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Nuovissima sentenza della Corte di Cassazione del 3 aprile 2015
14/04/2015

Nuovissima sentenza della Corte di Cassazione del 3 aprile 2015

Le notizie del Quotidiano del Diritto

27/02/2015

LE NUOVE REGOLE PREVISTE DAL JOB ACT: IL TFR ANTICIPATO
La legge di Stabilità 2015 ha previsto, a partire dal 1 marzo 2015, la possibilità per i dipendenti del settore privato di fare esplicita richiesta all’ufficio del personale aziendale di anticipo del TFR in busta paga.
Ecco le regole:
1) La richiesta può essere fatta solamente da personale assunto da almeno 6 mesi;
2) La scelta dell’anticipo può essere fatta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro ed è irreversibile fino al 30.6.2018;
3) Il primo versamento arriva 1 mese dopo a quello di domanda (se azienda con + 50 dipendenti) o 3 mesi dopo (se azienda – 50 dipendenti);
4) Chi opta per il TFR anticipato in busta paga subisce una tassazione più onerosa (non la tassazione separata sul TFR - compresa tra 23 e 26%- ma quella ordinaria);
5) Anticipo possibile anche per chi versa il TFR ai fondi pensione;
6) L’anticipo riguarda solo il TFR maturando, non quello maturato negli anni precedenti, che resta accantonato;
7) È esclusa tale possibilità per: dipendenti domestici, del settore agricolo, di aziende che risentano di procedure concorsuali e fallimentari o di ristrutturazione del debito, che prestino servizio presso unità produttive sotto cassa integrazione straordinaria.

04/12/2014

RISARCIMENTO DEI DANNI PER I MEDICI SPECIALIZZANDI NEL PERIODO 94/06
La Sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1628 del 2014 costituisce un arresto importante in tema di adeguata remunerazione per i medici specializzandi. Finalmente questa sentenza afferma il diritto ad un’adeguata retribuzione, calcolata in circa 14.000 euro per ogni anno di specializzazione, oltre interessi, anche ai Medici Specializzandi per gli anni dal 1994 al 2006.
La questione impone un necessario, seppur breve, excursus storico in tema di giusto compenso per i medici specializzandi, imposto agli Stati Membri della Comunità Europea con la Direttiva CE 82/76 del 1982 e successivamente con la Direttiva CE 93/16 del 1993 (che prevedevano, rispettivamente, circa 13.000 euro di retribuzione per ogni anno di specializzazione e contributi previdenziali ed assicurativi).
Alcuna delle suddette disposizioni veniva rispettata dall’ITALIA, la quale solamente svariati anni successivi recepiva le suddette Direttive, violando, pertanto, per anni, il principio comunitario di adeguata remunerazione.
Solo con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007, a decorrere dall’anno accademico 2006-2007, si è attribuita una congrua retribuzione per i medici specializzandi.
Il ritardo dell’Italia nel recepire le suddette Direttive causava l’instaurazione di numerose vertenze da parte dei medici specializzandi degli anni 82/93 e 94/06 ai danni dello Stato Italiano.
Su tali controversie, pur riconoscendo la violazione del dovere dell’Italia a ratificare le Direttive della CE in un termine congruo, i Giudici si pronunciavano nei modi più diversi e contrastanti tra loro.
Per il secondo gruppo di controversie, la Corte d’Appello, con la sentenza su richiamata, ha stabilito che ai medici deve essere risarcito il danno quantificato nella differenza tra il trattamento economico percepito all'epoca e quello riconosciuto finalmente riconosciuto dallo Stato a partire dal 2007. Ciascun medico avrà diritto, all’incirca, a 14mila euro più interessi, per ogni anno di specializzazione.
Nella sentenza i giudici hanno inoltre disposto che il termine di prescrizione decorre a partire dall'emanazione dei decreti attuativi del 2007 . Pertanto, il diritto ad ottenere il risarcimento non sarà prescritto sino al 2017.

