10/01/2026
Il "Pacchetto Sicurezza" al vaglio del Massimario: tra ipertrofia punitiva e tensioni costituzionali.
La pubblicazione della Relazione n. 33/2025 dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione offre una disamina impietosa e tecnicamente ineccepibile del D.L. 11 aprile 2025, n. 48 (conv. in L. 80/2025).
Non siamo di fronte a una mera manutenzione normativa, ma a un cambio di paradigma che la Relazione, richiamando autorevole dottrina, non esita a definire "panpenalista" e orientato a una "ossessione securitaria".
Ecco i 4 nodi critici che, come penalisti, non possiamo ignorare:
1️⃣ Il vulnus al metodo legislativo. La Relazione evidenzia l'anomalia procedurale di un Decreto Legge che "scippa" un DDL in fase avanzata di approvazione parlamentare. Si sollevano dubbi pesanti sul rispetto dell'art. 77 Cost.: dov'è la straordinaria necessità e urgenza in norme che erano in discussione da mesi? Si rischia di normalizzare una "prepotenza governativa" che comprime il ruolo delle Camere nella delicata materia penale.
2️⃣ La criminalizzazione della "resistenza passiva". I nuovi artt. 415-bis c.p. (rivolta in carcere) e 14 T.U. Imm. (rivolta nei CPR) segnano una frattura storica. Punire la resistenza passiva (es. rifiuto del cibo o inazione) significa incriminare la mera disobbedienza, in aperto contrasto con decenni di giurisprudenza di legittimità e con i principi di offensività e materialità. Il Massimario avverte: si rischia di punire il "tipo d'autore" (il detenuto, il migrante) piuttosto che il fatto.
3️⃣ Anticipazione della tutela e reati di "sospetto". Il nuovo art. 270-quinquies.3 c.p. (detenzione di materiale con finalità di terrorismo) sposta la soglia di punibilità a una fase pre-preparatoria. La Relazione si interroga sulla tenuta del principio di offensività: punire la mera detenzione di istruzioni, senza atti idonei e univoci, ci avvicina pericolosamente a un "reato di intenzione".
4️⃣ Il cortocircuito sulla Cannabis Light. L'art. 18, vietando la lavorazione delle infiorescenze (cuore del mercato della canapa industriale), si pone in potenziale rotta di collisione con il diritto unionale (artt. 34 e 36 TFUE) e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, che tutela la libera circolazione di prodotti non stupefacenti. Un divieto "ideologico" che rischia di cadere sotto la scure della disapplicazione o dell'incostituzionalità.
Conclusione: Siamo di fronte a un intervento che, sotto l'egida della sicurezza, rischia di sacrificare proporzionalità, ragionevolezza e funzione rieducativa della pena. Come operatori del diritto, saremo chiamati a un rigoroso controllo di costituzionalità diffuso nelle aule di giustizia.