14/10/2014
LICENZIAMENTO G.M.O.: IL LAVORATORE DEVE COMUNICARE ALTRI POSTI DI LAVORO LIBERI IN AZIENDA
Con il presente articolo, si vogliono enunciare i principi base, nonché l’orientamento costante della giurisprudenza in merito al licenziamento per giustificato motivo oggettivo e all’onere di repechage.
Come è noto, prima dell’irrogazione di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro, ha l’onere di dimostrare la concreta impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni professionalmente equivalenti oppure, su espressa richiesta del lavoratore, anche a mansioni inferiori.
Occorre però rilevare che la prova di tale impossibilità non deve essere intesa in modo rigido, “dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell’accertamento di un possibile “repêchage”, mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato”. (Cass., 15 maggio 2012, Sez. lavoro, n. 7512). Anche il lavoratore deve, quindi, attivarsi per la ricerca di una nuova ricollocazione lavorativa all’interno della medesima azienda ed indicare al datore di lavoro altri posti di lavoro, esistenti nella struttura imprenditoriale, che siano compatibili con la qualifica e le mansioni del lavoratore licenziato e non siano già occupati da altri lavoratori.(Cass. 02.04.2004 n. 6556) (Trib. Bologna 7/7/2010, Giud. Marchesini, in Lav. Nella giur. 2010, 1053).
Infine, per quanto riguarda il regime sanzionatorio, in virtù di quanto previsto dalla Legge Fornero, il mancato rispetto dell’obbligo di repechage, non porterebbe alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, in quanto non si qualificherebbe come “insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento”. Ma, in caso di mancato repechage, il licenziamento andrebbe sanzionato solo dal punto di vista economico, mediante un’indennità risarcitoria di importo variabile tra le 12 e le 24 mensilità.