26/07/2023
Segnalo la recentissima e significativa pronuncia del Tribunale di Milano (Sentenza n. 2251/2023 pubblicata il 20/07/2023 - Giudice Dott. Pazienza) relativamente al problema di compatibilità delle disposizioni di cui agli artt. 23 e 24 sezione Servizi Fiduciari del contratto collettivo Vigilanza privata (sottoscritto dalle OOSS maggiormente rappresentative CGIL e CISL) con l’art. 36 della Costituzione, “in quanto l’importo lordo di Euro 950,00 previsto da tali disposizioni contrattuali considerato per tredici mensilità non assicurerebbe una vita libera e dignitosa”. La domanda dei lavoratori si sostanziava nella necessità di verificare se la retribuzione riconosciuta fosse adeguata al minimo costituzionale di cui all'art. 36 Cost. Il Giudice ha dichiarato la nullità degli artt. 23 e 24 , titolo IX, Sezione Servizi Fiduciari, CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari per contrasto con l’art. 36 Cost.
In particolare, il Giudice ha affermato che il contratto collettivo è un parametro esterno, ai fini del giudizio di adeguatezza della retribuzione quanto a proporzionalità e sufficienza, senza che sia configurabile un automatismo. Pertanto, sono ammissibili criteri quali l'equità, il tipo e la natura dell'attività svolta, il confronto con situazioni analoghe e le condizioni di mercato.
Viene così meno la presunzione di conformità delle previsioni collettive ai principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza che ha la sua giustificazione nell’ulteriore presunzione di adeguatezza delle scelte sindacali agli interessi dei lavoratori.
Secondo il Tribunale di Milano, tale presunzione ha iniziato a vacillare “in ragione di una politica economica che ha perseguito, attraverso lo strumento della riduzione dei salari e degli stipendi, il fine legittimo di favorire la competitività del sistema economico.”. Ne consegue, così, la necessità di tener ben separati i principi della proporzionalità e della sufficienza cui fa riferimento la norma costituzionale di cui all’art. 36 rispetto alla volontà delle parti sociali che si esprime nella contrattazione collettiva.
Gli indici presi in considerazione dal Giudice risultano essere:
- il tasso soglia di povertà definito dall’Istat;
- il cd. minimale contributivo INPS;
- quelli inerenti al reddito di cittadinanza, alla naspi, alla cassa integrazione (rilevanti ma non decisivi).
La retribuzione annua lorda percepita dai ricorrenti è risultata essere pari ad euro 12.350,00 (950,00*13), “ed è quindi inferiore del 25,9% rispetto a quella prevista dal c.c.n.l. Multiservizi, del 25,57% rispetto a quella prevista dal Proprietari di fabbricati e del 32,52% rispetto a quella prevista dal c.c.n.l. Terziario – Confcommercio. [...] La conclusione non muta ove il raffronto venga effettuato con la retribuzione prevista dall'art. 7 comma 1 d.l. 463/1983 per il minimale contributivo [...] pari ad € 7,35.”.