Studio Legale Mangione

Studio Legale Mangione Lgs. 231/2001 e di privacy e data protection Avvocato dal 1998. E’ Legale fiduciario di primaria Compagnia di assicurazione. Lgs. 231/01 e Presidente di OdV ex D.

Ambiti di intervento: responsabilità civile, assicurazioni e risarcimento del danno, compliance aziendale relativa ai profili della responsabilità amministrativa ex D. Svolge attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale nell’ambito del diritto delle assicurazioni e della responsabilità civile. Ha inoltre prestato attività di consulenza e assistenza in ambito societario e commerc

iale nei confronti di società operanti nel settore farmaceutico ed oggi nel settore della ristorazione, della sanificazione ambientale, sterilizzazione di strumentario chirurgico, manutenzione, progettazione, installazione e gestione di impianti, coltivando e sviluppando negli ultimi anni una competenza applicata alla consulenza sui Modelli Organizzativi e di Gestione preordinati alla trattazione, valutazione e gestione del rischio e alla prevenzione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle società e degli Enti, disciplinata dal D. Lgs. 231/2001 e sulla relativa compliance dell’operatività aziendale. Componente, dal 2011, di Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 di società operante nel settore della manutenzione, progettazione, installazione e gestione di impianti. Ha, inoltre, integrato le proprie competenze, nel contesto più generale della compliance aziendale, dedicando particolare attenzione alle tematiche e problematiche connesse alla protezione dei dati personali e all’applicazione dei principi del GDPR 679/2016 nell’ambito delle organizzazioni aziendali.

La guerra tra Russia e Ucraina. Le sanzioni europee e la loro disciplina normativa In cosa consistono esattamente le san...
11/04/2022

La guerra tra Russia e Ucraina. Le sanzioni europee e la loro disciplina normativa

In cosa consistono esattamente le sanzioni comminate dall'Unione Europea in danno degli oligarchi vicini a Vladimir Putin, qual'è il loro fondamento giuridico e le fonti normative che le prevedono? E' interessante, da questo punto di vista, soffermarsi su un aspetto, quello più squisitamente giuridico, che spesso sfugge alla cronaca quotidiana sui tragici fatti della guerra in Ucraina e alla informazione diffusa sulle sue cause e sulle relative conseguenze.
I principali atti normativi europei di riferimento sono il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 in attuazione del Regolamento (UE) 269/2014, quest'ultimo adottato all'indomani dell'invasione della Crimea ad opera della Federazione Russa e recante “..misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina”, e il Regolamento (UE) 2022/428, che ha introdotto modifiche al Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
I regolamenti europei del 2022 prevedono il “congelamento di beni” riconducibili a persone fisiche e giuridiche (15 persone fisiche e 9 entità aggiunti all'elenco I del regolamento (UE) n. 269/2014) profondamente legate a Putin e al suo ambito di interessi.
Tale congelamento concerne sia “risorse economiche” che “fondi”, ove per congelamento di risorse economiche si intende il divieto “in virtù di regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fin di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni e servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia”. Il congelamento di fondi consiste, viceversa, nel divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare, gestire fondi o di avere accesso ad essi o modificarne volume, importo, collocazione, proprietà, possesso, natura, destinazione.
Il complesso di queste misure, applicabili negli ordinamenti degli Stati membri dell'UE, non incide direttamente sulla titolarità di beni, fondi e risorse ma sul loro concreto godimento e sulla loro diretta fruibilità.
Il Regolamento (UE) 2022/428 ha poi introdotto delle specifiche misure restrittive consistenti in precisi divieti di esportazione, vendita e fornitura di beni o tecnologia nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, così come il divieto di importazione, diretta o indiretta, di acquisto e trasporto nell'Unione Europea di prodotti siderurgici originari della Russia.
Il riferimento normativo gerarchico delle descritte disposizioni normative è costituito dall'art. 215 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea – TFUE – Trattato Internazionale del 25.3.1957, denominato “Misure restrittive”, ove si prevede che: “
1. Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea prevede l'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più Paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione, adotta le misure necessarie. Esso ne informa il Parlamento europeo.
2. Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea lo prevede, il Consiglio può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali...".

