11/04/2022
La guerra tra Russia e Ucraina. Le sanzioni europee e la loro disciplina normativa
In cosa consistono esattamente le sanzioni comminate dall'Unione Europea in danno degli oligarchi vicini a Vladimir Putin, qual'è il loro fondamento giuridico e le fonti normative che le prevedono? E' interessante, da questo punto di vista, soffermarsi su un aspetto, quello più squisitamente giuridico, che spesso sfugge alla cronaca quotidiana sui tragici fatti della guerra in Ucraina e alla informazione diffusa sulle sue cause e sulle relative conseguenze.
I principali atti normativi europei di riferimento sono il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 in attuazione del Regolamento (UE) 269/2014, quest'ultimo adottato all'indomani dell'invasione della Crimea ad opera della Federazione Russa e recante “..misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina”, e il Regolamento (UE) 2022/428, che ha introdotto modifiche al Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
I regolamenti europei del 2022 prevedono il “congelamento di beni” riconducibili a persone fisiche e giuridiche (15 persone fisiche e 9 entità aggiunti all'elenco I del regolamento (UE) n. 269/2014) profondamente legate a Putin e al suo ambito di interessi.
Tale congelamento concerne sia “risorse economiche” che “fondi”, ove per congelamento di risorse economiche si intende il divieto “in virtù di regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fin di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni e servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia”. Il congelamento di fondi consiste, viceversa, nel divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare, gestire fondi o di avere accesso ad essi o modificarne volume, importo, collocazione, proprietà, possesso, natura, destinazione.
Il complesso di queste misure, applicabili negli ordinamenti degli Stati membri dell'UE, non incide direttamente sulla titolarità di beni, fondi e risorse ma sul loro concreto godimento e sulla loro diretta fruibilità.
Il Regolamento (UE) 2022/428 ha poi introdotto delle specifiche misure restrittive consistenti in precisi divieti di esportazione, vendita e fornitura di beni o tecnologia nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, così come il divieto di importazione, diretta o indiretta, di acquisto e trasporto nell'Unione Europea di prodotti siderurgici originari della Russia.
Il riferimento normativo gerarchico delle descritte disposizioni normative è costituito dall'art. 215 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea – TFUE – Trattato Internazionale del 25.3.1957, denominato “Misure restrittive”, ove si prevede che: “
1. Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea prevede l'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più Paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione, adotta le misure necessarie. Esso ne informa il Parlamento europeo.
2. Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea lo prevede, il Consiglio può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali...".