15/08/2023
POSSIBILI SOLUZIONI INTERPRETATIVE SUL CONTRATTO A TERMINE DOPO IL DECRETO LAVORO
Sono state cercate possibili soluzioni interpretative dell'art. 24, comma 1-ter del Decreto lavoro, per il criterio di computo del termine di 12 mesi, per la proroga o il rinnovo dei contratti a tempo determinato senza ricorrere alle causali.
Un arco temporale di 12 mesi che costituisce una sorta di “area franca” dalle causali che, altrimenti, devono essere previste per legittimare i rinnovi e le proroghe del CTD.
La finalità della nuova norma è quella di mitigare il criterio di computo dei 12 mesi per favorire i rinnovi e le proroghe dei CTD, in deroga alla previsione dell'art. 21, co. 01 che richiama l'art. 19, co. 1, d.lgs. n. 81/2015.
Ai fini del computo dei predetti 12 mesi – i periodi di proroga o rinnovo convenuti tra le parti antecedentemente al 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore del Decreto lavoro, d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, in l. 3 luglio 2023, n. 85), non verranno conteggiati.
La norma, infatti, prevede che: «ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificati dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
Ne consegue che, ai fini del computo dei 12 mesi di franchigia dalle causali, si deve tener conto soltanto della data di stipula (successiva al 5 maggio) dei rinnovi e delle proroghe, restando irrilevante quanto convenuto (e quindi svoltosi) tra le parti precedentemente e sino al momento della stipula.