01/09/2024
Ecco che si tornano ad invocare “pene esemplari”, espressione che ricorre spesso insieme ad altre quali “niente sconti”, “buttate la chiave” o “questa non è giustizia” (quest’ultima nel caso in cui dovesse essere adottata una decisione non in linea con le aspettative).
🤔 Ma “esemplari” per chi? E, soprattutto, “esemplari” in che senso? Chi le invoca, cosa si aspetta esattamente?
⁉️ Cosa renderebbe una pena “esemplare”? La tipologia di sanzione inflitta (più dura del dovuto)? La sua durata (maggiore del previsto)? Le modalità di proclamazione (magari sotto forma di cerimonia pubblica, stile “autodafé”)?
✅ Il nostro ordinamento non solo non conosce la nozione - che sarebbe contraria a tutta una serie di valori costituzionali - me è ispirato, tra gli altri, al principio del cd. “minimo mezzo” (scolpito nell’art. 1 della legge sull’ordinamento penitenziario).
✅ Si tratta del principio in base al quale non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l’esigenza di mantenimento dell’ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.
⚖️ Anche sulla base di questo principio, la Corte costituzionale ha più volte ricordato - anche di recente - l’importanza del cd. «volto costituzionale» della pena, la quale è una sofferenza in tanto legittima in quanto inflitta «nella misura minima necessaria».
⚖️ Ne deriva l’esigenza di «contenere la privazione della libertà e la sofferenza inflitta alle persone nella misura minima necessaria» e, comunque, sempre allo scopo di «favorirne il cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale».