Avv. Donatella Tinelli

Avv. Donatella Tinelli Assistenza e consulenza legale, giudiziale e stragiudiziale, in ambito civile, Milano e provincia.

Nuovo termine da aggiungere al nostro vocabolario della "sicurezza" quotidiana: vishing, voice+fishing, che tradotto let...
07/04/2023

Nuovo termine da aggiungere al nostro vocabolario della "sicurezza" quotidiana: vishing, voice+fishing, che tradotto letteralmente potrebbe essere qualcosa come "pescare con la voce". Ebbene sì: siamo ormai diventati prede in un mare di truffatori.
Il nuovo attacco consiste in telefonate, spesso da numeri fissi, di presunti funzionari di banca o di società di carte di credito che comunicando la possibile clonazione della carta o l'uso illegittimo della stessa, riescono a creare quel senso di affidamento tale da carpire poi pin o codici segreti e procedere così ad acquisti truffaldini, rubando in sostanza i nostri averi.
Come ci riescono? Semplice: spesso vengono inviati sms plausibili o probabili, poichè aventi la stessa intestazione della società bancaria, che indicano acquisti effettuati in luoghi distanti da noi; a quel punto inviano sempre via sms un link al quale accedere per poter bloccare la carta o annullare l'acquisto a voi non riferibile.
Il trucco è quello di giocare sulla sorpresa e sul senso di ansia che tali comunicazioni provocano in tutti noi.
In molti casi le banche non riconoscono alcun rimborso se i ladri sono riusciti a farvi comunicare codici OTP o pin.
A quanto pare quindi la sicurezza vantata da molti istituti che ci costringono a vivere immersi in codici segreti, pin e password da cambiare serialmente, non è poi così reale.
Lascio qui un link ad un articolo che spiega nel dettaglio la nuova "moda" del vishing! e fornisce i consigli dell'Autorità Garante della Privacy da seguire per evitare di cadere nella rete dei pescatori delinquenti.
https://www.studiocataldi.it/articoli/36670-vishing-truffa.asp
L'Arbitro Bancario Finanziario si è già occupato di questo fenomeno e in pochi casi vi è stata una pronuncia a favore del cliente mazziato: solo raramente infatti viene riconosciuta la sofisticatezza della truffa tale da indurre in errore in buona fede il cliente che, convinto della reale provenienza delle richieste, contravviene al dovere di riservatezza e di cautela e comunica i propri codici segreti. Dall'altra parte, è stato anche riconosciuto come alcuni intermediari non abbiano predisposto tutti i mezzi di sicurezza necessari per evitare che il cliente venisse ingannato (v. ad es. decisione ABF Milano n. 16850 del 15.7.2021 e decisione ABF Bari n. 16405 del 08.07.2021).

24/03/2023

E la chiamano "riforma" per velocizzare i giudizi....??
Prima venissero a vedere come si lavora nelle Cancellerie e poi facessero le riforme!
Incapaci 😡

Il recente periodo di lockdown ha posto in evidenza il problema di come interpretare e gestire i numerosi casi di inadem...
19/05/2020

Il recente periodo di lockdown ha posto in evidenza il problema di come interpretare e gestire i numerosi casi di inadempimento contrattuale, vuoi per ritardi nella consegna di merci da parte di aziende costrette a rimanere chiuse, vuoi per mancate forniture a causa del blocco forzato di molte produzioni, vuoi per il mancato pagamento di canoni di locazione. In mancanza di norme ad hoc, data l'eccezionalità del momento storico, molti giuristi si sono affidati a norme di portara generale previste dal nostro codice civile, per fornire assisstenza ai propri clienti preoccupati di subire eventuali azioni giudiziarie, oltre alla difficoltà economica in sè. Si è quindi parlato di causa di forza maggiore, di eccessiva onerosità, di tutti cioè quei principi che in presenza di un venir meno del sinallagma contrattuale, non volontario, ma imprevedibile o forzato, giustificano il mancato adempimento.
Ora il Decreto Cura Italia n. 18 del 2020 ha previsto una norma specifica per fornire quanto meno un'indicazione al giudice di come poter valutare tali casi, che con buona probabilità finiranno nelle aule giudiziarie, laddove non si sia riusciti a trovare un accordo. E' l'art. 91 che così dispone: “il rispetto delle misura di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi pagamenti”.
Di seguito il link ad un articolo con maggiori dettagli su tale norma. Buona lettura.......

