19/03/2020
Decreto “Cura Italia”
Disposizioni a sostegno delle famiglie e delle persone con disabilità
Congedo parentale straordinario (art. 23, D.L. n. 18/2020)
Chi ne ha diritto:
i genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti del settore privato
i genitori, anche affidatari, lavoratori co.co.co. e autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti all’INPS
i genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti del settore pubblico (art. 25)
Che cosa è previsto:
in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, un congedo parentale straordinario a partire dal 5 marzo e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni
retribuito al 50% del normale stipendio se i figli hanno età inferiore a 12 anni (nel caso di lavoratori autonomi si fa riferimento al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto )
nel caso di lavoratori dipendenti del settore privato è previsto anche un congedo non retribuito se i
figli hanno un’età compresa tra i 12 e i 16 anni
nel caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, non vi sono limiti di età
in alternativa è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione scolastica. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.
Condizioni per il congedo:
Possono beneficiarne alternativamente entrambi i genitori
a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Come si rapporta con i congedi parentali previsti in via ordinaria:
gli eventuali periodi di congedo previsti dall’articolo 32 (Congedo parentale) e 33 (Prolungamento del congedo per disabilità) del d.lgs. n. 151/2001 fruiti dai genitori durante il periodo di dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole, sono convertiti nel congedo straordinario previsto dal decreto, con diritto all’indennità pari al 50% della retribuzione e non saranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
Come procedere:
L’Inps dovrà stabilire «le modalità operative per accedere» al nuovo congedo parentale o al voucher baby sitter (600 euro, 1.000 per i dipendenti della Sanità). Le domande dovranno essere presentate online all’istituto di previdenza.
Nel caso si scelga il voucher bisognerà registrare, sempre all’Inps, la baby sitter, se non si ha già un contratto regolare in corso.
Estensione dei permessi retribuiti di cui alla l. 104/1992 (art. 24, d.l. n. 18/2020)
Chi ne ha diritto:
i genitori e i familiari di persone con disabilità grave accertata e documentata (art. 3, comma 3, l. 104/1992), se sono lavoratori dipendenti
Che cosa è previsto:
un aumento “di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020” del numero di giorni di permesso mensile retribuito (art. 33, comma 3, L. 104/1992)
Questioni dubbie:
La norma non è molto chiara, ci sono due possibili interpretazioni:
La prima lettura più favorevole è: a regime normale i giorni di permesso sono 3 mensili; se ne aggiungono quindi 12 mensili per un totale di 15 giorni a marzo e 15 giorni ad aprile. Sembra anche l’intepretazione più coerente con la previsione, di cui all’articolo successivo del decreto, di 15 giorni mensili di congedo parentale.
La seconda lettura, meno favorevole è che per le due mensilità di marzo e aprile si aggiungano 12 giornate totali di permesso: ai 3 giorni di permesso già previsti in via ordinaria per marzo e ai 3 già previsti in via ordinaria per aprile, si aggiungono 12 giorni ulteriori da distribuire fra marzo e aprile, per un totale di 18 giorni totali di permesso fra marzo e aprile.
Come procedere:
In attesa delle indicazioni operative dell’Inps, che dovrebbero chiarire quale interpretazione accoglierà
l’istituto, Ledha (http://www.handylex.org/news/2020/03/16/coronavirus-decreto-cura-italia-e-disabilita) suggerisce di concordare già la fruizione con l’azienda o l’amministrazione da cui si dipende, aggiungendo quindi le 12 giornate in più alle 3 già fruite o programmate.
Art. 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)
Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 .
Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.
Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Indennità per lavoratori autonomi (artt. 27-31 D.L. n. 18/2020)
Chi ne ha diritto:
lavoratori autonomi e titolari di Partita IVA (aperta prima del 23 febbraio) non iscritti agli ordini professionali,
collaboratori in gestione separata (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza),
artigiani,
commercianti,
coltivatori diretti, coloni e mezzadri, operai agricoli a tempo determinato non titolari di pensione,
stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali: devono aver perso il lavoro nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente,
lavoratori dello spettacolo.
Che cosa è previsto:
A favore dei lavoratori rientranti nelle categorie di cui sopra è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. Tale indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cioè non è ttassabile.
PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ORDINI (art. 44 D.L. n.18/2020) pare che le singole Casse debbano prevedere dei sostegni al reddito ad hoc, tuttavia il decreto, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività istituisce un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento di una indennità ancora non quantificata (per cui seguirà ulteriore decreto entro 30 giorni)volta al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Come procedere:
L’Inps erogherà le indennità di cui sopra e stabilirà modalità operative per accedere a dette misure.
Cassa Integrazione (artt. 19-22 D.L. n. 18/2020)
Chi ne ha diritto:
Tutte le aziende del settore privato, ivi inclusi quelle agricole, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. In pratica, il trattamento viene concesso anche alle aziende con 1 dipendente. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Che cosa è previsto:
I trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga
possono essere chiesti alla regione e alle province autonome per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane, decorrenti dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il mese di agosto
sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, unitamente alla lista dei beneficiari.
Come procedere:
Spetta all'INPS erogare le prestazioni previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa esclusivamente con la modalità di pagamento diretto.
Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
Si ricorda che per fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l’impresa deve avere
previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.
Aggiornamento: Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, oggetto di questo articolo, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n.70 con in titolo: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'...