16/03/2022
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In tema di separazione e divorzio, se il coniuge obbligato al mantenimento decede, la pensione di reversibilitร si sostituisce allโassegno
divorzile, a condizione perรฒ che questโultimo sia stato riconosciuto al momento della pronuncia dello scioglimento del matrimonio, ovvero in sede di revisione delle disposizioni relative alla misura e alle modalitร dei contributi da corrispondere. In caso contrario, ad esempio se la morte del coniuge obbligato al mantenimento giunga prima della sentenza definitiva del giudizio di divorzio, non sussiste il presupposto per la concessione della pensione di reversibilitร . Questo รจ quanto affermato dalla sentenza della Corte dโappello di Torino che ha ritenuto non sufficiente la circostanza che il richiedente versasse nelle condizioni per ottenere lโassegno divorzile e neppure che, in via di fatto, il medesimo avesse ricevuto regolari erogazioni economiche dal de cuius quando questi era in vita.
Per beneficiare, infatti, della suddetta pensione occorre che lโassegno divorzile sia ยซconcretamente fruitoยป, posto che il tenore letterale dellโarticolo 9 della legge n. 898/1970 rende ยซevidente
lโindefettibilitร della concreta percezione dellโassegno liquidato nellโambito del giudizio di divorzioยป. In altri termini, sottolinea il Collegio, per
trasformare lโassegno divorzile in pensione di reversibilitร la norma impone che vi sia stato ยซlโavvenuto riconoscimento dellโassegno medesimo da parte del Tribunaleยป, non essendo invece sufficiente che il richiedente versi nelle condizioni per ottenere lโassegno.
Il diritto alla pensione di reversibilitร , infatti, non รจ inerente alla semplice qualitร di ex coniuge, ma ยซha uno dei suoi necessari elementi genetici nella
titolaritร attuale dellโassegnoยป.