La disposizione consente di (provare a) evitare di pagare le penali, invocando il rispetto delle misure di contenimento

Interessante approfondimento, in tema Covid-19, della autocertificazione richiesta dal Governo quando ci si sposta in qu...
22/04/2020

Interessante approfondimento, in tema Covid-19, della autocertificazione richiesta dal Governo quando ci si sposta in questi tempi di lockdown.

Il modulo di autocertificazione rilasciato dal Ministero dell'Interno è contrario a norme di legge (anche in materia di Privacy) e può mettere a rischio chi lo firma

Giornata degli Avvocati minacciati nel mondo
24/01/2020

Giornata degli Avvocati minacciati nel mondo

12/09/2019



* Presidente della Camera Civile di Reggio Emilia

Ho estrapolato questo brano dal discorso fatto dal Presidente della Camera Civile di Reggio Emilia, che commentava i dati fallimentari della giustizia civile del locale tribunale, in quanto mi trovo totalmente d'accordo. Molte volte mi è capitato di assistere clienti con cause complicate e dall'esito incerto che traevano origine da contratti fatti male, approssimativi, superficiali e lacunosi, spesso scritti in fretta per concludere l'affare senza pensare ai possibili risvolti conflittuali, o peggio ancora formulati copiando ed incollando moduli trovati su internet senza però una conoscenza e una base giuridica.
Questa semplice ricetta in realtà eviterebbe molte cause cd. "di principio" con una notevole riduzione di spesa anche per le stesse parti coinvolte.
Bisognerebbe quindi investire in una cultura giuridica dei rapporti commerciali, soprattutto a livello di privati e piccole medie imprese, fornendo un sistema di assistenza e consulenza abbordabile economicamente, che risulterebbe senza dubbio di maggior risparmio rispetto alla necessità di dover agire in giudizio a contratto concluso.

