16/06/2026
BREAKING NEWS: La Corte di Giustizia UE ha dichiarato la disciplina italiana sulla stabilità dei provvedimenti cautelari anticipatori in materia industriale (art. 132, comma 4, c.p.i.) incompatibile con l'art. 9, par. 5, della Direttiva Enforcement (2004/48/CE). Secondo la Corte, la normativa italiana non poteva consentire il mantenimento di tali misure quando l'attore non avesse promosso il giudizio di merito nel termine previsto e il convenuto ne avesse chiesto la revoca.
Con il D.L. n. 100 del 12 giugno 2026, il Governo italiano ha quindi modificato le norme in contrasto:
• l'art. 132, comma 4, c.p.i. (proprietà industriale)
• l'art. 162-bis, comma 4, L. 633/1941 (diritto d'autore)
Il nuovo meccanismo prevede ora che i provvedimenti cautelari anticipatori diventino inefficaci su istanza di parte: la parte destinataria deve presentare apposita istanza entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'avvio del giudizio di merito o dalla sua estinzione
Per le misure già in essere alla data di entrata in vigore del decreto, i destinatari possono chiedere revoca o inefficacia entro 60 giorni; in tal caso, il giudice può rimettere in termini la parte che ha ottenuto la misura per avviare il giudizio di merito.
La riforma allinea l'Italia al diritto UE, ma introduce un correttivo pratico: l'inefficacia non opera automaticamente, bensì solo a domanda, il che consente la stabilizzazione di fatto delle misure cautelari nei casi in cui nessuna parte abbia interesse concreto a procedere nel merito. Il decreto è ora all'esame parlamentare per la conversione, con possibili ulteriori.