23/05/2020
REQUISITI PER ACCEDERE ALLA SANATORIA
REQUISITI LAVORATORE:
Ø CLANDESTINI di tutte le nazionalità che lavorano come colf, badanti o negli altri settori sopra elencati nel titolo irregolarmente e sono presenti sul territorio italiano almeno dall’8 Marzo 2020.
Ø devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020, a dichiarazione di presenza oppure dovranno dimostrare mediante documenti provenienti dall’Amministrazione Pubblica (ad es. codice fiscale, ricetta medico dell’ASL, multe, referti ospedalieri, fogli di via…) di essere sul territorio italiano precedentemente al 08.03.2020.
Ø Si potranno regolarizzare COLF E BADANTI e settori dell’agricolutura, allevamento…
Ø Possono partecipare alla sanatoria anche i lavoratori con il permesso di soggiorno scaduto dopo il 31.10.2019, ottenendo un permesso temporaneo di sei mesi (che potrà essere convertito in permesso di soggiorno ordinario in caso si trovi lavoro successivamente).
Ø Non potranno essere ammessi alla procedura i lavoratori che hanno subito condanne per gravi reati e sono considerati pericolosi per l’ordine pubblico (ad esempio favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o della prostituzione).
DATORE DI LAVORO:
Ø può essere italiano, comunitario o extracomunitario titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 d.lgs 286/1998).
Ø Non sono ammessi alla procedura i datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi cinque anni per gravi reati tra cui favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e coloro che, datori di lavoro in precedenti sanatorie o decreti flussi, non ha provveduto al completamento della pratica, salvo cause a loro non imputabili.
Ø Sarà necessario versare un contributo di € 500,00, tranne per coloro che hanno avuto il permesso di soggiorno, scaduto, e dovranno versare solo € 130,00.
Ø Sara previsto e determinato un ulteriore contributo a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi.
Ø REDDITO IMPONIBILE MINIMO ancora da stabilire con decreto del ministero dell’interno.
Ø IL DATORE DI LAVORO NON POTRA’ ASSUMERE se condannato negli ultimi 5 anni, anche se con sentenza non definitiva, anche ai sensi dell’art. 44 del codice penale per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina
dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attìvità illecìte, nonché per il reato dì cui all'art.600 del codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
e) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
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