09/06/2026
🔷Reg. delegato (UE) 2026/392: cosa cambia per trading venue, APA, CTP e imprese di investimento.🔷
Il 21 giugno 2026 entra in vigore il Reg. delegato (UE) 2026/392, che aggiorna le RTS del Reg. delegato (UE) 2017/577 per recepire le modifiche introdotte dal pacchetto di revisione MiFIR/MiFID II (Reg. (UE) 2024/791 e Dir. (UE) 2024/790).
Tre novità operative da segnare in agenda:
1. Massimale unico del volume al 7% — Recependo il massimale unico UE introdotto dal Reg. (UE) 2024/791, il 2026/392 abroga l’art. 6 e il relativo allegato del 2017/577. L’ESMA calcolerà autonomamente volumi e percentuali di negoziazione in deroga attingendo ai dati già trasmessi ex art. 26 MiFIR: nessuna segnalazione aggiuntiva a carico delle sedi.
2. Internalizzatore sistematico — La Dir. (UE) 2024/790 ha sostituito i criteri quantitativi con un test esclusivamente qualitativo, limitato agli strumenti di capitale. Venuto meno il test quantitativo, è soppresso il relativo obbligo per sedi di negoziazione, APA e CTP di trasmettere i dati di verifica.
3. Obbligo di negoziazione sui derivati — La segnalazione confluisce direttamente in ESMA, entro 3 giorni lavorativi. La conservazione dei dati passa a 5 anni; il formato XML resta obbligatorio per i calcoli periodici.
Impatto: trading venue, APA, CTP e imprese di investimento. Gli emittenti restano fuori perimetro.
Azione concreta: rivedere flussi e procedure di reporting prima del 21 giugno 2026.