Avv. Davide Cucciati

Avv. Davide Cucciati Servizio di consulenza giovane e dinamico, basato su una solida preparazione accademica sublimata da

26/07/2023

Segnalo la recentissima e significativa pronuncia del Tribunale di Milano (Sentenza n. 2251/2023 pubblicata il 20/07/2023 - Giudice Dott. Pazienza) relativamente al problema di compatibilità delle disposizioni di cui agli artt. 23 e 24 sezione Servizi Fiduciari del contratto collettivo Vigilanza privata (sottoscritto dalle OOSS maggiormente rappresentative CGIL e CISL) con l’art. 36 della Costituzione, “in quanto l’importo lordo di Euro 950,00 previsto da tali disposizioni contrattuali considerato per tredici mensilità non assicurerebbe una vita libera e dignitosa”. La domanda dei lavoratori si sostanziava nella necessità di verificare se la retribuzione riconosciuta fosse adeguata al minimo costituzionale di cui all'art. 36 Cost. Il Giudice ha dichiarato la nullità degli artt. 23 e 24 , titolo IX, Sezione Servizi Fiduciari, CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari per contrasto con l’art. 36 Cost.
In particolare, il Giudice ha affermato che il contratto collettivo è un parametro esterno, ai fini del giudizio di adeguatezza della retribuzione quanto a proporzionalità e sufficienza, senza che sia configurabile un automatismo. Pertanto, sono ammissibili criteri quali l'equità, il tipo e la natura dell'attività svolta, il confronto con situazioni analoghe e le condizioni di mercato.
Viene così meno la presunzione di conformità delle previsioni collettive ai principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza che ha la sua giustificazione nell’ulteriore presunzione di adeguatezza delle scelte sindacali agli interessi dei lavoratori.
Secondo il Tribunale di Milano, tale presunzione ha iniziato a vacillare “in ragione di una politica economica che ha perseguito, attraverso lo strumento della riduzione dei salari e degli stipendi, il fine legittimo di favorire la competitività del sistema economico.”. Ne consegue, così, la necessità di tener ben separati i principi della proporzionalità e della sufficienza cui fa riferimento la norma costituzionale di cui all’art. 36 rispetto alla volontà delle parti sociali che si esprime nella contrattazione collettiva.
Gli indici presi in considerazione dal Giudice risultano essere:
- il tasso soglia di povertà definito dall’Istat;
- il cd. minimale contributivo INPS;
- quelli inerenti al reddito di cittadinanza, alla naspi, alla cassa integrazione (rilevanti ma non decisivi).
La retribuzione annua lorda percepita dai ricorrenti è risultata essere pari ad euro 12.350,00 (950,00*13), “ed è quindi inferiore del 25,9% rispetto a quella prevista dal c.c.n.l. Multiservizi, del 25,57% rispetto a quella prevista dal Proprietari di fabbricati e del 32,52% rispetto a quella prevista dal c.c.n.l. Terziario – Confcommercio. [...] La conclusione non muta ove il raffronto venga effettuato con la retribuzione prevista dall'art. 7 comma 1 d.l. 463/1983 per il minimale contributivo [...] pari ad € 7,35.”.

29/05/2023

"La stranezza è che, finora, anche a fronte di poche decine di euro di versamento omesso o eseguito in ritardo, l’Inps ha chiesto il pagamento di una sanzione di 17mila euro (50mila euro, riducibile a 17mila euro). Ed è quello che è capitato a molti contribuenti i quali, avendo omesso o pagato in ritardo le ritenute previdenziali e assistenziali, anche se di pochi euro, si sono visti recapitare ordinanze ingiunzioni con richiesta di sanzioni per 17mila euro, per ogni anno.".
https://ntpluslavoro.ilsole24ore.com/art/inps-riduce-anche-il-passato-sanzioni-omesso-versamento-AEXVA3YD?uuid=inps-riduce-anche-il-passato-sanzioni-omesso-versamento-AEXVA3YD

*Tribunale di Milano - Sezione Lavoro - Giudice: Dott. Luigi Pazienza*In attesa di un intervento chiarificatore del Legi...
29/07/2022

*Tribunale di Milano - Sezione Lavoro - Giudice: Dott. Luigi Pazienza*
In attesa di un intervento chiarificatore del Legislatore, in punto di criterio selettivo della rappresentatività sindacale emerge quello del consenso ottenuto dalla sigla sindacale alle elezioni RSU, a prescindere dalla sottoscrizione dell’accordo applicato dal Datore di Lavoro: “nel momento in cui viene meno alla sua funzione di selezione dei soggetti in ragione della loro rappresentatività e, per una sorta di eterogenesi dei fini, si trasforma invece in meccanismo di esclusione di un soggetto maggiormente rappresentativo a livello aziendale o comunque significativamente rappresentativo, sì da non potersene giustificare la stessa esclusione dalle trattative, il criterio della sottoscrizione dell’accordo applicato in azienda viene inevitabilmente in collisione con i precetti di cui agli artt. 2, 3 e 39 Cost.” (Corte Costituzionale, 23 luglio 2013, n. 231)

Il sindacato FlaicaUniti-Cub è stato escluso dalle trattative per il rinnovo del Contratto integrativo aziendale nazionale: per questo motivo Ikea, azienda multinazionale svedese specializzata in vendita di mobili e complementi d'arredo che in Italia ha se... (ANSA)

