Studio Legale Grossi Rossetti

Studio Legale Grossi Rossetti diritto del lavoro
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recupero crediti
consulenza aziendale
contrattualistica

Fondato dagli avvocati Virginia Grossi e Stefano Rossetti lo Studio Grossi Rossetti offre ai propri clienti, da oltre dieci anni, una gamma completa e integrata di servizi di consulenza civile e penale, rivolta alle aziende ed ai privati. Mettiamo al vostro servizio tutta la nostra professionalità per fornire servizi affidabili e tempestivi. Lo studio in particolare si cura del diritto bancario (a

natocismo) del diritto condominiale, del diritto del lavoro, delle locazioni (contratti e sfratti) e del diritto penale. I nostri Avvocati offrono anche consulenze ed assistenze per il recupero del credito nelle esecuzioni mobiliari e immobiliari.

si allunga a tre mesi il congedo parentale
18/10/2024

si allunga a tre mesi il congedo parentale

19/01/2024

Gli studi Plusiders, RLR Advisory e Grossi Rossetti hanno prestato assistenza nell’operazione di acquisto del brand di abbigliamento MVP Wardrobe, fondato da Maria Vittoria Paolillo, da parte della holding J.Jardin, già proprietaria del marchio di borse Hibourama. L’acquisizione è stata final...

infortunio o malattia professionaleIL DATORE DI LAVORO DEVE PAGARE:per intero la giornata in cui è avvenuto l’infortunio...
13/10/2023

infortunio o malattia professionale

IL DATORE DI LAVORO DEVE PAGARE:
per intero la giornata in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale se quest’ultima ha causato assenza dal posto di lavoro; il 60% della retribuzione, salvo migliore trattamento previsto dal contratto di lavoro, per i successivi tre giorni di astensione dal lavoro.

L’INAIL DEVE PAGARE:
dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale fino alla guarigione clinica.

LE CURE sono fornite:
dal Servizio Sanitario Nazionale e dagli ambulatori dell’INAIL attivati da apposite convenzioni con le Regioni

infortunio o malattia professionaleIL DATORE DI LAVORO DEVE PAGARE:per intero la giornata in cui è avvenuto l’infortunio...
12/10/2023

infortunio o malattia professionale
IL DATORE DI LAVORO DEVE PAGARE:
per intero la giornata in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale se quest’ultima ha causato assenza dal posto di lavoro; il 60% della retribuzione, salvo migliore trattamento previsto dal contratto di lavoro, per i successivi tre giorni di astensione dal lavoro.
L’INAIL DEVE PAGARE:
dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale fino alla guarigione clinica.
LE CURE sono fornite:
dal Servizio Sanitario Nazionale e dagli ambulatori dell’INAIL attivati da apposite convenzioni con le Regioni

IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO IL LAVORATORE DEVE:
• INFORMARE immediatamente il datore di lavoro
• PRESENTARE subito al datore di lavoro il primo certificato medico e, se le cure dovessero proseguire, il certificato compilato dal medico curante.
Il datore di lavoro invierà all’INAIL i certificati originali. In caso di ricovero, l’ospedale invierà copia dei certificati all’INAIL ed al datore di lavoro. IN CASO DI MALATTIA PROFESSIONALE
Se il lavoratore svolge attività lavorativa deve:
• DENUNCIARE la malattia al datore di lavoro entro 15 giorni dal suo manifestarsi.
• PRESENTARE al datore di lavoro il primo certificato medico e, in caso di prosecuzione delle cure, il certificato compilato dal medico curante. Il datore di lavoro invierà all’INAIL i certificati originali. In caso di ricovero, l’ospedale invierà copia dei certificati all’INAIL ed al datore di lavoro.
Se il lavoratore NON svolge attività lavorativa
• PUO’ PRESENTARE direttamente all’INAIL domanda di riconoscimento della malattia professionale.

COSA DEVE FARE UN LAVORATORE IN CASO DI ASSENZA DAL LAVORO PER MALATTIAIl lavoratore ammalato deve presentare appositi c...
11/10/2023

COSA DEVE FARE UN LAVORATORE IN CASO DI ASSENZA DAL LAVORO PER MALATTIA

Il lavoratore ammalato deve presentare appositi certificati medici e sottoporsi a controlli medici.

Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare il suo stato di malattia al datore di lavoro nel giorno stesso in cui l'episodio si verifica e durante l'orario di lavoro.

il medico curante solo dopo la visita potrà compilare il certificato telematico di malattia in un'apposita sezione che si trova sul sito dell'INPS, che a sua volta provvederà ad inviare tale certificato al datore di lavoro.

Una volta che il certificato medico è stato inviato… a questo punto possono richiedere che venga effettuata la visita fiscale.

Controlli:
Il controllo dei certificati e degli accertamenti sanitari dei dipendenti pubblici è di competenza delle ASL.

Il controllo sullo stato di malattia del lavoratore può essere chiesto dal datore di lavoro o dall'INPS, e viene eseguito dai medici delle ASL o dai medici dell'istituto previdenziale.

Tipi di controlli
Sono previsti controlli mediante:
• visite a domicilio
• visite in ambulatorio: sono soggetti a tali visite i lavoratori non trovati in casa o all'indirizzo indicato al momento della visita a domicilio. Ricevuta la comunicazione, il lavoratore è tenuto a presentarsi in ambulatorio, a meno che non abbia ripreso a lavorare o sia impedito per motivi di salute.

Orari reperibilità malattia dipendenti privati:

dalle 10 alle 12, e dalle 17 alle 19.

C'è da sottolineare che per quanto riguarda il dipendente privato la copertura Inps scatta dal quarto giorno (i primi 3 sono a carico del datore di lavoro)
Cause di giustificazione delle assenze
Può verificarsi che il lavoratore non venga trovato a casa in occasione della visita di controllo effettuata negli orari di legge. In questa ipotesi il medico fiscale lascia al lavoratore l'avviso affinché si rechi, il giorno successivo non festivo, in ambulatorio e, in caso di mancata presentazione, sarà sospesa l'indennità di malattia, a meno che il lavoratore non abbia ripreso a lavorare.

Mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il lavoratore sarà chiamato a giustificare la sua assenza.

Il lavoratore può giustificare la sua assenza all'atto della visita di controllo entro dieci giorni dalla richiesta della ASL o dell'INPS a fornire i motivi di giustificazione.
In questo caso il lavoratore non è sottoposto ad alcuna sanzione.

Il lavoratore è giustificato in caso di:
• effettuazione di visite o accertamenti specialistici.
• visite mediche dal proprio medico di fiducia
• esigenza del lavoratore di recarsi in un luogo diverso dal suo domicilio o di rientrare nel luogo del suo domicilio se il suo stato di malattia è insorto altrove per circostanze oggettive o per scopi terapeutici. In quest'ultimo caso l'assenza è giustificata solo se il lavoratore ha tempestivamente comunicato alla struttura pubblica i suoi spostamenti

LICENZIAMENTO - Aziende sopra i 15 dipendenti - lavoratori assunti dopo il 7.3. 2015Nei casi di  LICENZIAMENTO NULLO  - ...
25/09/2023

LICENZIAMENTO - Aziende sopra i 15 dipendenti -

lavoratori assunti dopo il 7.3. 2015

Nei casi di LICENZIAMENTO NULLO - Licenziamento intimato in forma orale

Sanzione giuridica: reintegrazione sul posto di lavoro.

Sanzione economica: Pagamento dell’indennità risarcitoria pari all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra, con un minimo di 5 mensilità, dedotto quanto percepito.
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

MANCANZA DI GIUSTA CAUSA O DEL GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO
Sanzione giuridica: reintegrazione sul posto di lavoro.

Sanzione economica: Pagamento dell’indennità risarcitoria pari all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR maturata dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra, dedotto quanto percepito e quanto lo stesso avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro, per un massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto.

Nei casi in cui venga accertata INEFFICACIA DEL LICENZIAMENTO per violazione dell’obbligo di motivazione contestuale. Si ha una tutela obbligatoria attenuata

Sanzione giuridica: nessuna.

Sanzione economica: pagamento di un’indennità determinata nella misura di una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio per un minimo di 2 mensilità e un massimo di 12 mensilità. Il mancato riferimento al fatto che l’indennità abbia carattere risarcitorio omnicomprensivo, apre spazi a possibili richieste di risarcimenti specifici e/o addizionali.

