24/05/2020
I creditori non possono agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti, se non dopo aver tentato le azioni esecutive nei confronti degli altri condomini morosi, in base alla comunicazione da parte dell’amministratore dei rispettivi nominativi.
I debiti condominiali vanno così ripartiti in base alle tabelle millesimali oppure in base alla ripartizione effettuata dall’assemblea nel caso in cui le tabelle millesimali manchino oppure ancora in base alle tabelle millesimali che l’assemblea ha ritenuto di dover applicare.
Il creditore, in conclusione, può ben agire esecutivamente nei confronti di tutti i condomini per l’intero credito, solo ove non conoscesse la quota di cui ognuno di essi, fermo restando che si potrà agire nei confronti dei creditori non morosi solo ove il procedimento esecutivo a carico dei condomini morosi dovesse concludersi senza esito soddisfacente.
E’ bene evidenziare che il creditore, prima di tutto, dovrà procurarsi un titolo esecutivo nei confronti del condominio moroso e poi dimostrare l’infruttuosità dell’esecuzione forzata in danno dello stesso.
Solo successivamente il creditore potrà agire nei confronti di chi si trova in regola con i pagamenti ottenendo un decreto ingiuntivo sulla base del titolo formatosi nei confronti del condomino moroso.
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Chi paga i debiti condominiali se ci sono soggetti in regola con i pagamenti?