Se la Società fallisce, tale circostanza non è da sola idonea a legittimarla a licenziare i Lavoratori (Corte di Cassazi...
27/12/2021

Se la Società fallisce, tale circostanza non è da sola idonea a legittimarla a licenziare i Lavoratori (Corte di Cassazione, sezione lavoro, 13 dicembre 2021, n. 39699).
Il rapporto di lavoro, infatti, resta sospeso sino alla dichiarazione del curatore, cui è rimessa la decisione in merito alle sue sorti.
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27/12/2021
06/12/2021

Da oggi, solo i vaccinati e i guariti dal Covid potranno accedere ai cinema, teatri, stadi e ristoranti al chiuso.

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Con sentenza dell'8 luglio 2021, il Tribunale di Trento ha dichiarato legittimo il licenziamento per giusta causa di un'...
11/08/2021

Con sentenza dell'8 luglio 2021, il Tribunale di Trento ha dichiarato legittimo il licenziamento per giusta causa di un'insegnante che si è ripetutamente rifiutata di indossare la mascherina protettiva durante il servizio scolastico.

Il Lavoratore deve prendersi cura della propria salute nonché di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

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Una settimana fa, il Tribunale di Milano ha affermato che il blocco dei licenziamenti non si applica ai Dirigenti.Quali ...
24/06/2021

Una settimana fa, il Tribunale di Milano ha affermato che il blocco dei licenziamenti non si applica ai Dirigenti.

Quali sono i termini relativi agli impiegati e ai quadri?
- regola generale: divieto di licenziamento (economico e organizzativo) fino al 30 giugno 2021;
- prima eccezione: divieto fino al 31 ottobre 2021 per i Datori di Lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa a causa della pandemia e chiedono l'ammissione all'assegno ordinario Fis (Fondo d'Integrazione Salariale) oppure alla cassa integrazione in deroga;
- seconda eccezione: i Datori di Lavoro che accederanno gratuitamente alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria resteranno soggetti al divieto di avviare procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per la durata del trattamento di integrazione salariale (entro la scadenza del 31 dicembre 2021).

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Il Datore di Lavoro privato può opporsi alla richiesta del Dipendente di continuare l’attività lavorativa, una volta rag...
29/04/2021

Il Datore di Lavoro privato può opporsi alla richiesta del Dipendente di continuare l’attività lavorativa, una volta raggiunta l’età prevista per la pensione di vecchiaia? Sì. Infatti, la “Legge Fornero” (d.l. 201/2011), pur incentivando il proseguimento dell’attività lavorativa, non sancisce alcun diritto potestativo in favore del Lavoratore.
Pertanto, affinché il Dipendente possa beneficiare degli incentivi connessi al proseguimento dell’attività lavorativa, si rende necessaria la conclusione di un accordo con la Società.

*8 marzo, Giornata Internazionale della Donna.*Il mancato rinnovo di un contratto a termine a una Lavoratrice in gravida...
08/03/2021

*8 marzo, Giornata Internazionale della Donna.*

Il mancato rinnovo di un contratto a termine a una Lavoratrice in gravidanza può rappresentare un comportamento discriminatorio.
In giudizio, la Lavoratrice deve limitarsi a provare il trattamento di sfavore rispetto a quello riservato agli altri Lavoratori. Il Datore di Lavoro è tenuto a dimostrare le circostanze idonee a escludere la natura discriminatoria della condotta, provando che la scelta sarebbe stata operata allo stesso modo nei confronti di qualsivoglia Lavoratore nella medesima posizione, anche in assenza della gravidanza. (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 5476/2021)

24/02/2021

*Cantoniere deceduto a causa di un mesotelioma pleurico (tumore ai polmoni)*
Nei lavori che comportano, per loro natura, dei rischi per la salute del Lavoratore ineliminabili dal Datore di Lavoro, non risulta configurabile una responsabilità ex art. 2087 c.c. (tutela delle condizioni di lavoro) se non nel caso che l’imprenditore determini, con comportamenti specifici e anomali, un aggravamento del tasso di rischio e di pericolosità ricollegato alla natura dell’attività che il Lavoratore è chiamato a svolgere. (Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 1509 del 25 gennaio 2021)

Le esigenze di privacy non impediscono al datore di lavoro di adottare misure di prevenzione adeguate contro la diffusio...
19/02/2021

Le esigenze di privacy non impediscono al datore di lavoro di adottare misure di prevenzione adeguate contro la diffusione del virus Covid19: egli può e deve adottare tutte le cautele possibili, ma non può decidere se sia opportuna l’imposizione del vaccino. Questa scelta deve avvenire sotto la regia e il controllo dell’unico soggetto in grado di valutare la rilevanza di tale profilassi rispetto al rischio di contagio presente sul luogo di lavoro: il medico competente.

Nell'ipotesi di valutazione di non idoneità del lavoratore a causa dell'assenza di vaccinazione:
- occorre verificare se sia possibile adibirlo a mansioni differenti;
- in caso di impossibilità di assegnazione ad un'altra mansione, il datore può procedere con la sospensione temporanea dal servizio e dalla retribuzione.

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