20/11/2014

RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE ANCHE AL FIDANZATO NON CONVIVENTE
La recente sentenza della Corte di Cassazione penale del 10 novembre 2014 n. 46351 detta un principio innovativo, in quanto conferisce il diritto al risarcimento del danno morale anche al fidanzato non convivente della vittima.
La premessa indispensabile da fare è che il diritto al risarcimento del danno morale spetta “ai prossimi congiunti della persona che ha subito lesioni, a causa del fatto illecito altrui, avuto riguardo della particolare situazione affettiva intercorrente con la vittima."
Ma chi sono i prossimi congiunti? La Sentenza suddetta apre le porte per il riconoscimento di tale diritto, estendendolo non solo alle coppie sposate o alle coppie di fatto (legate comunque da un vincolo di convivenza), ma anche alle coppie non conviventi.
Si è chiarito, infatti, che il riferimento ai "prossimi congiunti" della vittima, deve essere valutato in relazione ad un saldo e duraturo legame affettivo tra questi ultimi e la vittima, non necessariamente legati da vincolo di coabitazione, e in ogni caso a prescindere dall'esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti.
Ovviamente non può omettersi il gravoso onere probatorio spettante a colui che rivendica il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza della morte della persona a cui è legato da relazione affettiva. A questo spetterà la prova, infatti, dell'esistenza di tale rapporto, della sua stabilità, intesa come non occasionalità e continuità nel tempo.

27/10/2014

INFORTUNIO DEL LAVORATORE NON NELL'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE MANSIONI: RESPONSABILITA’ DEL DATORE
La Sentenza della Cassazione penale 23.10.2014 n. 44106 in tema di infortunio sul lavoro, ha affermato il principio secondo il quale «l'attività di formazione del lavoratore (..) non si esaurisce nell'informazione e nell'addestramento in merito ai rischi derivanti dall'utilizzo strettamente inteso ma deve tener conto anche dei rischi derivanti dalla diretta esecuzione delle operazioni ad altri riservate».
Nel caso in cui il lavoratore sia addetto alla conduzione di macchine particolarmente pericolose, sul datore di lavoro incombe un obbligo di formazione sul funzionamento di tutte le parti della macchina, sia su ciò che deve essere fatto, sia su ciò da cui astenersi perché riservato a personale altamente specializzato.
Se manca questa formazione completa, il lavoratore non può percepire la complessità della macchina e quindi astenersi dai pericoli derivanti dall’esecuzione di operazioni che richiedono l’intervento di manodopera specializzata, e quindi non facenti parte delle proprie mansioni.
Non è quindi, formato adeguatamente, e pertanto, il datore di lavoro è responsabile del suo infortunio.

14/10/2014

LICENZIAMENTO G.M.O.: IL LAVORATORE DEVE COMUNICARE ALTRI POSTI DI LAVORO LIBERI IN AZIENDA
Con il presente articolo, si vogliono enunciare i principi base, nonché l’orientamento costante della giurisprudenza in merito al licenziamento per giustificato motivo oggettivo e all’onere di repechage.
Come è noto, prima dell’irrogazione di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro, ha l’onere di dimostrare la concreta impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni professionalmente equivalenti oppure, su espressa richiesta del lavoratore, anche a mansioni inferiori.
Occorre però rilevare che la prova di tale impossibilità non deve essere intesa in modo rigido, “dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell’accertamento di un possibile “repêchage”, mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato”. (Cass., 15 maggio 2012, Sez. lavoro, n. 7512). Anche il lavoratore deve, quindi, attivarsi per la ricerca di una nuova ricollocazione lavorativa all’interno della medesima azienda ed indicare al datore di lavoro altri posti di lavoro, esistenti nella struttura imprenditoriale, che siano compatibili con la qualifica e le mansioni del lavoratore licenziato e non siano già occupati da altri lavoratori.(Cass. 02.04.2004 n. 6556) (Trib. Bologna 7/7/2010, Giud. Marchesini, in Lav. Nella giur. 2010, 1053).
Infine, per quanto riguarda il regime sanzionatorio, in virtù di quanto previsto dalla Legge Fornero, il mancato rispetto dell’obbligo di repechage, non porterebbe alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, in quanto non si qualificherebbe come “insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento”. Ma, in caso di mancato repechage, il licenziamento andrebbe sanzionato solo dal punto di vista economico, mediante un’indennità risarcitoria di importo variabile tra le 12 e le 24 mensilità.