La Suprema Corte si è pronunciata ancora una volta in merito alla responsabilità da cose in custodia, disciplinata dall'...
05/04/2022

La Suprema Corte si è pronunciata ancora una volta in merito alla responsabilità da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c. e ascrivibile ai Comuni per i danni subiti a causa delle buche presenti sul manto stradale.
Nella fattispecie posta al vaglio della Cassazione, l'automobilista incorreva in una buca piuttosto profonda che causava un danno materiale al veicolo. Intervenivano gli agenti della Polizia Locale, il veicolo veniva rimosso dalla sua posizione finale di quiete e veniva redatto rapporto di incidente stradale nel quale si dava atto del mancato ritrovamento di tracce di frenata o di testimonianze utili per ricostruire la dinamica dell'incidente.
Con ordinanza del 30 marzo 2022 n. 10166 la Suprema Corte, sul presupposto della mancanza della prova della esatta dinamica dell'incidente (anche in conseguenza della rimozione del veicolo) e del mancato ritrovamento di tracce di frenata o di testimonianze utili, anche in via presuntiva, a ricostruire le modalità di accadimento del sinistro, ha rigettato il ricorso escludendo la responsabilità da cose in custodia del Comune convenuto.

Cfr. Ordinanza 30 marzo 2022 n. 10166

La Camera dei Deputati ha approvato il testo unificato delle proposte di legge in materia di "morte volontaria medicalme...
13/03/2022

La Camera dei Deputati ha approvato il testo unificato delle proposte di legge in materia di "morte volontaria medicalmente assistita". E' il primo tangibile segnale del legislatore rispetto alla sollecitazione manifestamente espressa dalla Corte Costituzionale quattro anni fa, con l'ordinanza n. 207 del 2018, con la quale la Consulta ebbe a sottolineare la necessità di un intervento normativo regolatore del tema "fine vita" "...per le sue peculiari caratteristiche e per la rilevanza dei valori da esso coinvolti”.
Questi i presupposti per accedere alla "morte medicalmente assistita":
· aver raggiunto la maggiore età al momento della richiesta;
· essere capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli;
· avere ricevuto un'adeguata informazione e conoscenza;
· aver previamente seguito un percorso di cure palliative al fine di alleviare lo stato di sofferenza e averle esplicitamente rifiutate o volontariamente interrotte;
· essere affetti da una patologia accertata, dal medico curante o dal medico specialista, come irreversibile e a prognosi infausta oppure essere portatori di una condizione clinica irreversibile. Tali condizioni devono determinare sofferenze fisiche e psicologiche che il richiedente trova assolutamente intollerabili;
· essere sottoposti a trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente.
La richiesta dovrà essere informata, consapevole, libera ed espressa e dovrà essere formulata nel rispetto di precise modalità, per iscritto e nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. In caso di impossibilità nell'osservare dette forme, in ragione dello stato e delle condizioni della persona, la richiesta potrà essere espressa e documentata con videoregistrazione o qualunque altro dispositivo idoneo che consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, alla presenza di 2 testimoni.
E' "morte medicalmente assistita" "il decesso cagionato da un atto autonomo, con il quale si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e sotto il controllo del Servizio sanitario nazionale".
L'esame del testo della proposta di legge passa adesso al Senato.

Pubblicata la sentenza 2 marzo 2022 n. 50 con la quale la Corte Costituzionale ha motivato la pronuncia di inammissibili...
08/03/2022

Pubblicata la sentenza 2 marzo 2022 n. 50 con la quale la Corte Costituzionale ha motivato la pronuncia di inammissibilità del referendum di abrogazione parziale dell'art. 579 del codice penale in tema di omicidio del consenziente (referendum noto nella definizione giornalistica come quello proposto in tema di "eutanasia"). In sostanza, la Corte Costituzionale ha ritenuto che in caso di vittoria del sì all'abrogazione parziale dell'art. 579 codice penale, proposta dal quesito referendario, la punibilità della condotta di omicidio del consenziente rimarrebbe circoscritta alle sole ipotesi “..in cui il consenso è viziato in modo conclamato per le modalità con le quali è ottenuto, oppure intrinsecamente invalido per la menomata capacità di chi lo presta”, mentre rimarrebbero escluse – e quindi non punibili - tutte quelle situazioni in cui la motivazione della scelta di porre fine alla propria vita è dovuta a fattori di varia natura (non solo di salute fisica, ma anche affettivi, familiari, sociali o economici) “...sino al mero taedium vitae, ovvero pure a scelte che implichino, comunque sia, l’accettazione della propria morte per mano altrui”. E ciò si porrebbe in contrasto con la tutela minima della vita prevista dalla stessa Costituzione.

