28/06/2021
Tribunale civile di Perugia, sez. II, 16 aprile 2021
AUTO CONTRO CINGHIALE, VINCE IL CINGHIALE
Il titolo è capzioso. Invero non ha vinto nessuno. Ne’ l’automobilista né il cinghiale della cui sorte nulla si dice nella sentenza. Chi ha vissuto in prima persona questi avvenimenti -e io tra questi- sa bene quanto siano coinvolgenti quando non finanche sconvolgenti.
La sentenza si riferisce ad un incidente tra un auto e un cinghiale “ reo” di attraversare una strada statale. Riportando la vettura ingenti danni, il proprietario fa causa alla Regione Umbria la quale nel costituirsi in giudizio solleva il difetto di legittimazione passiva (non ritenendosi il soggetto dovuto all’eventuale risarcimento) e comunque respinge nel merito ogni responsabilità.
La decisione del Tribunale perugino è figlia della sentenza della Cassazione civile n. 7969/2020 (https://www.animal-law.it/.../leterno-problema-dei-danni.../). Un nuovo orientamento secondo cui dei danni causati da fauna selvatica (in questo caso un cinghiale) deve rispondere il soggetto che dalla stessa trae un beneficio con l'unica salvezza del caso fortuito. L’articolo di riferimento è dunque l'art. 2052 c.c.. (danno cagionato da animali); sulla Regione Umbria grava l’onere della prova liberatoria che è il caso fortuito, potendo la Regione agire in rivalsa contro enti territoriali di competenza senza, però, che ciò implichi modifica, in relazione all'azione posta in essere dal danneggiato, del criterio di individuazione del titolare, da lato passivo, del rapporto dedotto in giudizio.
La Regione deve dimostrare che la condotta dell'animale si sé posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, operando, così, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno. In altri termini deve trattarsi di una condotta non ragionevolmente prevedibile e comunque inevitabile e ciò anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili.
Ciò premesso, il Tribunale, ritiene preliminarmente priva di pregio l'eccezione preliminare del difetto di legittimazione passiva che la Regione ha sollevato. Ma, prosegue il Giudice, il danneggiato avrebbe dovuto assolvere all'onere specifico e analitico in riferimento alla disciplina codicistica afferente al danno derivante da incidenti stradali, benché siano coinvolti veicolo e animale selvatico.
Non è sufficiente cioè la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata, e dell'impatto tra lo stesso ed il veicolo. Il danneggiato, oltre a dover provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" dell'evento dannoso, è comunque onerato ‐ ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 1 ‐ della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, cioè di avere, nella specie, adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida. Questo poiché -spiega sempre il Tribunale perugino- il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all'art. 2052 c.c., non impedisce l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054 c.c., comma 1, nei confronti del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo. E questo lo si evince per costante richiamo nella giurisprudenza di legittimità.
Nel caso in commento il danneggiato è stato carente non raggiungendo analitica ed ampia prova non avendo dimostrato che il cinghiale era stato la causa esclusiva dell'evento dannoso e nona vendo altresì dimostrato di avere fatto di tutto per scongiurare il danno.
Ne segue il rigetto della domanda di risarcimento.
fp