13/10/2014

JOB ACT: IL NUOVO CONTRATTO A TERMINE
CAUSALE
La grande novità, contenuta nella riforma “Poletti”(D.L. 34/14), nome dell’attuale Ministro del Lavoro, sta nel fatto che viene abbandonata la causale. Per tutti i rapporti a tempo determinato l’obbligo di indicare le esigenze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo che inducevano il datore di lavoro ad apporre una scadenza al contratto a termine è stato eliminato.
LIMITI NUMERICI
La causale, quindi, è sostituita da limiti numerici, pertanto i contratti a tempo determinato all’interno di una società non potranno essere superiori al 20% dell’organico. Tale parametro potrà essere derogato dai contratti collettivi che potranno fissare un tetto più alto o più basso.
DURATA E PROROGHE
La durata del contratto è pari a 36 mesi per mansioni equivalenti, la norma offre la possibilità alla contrattazione collettiva di modificare la soglia. Al contratto a termine sono ammesse cinque proroghe totali nell’ambito del rapporto, indipendentemente dal numero di rinnovi.
Resta ferma la regola per cui, dopo la fine del contratto a termine, sarà possibile stipularne un altro solo dopo che sarà passato un intervallo minimo di tempo (10 o 20 giorni) a seconda che il contratto a termine abbia una durata sia inferiore o superiore a sei mesi.
Non cambia neppure la disciplina della così detta proroga di fatto. Il contratto, alla sua scadenza, può continuare ad avere esecuzione in via di fatto tra le parti per un periodo massimo di 30 giorni (50 per i rapporti di durata superiore a sei mesi) senza che questa circostanza lo renda illecito. In questi casi si applicherà solamente una maggiorazione retributiva in favore del lavoratore.
La legge Fornero “L. 92/2012” prevedeva che dovevano essere computate nel periodo dei 36 mesi anche le missioni svolte nell’ambito di un contratto di somministrazione a termine. La legge 78/2014, invece, dispone che la soglia dei 36 mesi si applica al solo contratto a termine, quindi, ad esempio, la sottoscrizione di un contratto di somministrazione a termine seguita dalla sottoscrizione di un contratto a termine possono superare il periodo di 36 mesi stabilito dalla norma. Alla norma generale sono state apposte due deroghe: 1) i lavoratori stagionali ed i lavoratori assunti per ragioni sostitutive non sono soggetti a limiti quantitativi; 2) i lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica o di coordinamento e direzione della stessa ricerca non soggiacciono al limite del 20% dell’organico stabile previsto dall’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 34/2014.

10/10/2014

LICENZIABILE IL LAVORATORE CHE SVOLGE ALTRE ATTIVITA’ DURANTE LA MALATTIA
La sentenza della Corte di Cassazione n. 21093 del 7 ottobre 2014 ha affermato il principio secondo cui spetta al lavoratore dimostrare come il suo stato di malattia non sia incompatibile con lo svolgimento di altri lavori.
Nel caso di specie, la prova dell'attività ulteriore svolta dal lavoratore durante la malattia veniva fornita dal datore di lavoro, il quale inoltre provava come la stessa attività fosse in contrasto con la denunciata patologia. Il lavoratore, che dal canto suo doveva provare che tale diversa attività lavorativa fosse invece compatibile col suo stato di malattia e comunque coerente con gli obblighi pacificamente gravanti sul lavoratore ammalato, nella specie nulla provava.
Per questo motivo, la Corte dichiarava la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore.

