Studio Legale TAF

Studio Legale TAF Lo Studio Legale TAF nasce dalla sinergia di tre professioniste, specializzate ciascuna in un diverso ambito del diritto: l'avv. Fraschini in penale.

Tenucci in civile e amministrativo, l'avv. Anghinelli in lavoro e civile e l'avv.

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01/05/2026

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04/03/2026
06/05/2025

Il quarto quesito referendario in tema di diritto del lavoro, Intervenendo sul testo dell’art. 26, c. 4, d.lgs. n. 81/2008, vorrebbe estendere la responsabilità solidale del committente per il risarcimento del danno differenziale (rispetto a quello indennizzato dall'INAIL) in caso di all’infortunio occorso ai dipendenti delle imprese (sub)appaltatrici, anche in relazione “ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività” delle medesime.
Su tale ultimo profilo, infatti, la solidarietà è oggi esclusa. Resterebbe ovviamente ferma la già prevista “responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi”.

06/05/2025

Obiettivo del terzo quesito referendario è l'introduzione della causalità di ogni contratto di lavoro a tempo determinato, compreso il primo (ogni qual volta la durata sia superiore a 12 giorni).
Per conseguire questo obiettivo si è reso necessario un ritaglio dell’art. 19, d.lgs. n. 81/2015, che prevede la causalità unicamente superati i 12 mesi di durata.
Le causali, oggi previste solo oltre i 12 mesi, si inseriscono in un reticolo di garanzie finalizzato sia a soddisfare le esigenze di flessibilità delle imprese, sia a prevenire il ricorso abusivo a una serie di contratti, come prescritto dalla clausola 5 dell’accordo quadro europeo recepito nella direttiva CE n. 1999/70.
L’unica causale direttamente posta dal legislatore è attualmente quella sostitutiva; per il resto, si rinvia ai contratti collettivi leader ex art. 51, d.lgs. n. 81/2015, in carenza dei quali si può ricorrere ai contratti collettivi comunque applicati in azienda o alla negoziazione individuale (ma solo sino al 31 dicembre 2024).
Con il referendum, la causale sostitutiva o quella individuata esclusivamente dai contratti collettivi ex art. 51 diverrebbe necessaria per ogni rapporto a tempo determinato, oltre che per proroghe e rinnovi.
In mancanza, avverrebbe la trasformazione in contratto a tempo indeterminato sin dalla data della stipulazione.

05/05/2025

Secondo referendum in materia di diritto del lavoro, denominato “piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità” (relativo a datori di lavoro con meno di 15 dipendenti).

Testo del quesito è: «volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “la misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro”?».

Tale quesito ha per oggetto la parte dell’art. 8 della l. n. 604 del 1966, che stabilisce un limite massimo all’indennità risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo di dipendenti presso datori di lavoro con meno di 15 dipendenti, quantificato in sei mensilità di retribuzione, elevabile fino a 10 e 14 mensilità in relazione ad anzianità superiori, rispettivamente, a dieci e venti anni.

Obiettivo del referendum è, dunque, quello di abolire del tutto i limiti massimi, lasciando peraltro intatti i criteri di concreta quantificazione, che ora sono utilizzati dal giudice nell’arco compreso fra il limite minimo di 2,5 mensilità e i limiti massimi sopra richiamati, e che, in caso di successo del referendum, servirebbero in qualche modo a calmierare una quantificazione altrimenti rimessa alla piena discrezionalità del giudice, fatto solo salvo il limite minimo di 2,5 mensilità.

05/05/2025

Passando all'esame dei singoli referendum in diritto del lavoro, consideriamo il primo denominato “contratto di lavoro a tutele crescenti - disciplina dei licenziamenti illegittimi” (c.d. Jobs Act).

Testo del quesito: «volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?»

Tale quesito ha per oggetto l’abrogazione integrale del d.lgs. n. 23/2015, dunque della disciplina del c.d. contratto a tutele crescenti o, se si preferisce, dell’apparato sanzionatorio dei licenziamenti illegittimi. applicabile ai lavoratori assunti a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015, che prevede la sola monetizzazione al posto della reintegra.

L’esito sarebbe perciò l’applicazione dell’art. 18 St. lav., ossia la tutela reintegratoria, alla generalità dei lavoratori dipendenti da datori con più di 15 dipendenti.

E' da evidenziare però che la Corte Costituzionale ha già ampliato la tutela reintegratoria, intervenendo di recente con due sentenze (la n. 22/2024 e la n. 128/2024) in materia di licenziamenti illegittimi, estendendo le ipotesi in cui è prevista la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro anche per i lavoratori cui si applica il Jobs Act (e ciò in tutti i casi di nullità del licenziamento e di licenziamento per giustificato motivo oggettivo qualora venga accertata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale alla base del licenziamento).

Il referendum sul Jobs Act pare perciò tardivo e privo di quell'efficacia che i lavoratori non potranno avere con un ritardo di 10 anni.

05/05/2025

Gli altri quattro quesiti riguardano la materia di diritto del lavoro.

Referendum denominato “contratto di lavoro a tutele crescenti - disciplina dei licenziamenti illegittimi”.

Testo del quesito: «volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?»

Referendum denominato “piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità”.

Testo del quesito: «volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “la misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro”?»

Referendum denominato “abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi”.

Testo del quesito: «volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente”?»

Referendum denominato “esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”.

Testo del quesito: «volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”?»

05/05/2025

Il primo referendum è quello sulla cittadinanza italiana, in particolare denominato “cittadinanza italiana: dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana”.

Testo del quesito: «volete voi abrogare l’art. 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?».

05/05/2025

Domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025 i cittadini italiani aventi diritto al voto sono chiamati a partecipare ai referendum popolari abrogativi (articolo 75 della Costituzione) su 5 quesiti in materia di disciplina del lavoro e cittadinanza. I seggi saranno aperti domenica 8 giugno dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 15

Buon primo maggio!
01/05/2025

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30/01/2025

Rinnovo CCNL Dirigenti Industria: a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’importo per rimborso spese non documentabili da riconoscere ai dirigenti per ogni periodo di trasferta non inferiore a 12 ore nell’arco temporale di 24 ore dalla partenza sarà incrementato da 85 euro a 100 euro

29/01/2025

CCNL Dirigenti Industria - Il 13 novembre 2024 è stato rinnovato il CCNL Dirigenti Industria con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e durata fino al 31 dicembre 2027. Tra le varie novità: è stata riformulata la definizione di "dirigente"; si è elevato il trattamento minimo complessivo di garanzia ad euro 80.000 per l'anno 2025 e ad euro 85.000 per il 2026; si è introdotto l'obbligo di adottare in capo a tutti i datori di lavoro ed in favore di tutti i dirigenti sistemi di retribuzione variabile, legati al raggiungimento di obiettivi che possono essere collegati a indici e/o risultati (MBO)

Indirizzo

Via Mosè Bianchi, 24
Milan
20149

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
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