12/07/2021
Fa pensare la sentenza della Corte di
Giustizia 16 ottobre 2019, C-189/18, Glencore di interpretazione della direttiva di rifusione IVA alla luce del principio del rispetto dei diritti della difesa e l’articolo 47 della CDFUE, ulteriormente sviluppata da CGUE 4 giugno 2020, C‑430/19, SC C.F.
I giudici hanno ritenuto che tali diritti devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in linea di principio, a una normativa o a una prassi di uno Stato membro secondo la quale, in occasione di una verifica del diritto a detrazione IVA esercitato da un soggetto passivo, l’amministrazione finanziaria è vincolata dalle constatazioni di fatto e dalle qualificazioni giuridiche, da essa già effettuate nell’ambito di procedimenti amministrativi connessi avviati nei confronti dei fornitori di tale soggetto passivo, sulle quali si basano le decisioni divenute definitive che accertano l’esistenza di una frode relativa all’IVA commessa da tali fornitori.
La sentenza, così, ammette che l'ordinamento inibisca radicalmente al contribuente l’accesso alla documentazione di terzi benché utilizzata nei suoi confronti.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia, in
particolare, con la sentenza CGUE 9 novembre 2017, C‑298/16, Ispas, ha anche statuito che il principio del rispetto dei diritti della difesa non è una prerogativa assoluta, ma può soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile.
Ora... l'interrogativo è ... ma in che mondo siamo?!?... Così si ammette che ad un cittadino venga ricostruito il reddito da tassare sulla base di documenti rinvenuti presso terzi, senza consentirgli neppure di guardare questi documenti?!?!... e se fossero tutti falsi?!?. come fare per accorgersene??!?!...
E il diritto di difesa, dove lo mettiamo?!?