07/10/2014

PER I VIZI AL CONDOMINO RISPONDE SOLO L’APPALTATORE
La sentenza della Corte di Cassazione civile, Sez. III, 30/09/2014, n. 20557 afferma un principio interessante in materia condominiale: per i danni causati a terzi a seguito di lavori effettuati all’interno di un condominio, non vi è la responsabilità solidale tra committente e appaltatore, ma quest’ultimo è l’unico a risponderne.
La condizione necessaria per l’esclusione di responsabilità in capo al committente è l’assenza di direttive stringenti impartite all’utilizzatore che, conseguentemente, lasciano quest’ultimo libero di autodeterminarsi e , quindi, rimanere l'esclusivo responsabile dell'esecuzione dei lavori, nonché dei relativi danni conseguenti a negligenza nell'esecuzione.
La sentenza afferma sul punto: “Il direttore dei lavori, in sostanza, assume la specifica funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell’appaltatore, vigilando che l’esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità a quanto stabilito nel capitolato di appalto. Da questo, tuttavia, non deriva a suo carico né una responsabilità per cattiva esecuzione dei lavori imputabile alla libera iniziativa dell’appaltatore, né un obbligo continuo di vigilanza (..)”

26/09/2014

MULTE SU STRISCE BLU: L’ENTE DEVE PROVARE L’ESISTENZA DI AREE LIBERE DI PARCHEGGIO
La Sentenza della Corte di Cassazione 03.09.2014 n° 18575 afferma che, nei casi di sanzione amministrativa comminata a causa della violazione dell’obbligo di esporre il ticket per la sosta nelle apposite aree destinate al parcheggio (c.d. strisce blu), è onere dell’Ente che ha emesso la sanzione dimostrare che vi sono spazi liberi di parcheggio nelle vicinanze.
Nel ricorso a sanzione amministrativa, se il ricorrente contesta l’esistenza di un’area libera alternativa in cui trovare parcheggio, contestando all’autorità che lo ha sanzionato anche l’esistenza di delibere comunali che escludono la zona interessata dall'obbligo di predisporre spazi liberi di parcheggio (zone pedonali, ecc.), grava sull’autorità amministrativa opposta la prova della esistenza della delibera che escluda la sussistenza di tale obbligo e, pertanto, la prova dell’esistenza di aree di parcheggio senza custodia e senza dispositivi di parcheggio nelle vicinanze.

18/09/2014

LA PRIMA CASA NON PUO’ ESSERE PIGNORATA
La sentenza della Corte di Cassazione n. 19270 del 12 settembre 2014 riconosce che la norma che impedisce l’espropriazione della prima casa è applicabile a tutti i procedimenti di esecuzione in corso.

Con questa sentenza viene, infatti, affermata la retroattività dell’articolo 52, comma 1, lettera g), del D.L. 69/2013 (decreto del fare, convertito con modificazioni dalla Legge n.98/2013), secondo cui: "l’agente della riscossione non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso, (…) è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente".

Mentre prima la suddetta norma si applicava alle espropriazioni avviate dopo il 21 giugno 2013 (data di entrata in vigore della stessa), con la suddetta sentenza viene affermato il principio secondo cui la norma che impedisce a Equitalia l’espropriazione della prima casa è applicabile a tutti i procedimenti di esecuzione in corso, anche se posti in essere in un momento precedente alla sua emanazione.

15/09/2014

IL LAVORATORE CHE NON RINUNCIA AL WEEK-END LUNGO PUO' ESSERE LICENZIATO
Sentenza n. 18678 del 4 settembre 2014: “Le assenze del lavoratore, dovute a malattia per le modalità con cui si verificavano davano luogo a una prestazione lavorativa non sufficientemente e proficuamente utilizzabile dalla società, rivelandosi la stessa inadeguata sotto il profilo produttivo e pregiudizievole per l’organizzazione aziendale così da giustificare il provvedimento risolutorio”
La Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento, da parte del datore di lavoro, di un lavoratore che con le sue malattie agganciate principalmente ai giorni di riposo, aveva fornito «una prestazione lavorativa non sufficiente e proficuamente utilizzabile dall’azienda».
Secondo i giudici della Suprema Corte, il licenziamento non è dovuto al superamento del periodo di “comporto”, ma esclusivamente allo scarso rendimento del lavoratore che con brevi malattie “mirate”, rende non più utile la prestazione lavorativa.

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Milan
20122

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