31/07/2019

MARKETING E SPAM

Il marketing costituisce senza dubbio una linfa vitale per le società venditrici, ancora di più negli ultimi anni dove i social media hanno favorito lo sviluppo di nuove tecniche di comunicazione pubblicitaria e di nuove forme di influenza promozionale; ciò comporta tuttavia un male necessario per i consumatori…. ovvero il fatidico spam…..
Nonostante vi siano precise regole normative in tal senso, sono ancora molte le società che non rispettano i diritti dei soggetti interessati all’uso dei dati personali …. commettendo violazioni sanzionabili.
In sintesi cosa dice il quadro normativo:
- per ricevere comunicazioni commerciali non richieste, cioè in assenza di un pregresso rapporto con l’azienda venditrice, bisogna aver espresso il proprio consenso;
- se si ha già acquistato un prodotto o un servizio da una determinata società, alla quale si ha fornito il proprio indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono, allora non è necessario il consenso preventivo, che tuttavia può sempre essere revocato in qualunque momento.
Per quanto riguarda l’uso dei numeri telefonici, inseriti in pubblici elenchi, i consumatori sono tutelati grazie all’introduzione dal 2010 del Registro delle Opposizioni (http://www.registrodelleopposizioni.it/): gli utenti che si iscrivono gratuitamente e a tempo indeterminato, rendono inutilizzabile il loro numero telefonico, sia fisso sia mobile (quest’ultimo in seguito alle modifiche apportate dalla L. 11.1.2018, n. 5), per usi commerciali o promozionali.
A fronte di tale quadro normativo, il Garante si è di recente occupato di una caso particolare, ovvero la raccolta dei dati personali del consumatore mediante il rilascio di una carta fedeltà; in questo caso può ritenersi implicito il consenso all’utilizzo dei dati promozionali per invio di materiale pubblicitario o promozionale?
Secondo il Garante la risposta è negativa: dall’esame della documentazione del caso concreto, il consenso era stato raccolto con una formula unica omni-comprensiva, a valere sia per attività contrattuali sia per attività para-contrattuali, quali la gestione di concorsi a premi e la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, con la conseguenza che i dati raccolti per alcune finalità, venivano poi di fatto utilizzati anche per altri scopi diversi, come appunto l’invio di messaggi promozionali, tramite email o sms, in violazione del principio di raccolta di un consenso libero e specifico di cui agli artt. 23 e 130 del Codice della Privacy e dei principi di correttezza e finalità del trattamento dei dati personali di cui all’art. 11, comma 1, lett. A) e b) del Regolamento UE del 2016.
La società interessata dalla pronuncia del Garante in questione ha tentato di difendersi sostenendo di non essere stata in grado di bloccare l’invio di email pubblicitarie per problemi connessi alla gestione delle proprie banche dati, in quel periodo interessate da un’attività di migrazione verso un’unica piattaforma.
Tale difesa ha così introdotto un altro tema di recente utilità, previsto dal GDPR, ovvero quello del rispetto degli adempimenti in tema di privacy (cd. Accountability): si richiede cioè una maggiore responsabilizzazione della società che gestisce i dati personali; il titolare del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, e quindi dimostrabili, di aver effettuato un trattamento in conformità al regolamento comunitario.
In conclusione, il Garante ha vietato alla società l’utilizzo per finalità di marketing dei dati personali degli interessati raccolti mediante fidelity card ed ha ingiunto alla stessa di implementare misure organizzative e tecniche adeguate per garantire la corretta gestione dei diritti degli interessati, assicurando il tracciamento delle richieste ricevute dalla clientela.
(vedi Provvedimento n. 133 del 20 giugno 2019 a carico di Mediamarket S.p.a. - https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9124420)

http://www.eclegal.it/opposizione-decreto-ingiuntivo-alle-sezioni-unite-compito-individuare-soggetto-onerato-dellavvio-d...
24/07/2019

http://www.eclegal.it/opposizione-decreto-ingiuntivo-alle-sezioni-unite-compito-individuare-soggetto-onerato-dellavvio-della-mediazione-obbligatoria/?utm_source=20190724&utm_medium=email&utm_campaign=NLEclegal

Attendiamo quindi l'esito della Corte di Cassazione, Sezioni Unite per scioglere un nodo importante in una situazione assai frequente come appunto il caso dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Visti i tanti oneri imposti a seguito dei procedimenti di mediazione / negoziazione, con altrettante condizioni di procedibilità, appare utile ed opportuno un chiarimento in merito a chi spetti l'iniziativa e quali siano le conseguenze in caso di inerzia.

Quale soggetto è onerato dell’esperimento del tentativo di mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo

https://www.linkedin.com/pulse/donne-avvocato-pericolo-lexlove-alessia-sorgato/Condivido l'articolo di una collega che f...
24/07/2019

https://www.linkedin.com/pulse/donne-avvocato-pericolo-lexlove-alessia-sorgato/

Condivido l'articolo di una collega che fa riflettere.....

Prendo spunto da due recenti fatti di cronaca milanese per affrontare un tema poco discusso ma molto attuale, drammaticamente alla ribalta. A fine giugno una collega matrimonialista, con la quale collaboro da tempo immemore, lancia il primo allarme: sulla porta del suo studio ha trovato conficcate t

Work in progress.....🛠🗃
07/02/2019

Work in progress.....🛠🗃

01/02/2019

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