio Legale Naso Studio Legale Naso Lo Studio Legale Naso, opera da oltre 50 anni, è un'associazione professionale particolarmente qualificata nel diritto civile e commerciale.

Gli avvocati dello studio si occupano da molti anni ed hanno una esperienza specifica nel settore del danno alla persona con particolare riferimento alla responsabilità del medico. In quest'ambito, lo studio si occupa di tutti quei casi di malasanità in cui è giusto richiedere un adeguato risarcimento danni ed un'effettiva tutela. Lo Studio Legale Naso è in grado di offrire un'assistenza legale at

tenta e qualificata in materia, avvalendosi della consulenza dei propri medici legali, per poter giungere, mediante la valutazione del caso concreto, ad una quantificazione dei vari danni subiti, tra i quali: biologico, patrimoniale, morale ed esistenziale. In tal modo, il cliente può ottenere un'adeguata tutela ed un giusto risarcimento.

25/02/2025

Risarcimento per caduta dal treno

La caduta dal treno di un passeggero e il conseguente danno cagionato sono responsabilità delle Ferrovie dello Stato o della società del vettore, quando non siano state prese tutte le misure necessarie al corretto svolgimento del trasporto.
Lo stabilisce l'articolo 1681 del codice civile, che dice: “il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sè, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.

06/11/2024

RESPONSABILITA' DEL MEDICO e NESSO CAUSALE

Nella responsabilità contrattuale del medico per inadempimento della prestazione di diligenza professionale, è onere del paziente provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della condizione patologica e la condotta sanitaria, anche mediante presunzioni. Spetta poi al medico dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da una causa imprevedibile ed inevitabile. L'onere probatorio del paziente riguarda tanto la causalità dell'evento dannoso quanto quella delle conseguenze pregiudizievoli.

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 21/10/2024, n. 27142

26/06/2024

In tema di responsabilità sanitaria, la circostanza che il medico abbia transatto la lite col paziente, venendo liberato dalla propria obbligazione, non impedisce al paziente né di introdurre, né di coltivare la domanda di risarcimento nei confronti dell'ospedale; ed ha per sola conseguenza la riduzione del quantum debeatur.
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 30/05/2024, n. 15216

22/11/2023
18/09/2023

RISARCIMENTO DEL DANNO - Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Danno alla persona - - In genere
In tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria.

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 12/07/2023, n. 19922

15/06/2023

Sulla prova del rilievo colposo della condotta del medico la Cassazione così si è pronunicata:

La prova del rilievo colposo della condotta del medico non è sufficiente per la condanna dello stesso, essendo necessario provare il nesso eziologico tra la condotta colposa e l'evento morte; dall'altro, che la funzione del Giudice è di valutare l'affidabilità delle opinioni scientifiche introdotte nel processo tramite la figura tecnica del consulente, ma non già di sostituire alle suddette opinioni scientifiche le proprie, fondando su di esse il giudizio finale, senza assolvere all'obbligo di specifica, e approfondita, motivazione.
Cass. pen., Sez. IV, 29/03/2023, n. 18281

22/05/2023

Nesso Causale e Prova nella Responsabilità Medica

In tema di responsabilità medica, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, non solo l'esistenza del rapporto contrattuale ma anche il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista.
(Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 12/05/2023, n. 13107)

25/01/2023

COSA GIUDICATA CIVILE - Limiti del giudicato - Soggettivi (limiti rispetto a terzi) - Responsabilità della struttura sanitaria per fatto esclusivo del medico - Assoluzione del medico, in sede penale, "perché il fatto non sussiste" - Opponibilità nel successivo giudizio civile risarcitorio contro la struttura - Condizioni - Fondamento - RESPONSABILITA' CIVILE - Professionisti - Attivita' medico-chirurgica - In genere
Nella controversia civile promossa dal danneggiato al fine di ottenere la condanna di una struttura sanitaria al risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1228 c.c., per il fatto colposo dei medici dei quali la stessa si sia avvalsa nell'adempimento della propria obbligazione di cura, la sentenza penale irrevocabile - pronunciata, all'esito di dibattimento, nel processo al quale abbia partecipato (o sia stata messo in condizione di partecipar) il solo danneggiato come parte civile - che abbia assolto i medici con la formula "perché il fatto non sussiste", in virtù dell'accertamento dell'insussistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento iatrogeno, sulla base dei medesimi fatti oggetto del giudizio civile risarcitorio, esplica, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., piena efficacia di giudicato, ostativo di un diverso accertamento di quegli stessi fatti, ed è opponibile all'attore danneggiato, ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c., da parte della struttura sanitaria convenuta (debitrice solidale con i medici assolti in sede penale), ove la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata in primo grado e successivamente coltivata. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/01/2019)
Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 12/09/2022, n. 26811

11/10/2022

La Cassazione torna sul consenso informato e onere della prova.

In tema di responsabilità sanitaria, le conseguenze dannose che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, verificatasi in seguito ad un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, e dunque senza un consenso legittimamente prestato, devono essere debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della cd. vicinanza della prova), essendo il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico eventualità non rientrante nell'id quod plerumque accidit. Al riguardo, la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa derivante esclusivamente dall'omessa informazione.

Cass. civ., Sez. III, 05/09/2022, n. 26104

15/10/2021

Responsabilità Penale del Primario Ospedaliero

Il medico in posizione apicale risponde dell'evento lesivo conseguente alla condotta colposa del medico di livello funzionale inferiore a cui abbia trasferito la cura del singolo paziente, ove non abbia correttamente svolto i propri compiti di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo, volti a prevenire ogni possibile danno ai pazienti. (La Corte, in applicazione di tale principio, ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità penale del primario di una divisione di anestesia di un ospedale per l'omicidio colposo di un paziente, deceduto in conseguenza di un difetto di ventilazione durante un intervento chirurgico, per non avere vietato l'utilizzo per l'anestesia di un apparecchio obsoleto e privo di allarme acustico in caso di interruzione nell'erogazione di ossigeno, da parte di un anestesista inesperto, in quanto privo di specializzazione e di limitatissima esperienza).

Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 02/03/2021, n. 10152

Indirizzo

Via Cosimo Del Fante N. 2
Milan
20122

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