Il tuo avvocato a Milano

Il tuo avvocato a Milano Lo Studio Legale Giannusa opera nelle città di Milano e Palermo e si occupa di diritto del lavoro, di risarcimento danni e di diritto immobiliare.

Lo studio assiste i clienti in tutte le questioni (contenziosi e non contenziosi) relative al Diritto del Lavoro. I servizi coprono le seguenti aree:
- tutti gli aspetti del processo di assunzione, i diritti dei lavoratori a tempo parziale o a tempo determinato, l’impiego di lavoratori non-standard come lavoratori temporanei, occasionali e lavoratori da remoto; assistenza agli impiegati e ai dat

ori di lavoro relativamente a tutti gli aspetti dei contratti di lavoro;
- consulenza ai professionisti del dipartimento Risorse Umane su
questioni quotidiane come la gestione dei reclami e delle
procedure disciplinari, ferie, assenze prolungate o persistenti, diritto del lavoratore di assentarsi dal lavoro;
- redazione delle politiche e delle procedure interne, incluse le procedure disciplinari e di reclamo, politiche per la famiglia, politiche per l’utilizzo degli strumenti informatici e comunicativi, politiche di sicurezza, politiche per le pari opportunità, politiche anti-mobbing;
- assistenza in tutte le problematiche relative ai licenziamenti;
- consulenza e rappresentanza davanti al Tribunale del Lavoro e nello specifico: i casi di licenziamento irregolare, licenziamento illegittimo, discriminazione in ogni sua forma, violazione dei contratti, questioni relative alla parità delle retribuzioni;
- consulenza ed assistenza ai lavoratori dipendenti con riguardo al periodo emergenziale Covid 19 e segnatamente ai profili dello smart working. Lo Studio si occupa inoltre di ogni transazione immobiliare, commerciale e residenziale. Assiste i propri clienti relativamente alla compravendita e alla gestione di proprietà residenziali e commerciali con attenzione anche ai seguenti aspetti:

- pianificazione immobiliare e fiscale;
- assistenza nella redazione delle proposte di acquisto e/o dei
contratti preliminari di compravendita;
- consulenza ed assistenza agli aspetti penalistici della
irregolarità urbanistica;
- negoziazione e redazione di contratti di locazione commerciali
e residenziali.

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26/11/2025

Proteggi il Tuo Sogno Immobiliare con Studio Legale Giannusa.

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Quarantena scolastica per i figli di colf, badanti e baby sitter.Lo Studio Legale Giannusa offre un chiarimento per colf...
07/12/2020

Quarantena scolastica per i figli di colf, badanti e baby sitter.

Lo Studio Legale Giannusa offre un chiarimento per colf, badanti e baby sitter con figli minori di 14 anni che siano stati sottoposti a quarantena scolastica

Lo Studio Legale Giannusa offre un chiarimento per i lavoratori colf, badanti e bay sitter con figli minori di 14 anni che siano stati sottoposti a quarantena scolastica

03/12/2020

CONGEDO SPECIALE IN CASO DI SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA

Il Decreto Legge n. 137/2020 ha ampliato la possibilità di avvalersi del congedo dell’art. 21-bis (sempre nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione in modalità agile ed in alternativa a tale modalità) prevedendone la fruizione anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14.
Per fruire del congedo nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza è necessario un provvedimento a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale e solo a partire dal 29 ottobre 2020 (data entrata in vigore D.L 137/2020).

03/12/2020

SMART WORKING AI GENITORI CON FIGLI FINO A 16 ANNI

L’articolo 22 del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, ha modificato l’art. 21 bis del D.L. n. 104/2020, elevando fino a 16 anni l’età del figlio per il quale il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena disposta per il figlio stesso, con riconoscimento ai genitori dei figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni la facoltà di astenersi dal lavoro senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
In quest’ultimo caso i genitori devono presentare la domanda di congedo in argomento solamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.

03/12/2020

CONGEDO SPECIALE PER QUARANTENA SCOLASTICA DEL FIGLIO.

La misura straordinaria del congedo speciale per quarantena scolastica del figlio a seguito di contatto nel plesso scolastico, introdotta con l’art. 5 del Decreto Legge 11172020, è stata rivisitata con successivi provvedimenti.
In particolare, la legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha abrogato il decreto-legge n. 111/2020 introducendo l’articolo 21-bis nel decreto-legge n. 104/2020, che, al comma 3, dispone la nuova disciplina del congedo straordinario per quarantena scolastica.
Pertanto, è stata prevista la possibilità per il lavoratore di utilizzare il congedo di cui trattasi, in alternativa al lavoro in modalità agile, anche nelle ipotesi in cui il contatto sia avvenuto in luoghi diversi dal plesso scolastico.

DOMESTICI CON FIGLI IN QUARANTENA SCOLASTICACon il precedente Decreto Cura Italia di marzo 2020, i genitori assunti come...
03/12/2020

DOMESTICI CON FIGLI IN QUARANTENA SCOLASTICA

Con il precedente Decreto Cura Italia di marzo 2020, i genitori assunti come domestici non avevano diritto a fruire del congedo straordinario.
Con il nuovo Decreto 111 dell’08 settembre 2020, l’art. 5 introduce la misura straordinaria del congedo speciale per quarantena scolastica del figlio e la circolare n°116 del 02/10/2020 dell’Inps chiarisce che anche colf, badanti e baby sitter hanno diritto a fruire di questo congedo indennizzato in caso di quarantena scolastica dei figli minori di 14 anni.
Tale congedo indennizzato Covid-19 per quarantena scolastica dei figli sarà pagato dallo Stato e non dalla famiglia datrice di lavoro domestico.
Per poter fruire del congedo servono tutti i seguenti requisiti:
● rapporto di lavoro dipendente in essere,
● impossibilità di svolgere il lavoro in modalità agile,
● figlio minore di anni 14,
● convivenza e stessa residenza durante tutto il periodo di fruizione del congedo,
● quarantena disposta dalla ASL a seguito di contatto nel plesso scolastico.
La misura è prevista per periodi dal 9 settembre al 31 dicembre 2020 per una durata massima che coincide con il periodo di quarantena; con il diritto per entrambi i genitori conviventi di alternarsi nella fruizione.
Per i giorni fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità.

DOMESTICI IN QUARANTENA OBBLIGATORIA, CHI PAGA?Il trattamento di malattia per quarantena disposta dal Decreto «Cura Ital...
03/12/2020

DOMESTICI IN QUARANTENA OBBLIGATORIA, CHI PAGA?

Il trattamento di malattia per quarantena disposta dal Decreto «Cura Italia» (art. 26 comma 1) è riconosciuto al lavoratore contagiato o al soggetto posto in isolamento in quanto ha avuto un contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus, ma solo se certificato da una disposizione sanitaria.
Per i lavoratori domestici, la malattia è pagata dalla famiglia datrice nei seguenti termini: i primi 3 giorni la metà, gli altri al 100% fino a un massimo di 15 giorni, poi non sono più retribuiti per tale motivo.
Non vi sono congedi speciali dello Stato per questo tipo di quarantena obbligatoria.

Per le società start-up innovative previste dall'art. 25 della Legge n. 221/2012, in forza dell’art. 21 comma 3 del D.lg...
19/10/2020

Per le società start-up innovative previste dall'art. 25 della Legge n. 221/2012, in forza dell’art. 21 comma 3 del D.lgs. 81/2015, non trovano applicazione i limiti di proroghe e rinnovi introdotti con il Decreto Dignità per il periodo di quattro anni dalla loro costituzione o per il periodo più limitato per le società già costituite.

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Via CARLO RAVIZZA 12
Milan
20149

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