Corte Costituzionale sentenza n. 50 del 2 marzo 2022

12/11/2021

In caso di contrasto coniugale sulla scelta di sottoporre i figli minori alla somministrazione del vaccino anticovid, il genitore non contrario può ottenere dal giudice l'autorizzazione a far somministrare il vaccino ai propri figli, già consapevoli dei relativi rischi e benefici ed acquisito il loro consenso alla vaccinazione in sede di audizione da parte del giudice.

Lo ha stabilito la sezione I del Tribunale di Padova con decreto in data 11.10.2021, rilevando, tra l'altro, che: "..la posizione espressa (dal genitore contrario) poggia su concezioni personali suffragate da teorie diffuse da pochi soggetti che si pongono al di fuori della comunità scientifica ed in contrasto con gli approdi della scienza medica nazionale ed interazionale..", evidenziando che "...tale posizione trascura del tutto di considerare: (i) le autorizzazioni alla vaccinazione anti Covid - 19 ai minori dai 12 anni che provengono dall’E.M.A. (Agenzia Europea per i Medicinali) e dall’A.I.F.A. (Agenzia Italiana del Farmaco) che hanno approvato l’uso dei vaccini sulla base dei dati disponibili che dimostrano l’efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di età e consentono di definire gli effetti indesiderati “generalmente lievi o moderati” e tendenti a passare entro pochi giorni dalla data della somministrazione; (ii) le esortazioni del Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico che ha invitato i genitori a vaccinare i propri figli adolescenti auspicando una rapida estensione della somministrazione dei vaccini anche agli under 12; (iii) le esortazioni del Comitato Nazionale di Bioetica il quale si è espresso evidenziando che la vaccinazione sugli adolescenti può salvaguardare la loro salute e contribuire a contenere l’espansione del virus nell’ottica della salute pubblica, in particolare in vista del rientro a scuola....". Richiamando, altresì, "....i numerosi ed univoci approdi giurisprudenziali secondo cui “i quattro vaccini attualmente disponibili per l’infezione da Covid - 19 non sono in fase di sperimentazione perché non può considerarsi tale la procedura di autorizzazione condizionata (cosiddetto Cma, Conditional marketing authorisation) da parte della Commissione, previa raccomandazione dell’Ema; si tratta di uno strumento collaudato che arriva a valle di un rigoroso processo di valutazione scientifica che non consente alcuna equiparazione dei vaccini a farmaci sperimentali” (da ultimo, T.A.R. Trieste, Friuli -Venezia Giulia, n. 261/2021)..".

Tribunale Padova, sez. I, decreto 11.10.2021

I dati personali quali corrispettivo di un contratto di fornitura di contenuti e servizi digitali. I nuovi articoli del ...
11/11/2021

I dati personali quali corrispettivo di un contratto di fornitura di contenuti e servizi digitali. I nuovi articoli del Codice del Consumo (dal 135-octies al 135-vicies ter) introdotti dal Decreto Legislativo 29 ottobre 2021

https://www.altalex.com/documents/news/2021/11/11/dati-personali-come-corrispettivo-per-servizi-digitali-da-oggi-possibile?fbclid=IwAR3789aKJCcJ7K31p9M1DHHGmEB0ngPMOF8SyxQpa8lbtEIMKL1Ri6SUgMA

Il decreto legislativo 29 ottobre 2021 attua la direttiva UE 2019/770 sui contratti di fornitura di contenuti digitali e di servizi digitali: i dati personali diventano “moneta”.

09/11/2021

Un interessante contributo di chiarimento in merito alle asserite e pretese violazioni normative e costituzionali sostenute da chi è contrario alla vaccinazione anticovid. Si tratta di una pronuncia del Consiglio di Stato che recentemente ha respinto un ricorso in appello proposto da un docente di scuola avverso un'ordinanza cautelare del TAR del Lazio emessa in ordine alla piena partecipazione del personale docente e non docente alla campagna vaccinale contro il Covid 19. Il docente ricorrente, in particolare, con riferimento alla esibizione della certificazione verde - green pass - ai fini dell'accesso sul luogo di lavoro, ha lamentato, tra i motivi dedotti, la violazione della normativa in tema di trattamento dei dati personali, una sostanziale priorità del diritto individuale alla salute rispetto al pari diritto della collettività alla tutela del bene salute. Il Consiglio di Stato ha argomentato la pronuncia di rigetto richiamando, da un lato, la chiara posizione del Garante Privacy in ordine alla conformità del trattamento effettuato attraverso l'attività di verifica della sussistenza della certificazione verde ("..l'app dedicata esclude ogni conservazione o conoscibilità del dato identitario personale, salvo l'accertamento della autenticità del certificato verde..."), dall'altro, sottolineando che il lavoratore "..è abilitato, ove non intenda vaccinarsi, ad ottenere il certificato verde con test differenti quali l'antigenico rapido..". Quanto alla asserita lesione del diritto individuale alla salute, il Consiglio di Stato ha specificato che: "...l'asserita priorità del diritto individuale alla salute quale fondamento del rifiuto di vaccinarsi...non può avere valore assoluto, allorché sia posto a confronto con l'eguale diritto di una collettività di persone - nella specie gli studenti - il cui "diritto a scongiurare possibili contagi" ha prevalenza perché espressione di una componente della "salute pubblica" a fronte del diritto del docente, in ogni caso per nulla negato viste le ammissibili misure alternative al vaccino....".....insomma parole chiarissime e fuori dal caos dei gridati dibattiti televisivi

Consiglio di Stato, sez. III, decisione 30 ottobre 2021, n. 5950

29/10/2021

Il Garante per la protezione dei dati personali pubblica un breve vademecum con semplici ma efficaci suggerimenti per rendere più sicuri i nostri dispositivi elettronici e per consentire un sicuro accesso ai servizi digitali che utilizziamo ogni giorno. Di particolare interesse le indicazioni per la corretta conservazione e gestione dei file contenenti le password, aspetto quest'ultimo che contraddistingue l'organizzazione e il controllo che quotidianamente dobbiamo garantire per l'utilizzazione dei servizi e la protezione delle personali chiavi di accesso.

23/09/2021

Integra gli estremi del reato di diffamazione pubblicare sullo stato di WathsApp espressioni e contenuti lesivi della reputazione altrui.
La diffamazione si consuma nel caso in cui un soggetto in presenza di più persone, nel parlare di un altro soggetto, utilizzi frasi ingiuriose e offensive tali da ledere la sua reputazione. Nel caso sottoposto alla decisione della Suprema Corte la stessa ha accertato che i contenuti offensivi erano visibili dai contatti presenti nella rubrica dello smartphone dell'imputato.

Cassazione penale, Sez. V, sentenza 8 settembre 2021, n. 33219

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sottolineato al Governo  alcune criticità relative all'istituto del c...
23/04/2021

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sottolineato al Governo alcune criticità relative all'istituto del cosiddetto "pass vaccinale" (denominato "certificazione verde") introdotto con l'ultimo D. L. 52/2021. Secondo l'autorità di controllo lo stesso non garantirebbe una base normativa idonea per l'introduzione e l'utilizzo dei pass e sarebbe privo di una valutazione d'impatto del trattamento su larga scala sui diritti e le libertà dei soggetti interessati. Non viene inoltre specificato chi è il titolare del trattamento, quali le finalità dello stesso trattamento, così da ostacolare l'esercizio consapevole dei diritti da parte dell'interessato. Il pass vaccinale violerebbe inoltre, per l'utilizzo eccessivo di dati, il principio di minimizzazione ed il sistema nel suo complesso sarebbe caratterizzato dall'utilizzo di dati non esatti e non aggiornati, così da provocare una compressione significativa della libertà di spostamento degli individui. Non sarebbero stati inoltre specificati i tempi di conservazione dei dati raccolti e le misure tecniche ed organizzative di sicurezza. Il Garante ha comunque dichiarato la sua disponibilità al Governo al fine di superare le segnalate criticità.

"Decreto riaperture": gravi criticità per i "pass vaccinali" Il Garante privacy invia un avvertimento formale al Governo

Covid - Nuove disposizioni dal 26 aprile 2021 - una sintesi delle nuove misure approvate con il nuovo D.L. n. 52/2021
23/04/2021

Covid - Nuove disposizioni dal 26 aprile 2021 - una sintesi delle nuove misure approvate con il nuovo D.L. n. 52/2021

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce

Dati personali del defunto e tutela cautelare d'urgenza
20/04/2021

Dati personali del defunto e tutela cautelare d'urgenza

dati personali defunto art. 700 c.p.c. tutela cautelare

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