FMLAW Studio Legale

FMLAW Studio Legale Fondato nel 2009 dall’Avv. Maria Fotia, si occupa di diritto del lavoro e diritto dell'immigrazione.

24/02/2024

INFORTUNIO SUL LAVORO
Interessante là sentenza del Tribunale di Castrovillari, circa la presunzione di responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio.
In particolare, in
detta
sentenza,
si legge: ‘Il lavoratore che agisca, nei confronti del datore di lavoro, per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex
art. 1218 c.c. (Tribunale di Castrovillari, Sez. lav., sentenza 15 gennaio 2024, n. 31)’.

05/12/2023

Web

05/12/2023
14/09/2023

È operativo anche nel 2023 il Fondo Nuove Competenze che rimborsa le spese sostenute dalle imprese per la formazione dei propri dipendenti, purché le ore di formazione siano realizzate durante l’orario di lavoro.

POSSIBILI SOLUZIONI INTERPRETATIVE SUL CONTRATTO A TERMINE DOPO IL DECRETO LAVOROSono state cercate possibili soluzioni ...
15/08/2023

POSSIBILI SOLUZIONI INTERPRETATIVE SUL CONTRATTO A TERMINE DOPO IL DECRETO LAVORO

Sono state cercate possibili soluzioni interpretative dell'art. 24, comma 1-ter del Decreto lavoro, per il criterio di computo del termine di 12 mesi, per la proroga o il rinnovo dei contratti a tempo determinato senza ricorrere alle causali.
Un arco temporale di 12 mesi che costituisce una sorta di “area franca” dalle causali che, altrimenti, devono essere previste per legittimare i rinnovi e le proroghe del CTD.

La finalità della nuova norma è quella di mitigare il criterio di computo dei 12 mesi per favorire i rinnovi e le proroghe dei CTD, in deroga alla previsione dell'art. 21, co. 01 che richiama l'art. 19, co. 1, d.lgs. n. 81/2015.

Ai fini del computo dei predetti 12 mesi – i periodi di proroga o rinnovo convenuti tra le parti antecedentemente al 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore del Decreto lavoro, d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, in l. 3 luglio 2023, n. 85), non verranno conteggiati.

La norma, infatti, prevede che: «ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificati dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Ne consegue che, ai fini del computo dei 12 mesi di franchigia dalle causali, si deve tener conto soltanto della data di stipula (successiva al 5 maggio) dei rinnovi e delle proroghe, restando irrilevante quanto convenuto (e quindi svoltosi) tra le parti precedentemente e sino al momento della stipula.

10/08/2023

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA (CIGO) E DI CASSA INTEGRAZIONE SPECIALE OPERAI AGRICOLI (CISOA) CONSEGUENTI ALL’EMERGENZA CLIMATICA

L’articolo 1 del decreto–legge n. 98/2023 prevede che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni -rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO) ai sensi di quanto disposto dall’articolo 10, lettere m), n), e o), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 - per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 determinati da eventi oggettivamente non evitabili possono accedere alla CIGO.
Per le richieste di integrazione salariale connesse a eventi oggettivamente non evitabili non trova applicazione il principio generale, previsto dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, in base al quale, per accedere ai trattamenti in esame, i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto l’ammortizzatore in costanza di rapporto di lavoro, un’anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione.
Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, le domande di integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

05/08/2023

RICONGIUNZIONE TRA CASSA E INPS

La ricongiunzione dei periodi assicurativi permette di trasferire in un solo ente le contribuzioni esistenti in più enti per ottenere una pensione unica. La ricongiunzione può essere gratuita oppure onerosa.

A chi è rivolta
La ricongiunzione gratuita si rivolge ai dipendenti di enti soppressi con legge regionale o statale collocati presso un altro ente iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici (articolo 6, legge 7 febbraio 1979, n. 29 e articolo 2, legge 27 ottobre 1988, n. 482).

La ricongiunzione onerosa si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti e ai superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta.
Questo tipo di ricongiunzione permette di riunire in maniera onerosa tutti i periodi contributivi obbligatori, volontari e figurativi, in un unico trattamento pensionistico.

Nel caso dei liberi professionisti, la ricongiunzione onerosa consente di riunire tutti i periodi di contribuzione maturati presso gli enti previdenziali dei liberi professionisti e viceversa (legge 5 marzo 1990, n. 45). Non è ammessa la ricongiunzione parziale dei vari periodi.

02/08/2023

PROPOSTA DI LEGGE SUL SALARIO MINIMO

Lo scorso 4 Luglio è stata presentata una proposta di legge per il SALARIO MINIMO.
Si prevede che la retribuzione dovuta sia per i minimi contrattuali tabellari sia per il trattamento economico complessivo è quella stabilita della contrattazione collettiva dei sindacati". Al tempo stesso però la retribuzione non potrà scendere al di sotto di una determinata soglia, soggetta peraltro ad aggiornamento con cadenza annuale.

L’intento della proposta di legge è quindi quello di mantenere il ruolo centrale della contrattazione collettiva nazionale, introducendo tuttavia una soglia minima oraria a tutela dei settori più fragili e poveri del mondo del lavoro, nei quali il potere contrattuale delle organizzazioni sindacali è più debole.

Indirizzo

Via Podgora, 4, Milano
Milan
20122

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

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