10/07/2021
Interessante pronuncia cautelare del CGA Sicilia che ha accolto la tesi della P. A. Secondo la quale se la Soprintendenza statuisce l’obbligo di autorizzazione paesaggistica anche per la SCIA in variante, l’atto del Comune che, in assenza, sospende i lavori e poi annulla la SCIA ha natura di “atto vincolato”.
Pubblicato il 09/07/2021
N. 00468/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00686/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 686 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Barbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Torregrotta (ME), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Giacoppo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana (Soprintendenza BB. CC. AA. di Messina), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione Prima, n. -OMISSIS- del 18 maggio 2021.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Torregrotta e dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana (Soprintendenza BB. CC. AA. di Messina);
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2021, svoltasi in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, il Cons. Roberto Caponigro;
Considerati presenti, ex art. 4, comma 1, penultimo periodo, d.l. n. 28/2020 e art. 25 d.l. 137/2020, gli avvocati Guido Barbaro e Giovanni Giacoppo;
Vista la richiesta di passaggio in decisione senza discussione presentata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con nota di carattere generale a firma dell’Avvocato distrettuale del 2 febbraio 2021;
Considerato che, alla delibazione propria della presente fase, l’appello cautelare non appare assistito dai necessari presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, in quanto:
- nell’autorizzazione paesaggistica allegata al permesso di costruzione, la Soprintendenza ai beni culturali ha espressamente disposto che “ogni progetto di variante o ulteriore intervento a quello approvato con il presente provvedimento, dovrà essere sottoposto a nuova autorizzazione della scrivente, prima dell’esecuzione anche parziale delle opere, in caso contrario le stesse saranno considerate abusive”, sicché gli atti dell’Amministrazione comunale in questa sede contestati si presentano come sostanzialmente vincolati;
- l’interessato ha ottenuto un permesso di costruzione munito dell’autorizzazione paesaggistica per edificare uno stabile di due elevazioni fuori terra ed ha poi deciso di presentare SCIA in variante al progetto senza farla precedere dalla nuova autorizzazione paesaggistica, sicché l’oggetto del giudizio concerne esclusivamente la variante e non i lavori di costruzione dell’edificio regolarmente autorizzato, con conseguente inesistenza di un apprezzabile pregiudizio, ai fini cautelari, nelle more della definizione del merito della controversia;
Liquidate in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, le spese del presente appello cautelare e poste le stesse a carico dell’appellante ed a favore, in parti uguali, delle Amministrazioni appellate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello cautelare.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente appello cautelare, liquidate in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, in favore, in parti uguali, delle Amministrazioni appellate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso dal Cgars, con sede in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2021, svoltasi in collegamento da remoto, con l'intervento continuativo ed ininterrotto dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Maria Immordino, Consigliere