Studio Legale Tributario Avv. Katia Scarpa

Studio Legale Tributario Avv. Katia Scarpa Lo Studio legale degli avv. Katia Scarpa e Luigi Scarpa è specializzato in Diritto Tributario ed in

Offre assistenza sin dall'avvio del procedimento con l'Agenzia delle Entrate e/o l'Agente della Riscossione fino alla fase contenziosa davanti agli organi della Giustizia Tributaria. Quale consulente Fiscosport per la provincia di Milano, inoltre, si occupa di Diritto Tributario dello Sport.

02/01/2022

Art.16 DL 228/2021

11/11/2021

CASSAZIONE - Ordinanza interlocutoria n. 31960 del 05/11/2021

12/07/2021

Fa pensare la sentenza della Corte di
Giustizia 16 ottobre 2019, C-189/18, Glencore di interpretazione della direttiva di rifusione IVA alla luce del principio del rispetto dei diritti della difesa e l’articolo 47 della CDFUE, ulteriormente sviluppata da CGUE 4 giugno 2020, C‑430/19, SC C.F.
I giudici hanno ritenuto che tali diritti devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in linea di principio, a una normativa o a una prassi di uno Stato membro secondo la quale, in occasione di una verifica del diritto a detrazione IVA esercitato da un soggetto passivo, l’amministrazione finanziaria è vincolata dalle constatazioni di fatto e dalle qualificazioni giuridiche, da essa già effettuate nell’ambito di procedimenti amministrativi connessi avviati nei confronti dei fornitori di tale soggetto passivo, sulle quali si basano le decisioni divenute definitive che accertano l’esistenza di una frode relativa all’IVA commessa da tali fornitori.
La sentenza, così, ammette che l'ordinamento inibisca radicalmente al contribuente l’accesso alla documentazione di terzi benché utilizzata nei suoi confronti.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia, in
particolare, con la sentenza CGUE 9 novembre 2017, C‑298/16, Ispas, ha anche statuito che il principio del rispetto dei diritti della difesa non è una prerogativa assoluta, ma può soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile.

Ora... l'interrogativo è ... ma in che mondo siamo?!?... Così si ammette che ad un cittadino venga ricostruito il reddito da tassare sulla base di documenti rinvenuti presso terzi, senza consentirgli neppure di guardare questi documenti?!?!... e se fossero tutti falsi?!?. come fare per accorgersene??!?!...

E il diritto di difesa, dove lo mettiamo?!?

CORTE DI CASSAZIONEOrdinanza interlocutoria 08/10/2020 n. 21714
12/11/2020

CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza interlocutoria 08/10/2020 n. 21714

CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza interlocutoria 08/10/2020 n. 21714

In tema di notifica a mezzo del servizio postale, rispetto all’ipotesi di cd. irreperibilità relativa del destinatario, la Sezione tributaria ha rimesso alle Sezioni Unite civili, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la risoluzione del contrasto insorto nella giurisprudenza delle sezioni semplici con riguardo al perfezionamento della notifica degli atti di imposizione fiscale: se, ai fini della ritualità del procedimento notificatorio, sia richiesta ex art. 8 l. n. 890 del 1982 la sola prova della spedizione della missiva raccomandata (cd. CAD), con conseguente perfezionamento, per il destinatario, al decimo giorno successivo all’invio dell’atto, oppure se sia necessaria anche la prova della ricezione della raccomandata informativa da parte del notificato, mediante esibizione in giudizio anche dell’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata contenente la CAD. La questione di diritto rimessa al giudice nomofilattico - secondo l’ordinanza interlocutoria - appare, altresì, di massima di particolare importanza in ragione dell’incidenza sulla generalità degli atti in materia civile, amministrativa e penale.

https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/21714_10_2020_no-index.pdf

08/05/2020

31/03/2020

La norma sospende i termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile

CORTE DI CASSAZIONE SEZ.5^CIVILEOrdinanza del 08/10/2019 n. 25093 - sul diritto al rimborso IVA
18/10/2019

CORTE DI CASSAZIONE SEZ.5^CIVILE
Ordinanza del 08/10/2019 n. 25093 - sul diritto al rimborso IVA

CORTE DI CASSAZIONE SEZ.5^CIVILE
Ordinanza del 08/10/2019 n. 25093

IVA - Rimborsi - Diritto al rimborso in esecuzione di un provvedimento coattivo - Applicazione decadenza per decorso del termine biennale ex art. 21, comma 2, D.L.G. n.546/92 - Presupposti.

"Il prestatore di un servizio può chiedere all'amministrazione finanziaria il rimborso dell'imposta indebitamente versata dopo il decorso del termine di decadenza previsto dall' art. 21, comma 2, D.lgs 546/92. Ciò solo se abbia effettivamente rimborsato l'IVA al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo. Nel caso di specie il concessionario della riscossione, in forza di provvedimento giudiziale a restituire ai consorzi di bonifica l'IVA applicata sui propri compensi per i servizi erogati, ha avanzato istanza di rimborso dell'imposta già versata (ma non dovuta) e che l'Agenzia ha eccepito il decorso del termine decadenziale, di cui al predetto art. 21 D.Lgs 546/92."

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

19/09/2018

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08/08/2018

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07/08/2018

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Si chiude il caso Taricco: la prescrizione nei reati fiscali resta vincolata - di Mattia Sibilia e Valerio Vallefuoco
18/06/2018

Si chiude il caso Taricco: la prescrizione nei reati fiscali resta vincolata -
di Mattia Sibilia e Valerio Vallefuoco

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