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO Aziende fino a 15 dipendentiin caso di licenziamento illegittimo si applicano le sanzioni più ...
23/09/2023

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO
Aziende fino a 15 dipendenti

in caso di licenziamento illegittimo si applicano le sanzioni più lievi previste dalla legge 604/196.

il datore di lavoro è tenuto a riassumere il lavoratore entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo anche:
• al numero dei dipendenti occupati,
• alle dimensioni dell'impresa,
• all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro,
• al comportamento e alle condizioni delle parti.

Lavoro in nero: cosa rischia il lavoratoreIn primis, dichiarare di essere disoccupato per percepire la NASpI rappresenta...
22/09/2023

Lavoro in nero: cosa rischia il lavoratore

In primis, dichiarare di essere disoccupato per percepire la NASpI rappresenta un reato di falso ideologico, che prevede un periodo di reclusione fino a 2 anni.

Se percepisce la NASPI inoltre il reato penale di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, con la reclusione da 6 a 12 mesi. In caso di somma inferiore ai 4.000€, la pena si trasforma in una multa con un minimo di 5.164€ e un massimo di 25.822€.

Questo vale anche nel caso fornisca dichiarazioni non vere e per ottenere il Reddito di Cittadinanza.

Vien da se che occorre rimborsare gli importi ottenuti.

Lavoro nero: cosa rischia il datore di lavoroOgni datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiv...
21/09/2023

Lavoro nero: cosa rischia il datore di lavoro

Ogni datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996, che deve essere comunicata entro il giorno prima dell’inizio effettivo del rapporto.

Se accertato, il datore può ricevere una maxisanzione di diverse migliaia di euro.
Nello specifico, l’importo della sanzione è:
• tra 1800€ e 10800€ per ogni lavoratore irregolare, se iniziato da meno di 30 giorni;
• tra 3600€ a 21600€ se iniziato da 31 a 60 giorni;
• tra 7200€ e 43200€ se iniziato da più di 61 giorni.

La sanzione aumenta inoltre del 20% nel caso in cui il lavoratore sia:
• straniero;

• minore in età non lavorativa;
• percettore del reddito di cittadinanza.

aumento della sanzione dal 20% al 40% nel caso in cui il datore sia già stato destinatario di sanzioni amministrative o penali negli ultimi 3 anni.

L’unico caso in cui la maxi sanzione non è applicabile riguarda il settore domestico.

Il datore di lavoro dovrà inoltre versare i contributi non corrisposti e pagare le sanzioni relative anche a questo tipo di reato.

Nel caso in cui la percentuale di lavoratori irregolari superi il 10%, l’Ispettorato del Lavoro ha infine diritto ad applicare una sospensione della parte di attività imprenditoriale interessata.

licenziamento ad nutumc.d. di libera recedibilità, il datore di lavoro non è tenuto a fornire motivazioni, è svincolato ...
14/09/2023

licenziamento ad nutum
c.d. di libera recedibilità, il datore di lavoro non è tenuto a fornire motivazioni, è svincolato da obblighi formali e non è soggetto alle conseguenze sanzionatorie previste in caso di licenziamento illegittimo, fatta salva la presenza di ragioni discriminatorie o illecite.

Ecco i casi in cui il datore di lavoro può licenziare il lavoratore:
• Lavoratore in prova. Se sei ancora in prova, il datore di lavoro può licenziarti anche subito, in tronco e senza darti le motivazioni;
• Lavoratore domestico (badanti, baby sitter, ecc.). In questo caso, il licenziamento ad nutum (senza dare motivazioni) è possibile, ma il datore di lavoro deve rispettare i termini di preavviso.
• Dirigente. In questo caso il datore di lavoro può licenziare senza dare la motivazione, ma deve rispettare i termini di preavviso. A meno che si tratti di licenziamento per giusta causa, ossia licenziamento dovuto a fatti talmente gravi da ritenere opportuno interrompere immediatamente il rapporto di lavoro (in tal caso quasi sicuramente però, indicherà i motivi nella lettera di licenziamento);
• Sportivo professionista;
• Lavoratore che ha raggiunto l’età per andare in pensione.

Indirizzo

Via Pasquale Sottocorno 2
Milan
20129

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 18:00

Telefono

+39028053835

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