30/12/2025
RESPONSABILE LA BANCA PER L’ASSEGNO CONTRAFFATTO. RISARCITA LA CLIENTE TRUFFATA.
Il Tribunale Civile di Messina , accogliendo la tesi del nostro studio ha , in solido, due primari istituti bancari al in favore della nostra assistita della somma illegittimamente sottratta attraverso la negoziazione di un assegno contraffatto ( n. 1485/2025 pubblicata il 01.08.2025).
La attrice avvedutasi dell’addebito di un rilevante importo avvenuto sul proprio conto corrente ha provveduto, immediatamente, a formalizzare querela per truffa innanzi ai Carabinieri e ha diffidato gli istituti bancari coinvolti al fine di riottenere le somme illecitamente sottratte e, infine, si è rivolta all’Arbitro bancario finanziario. Successivamente la stessa ha convenuto in giudizio le due Banche coinvolte, per chiedere, al Giudice adito, la restituzione della somma alla stessa sottratta.
In corso di causa parte attrice “preso atto dell’intervenuta distruzione dell’esemplare originale dell’assegno bancario falsificato, come dedotto dalla controparte, nonostante la previa contestazione dello stesso e la presentazione di denuncia querela e l’avvio del procedimento arbitrale, ha richiesto la condanna della banca al pagamento della somma di cui all’assegno oggetto di contraffazione anche a titolo risarcitorio dei danni subiti a causa dell’illegittima sottrazione del titolo”.
Il Tribunale adito ha riconosciuto la responsabilità degli Istituti coinvolti atteso che: “Una volta contestato l’inesatto adempimento dell’obbligazione di pagamento, ai sensi dell’art. 1218 c.c., spetta quindi ad entrambe le banche, emittente e negoziatrice, provare di aver correttamente operato, ovvero, non essendo sufficiente una generica prova di diligenza, dimostrare di aver adempiuto – secondo il canone di diligenza del banchiere professionale, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c. – agli obblighi, su entrambe incombenti, di controllo dell’originalità dell’assegno negoziato. Tale responsabilità riguarda quindi sia la banca negoziatrice che la banca trattaria, la quale avrebbe dovuto avvedersi, in sede di pagamento dell’assegno, della contraffazione dello stesso, al momento del controllo presso la stanza di compensazione, ovvero, per gli assegni circolari e per gli assegni di esiguo valore, al momento del controllo effettuato tramite il sistema c.d. di check truncation.
Ed infatti, fermo restando l’obbligo in capo alla banca negoziatrice di controllare l’assenza di manomissioni riscontrabili con l’ordinaria diligenza professionale, il pagamento dell’assegno non può avere esito positivo se non successivamente all’espletamento al controllo operato dalla banca trattaria, sussistendo in capo ad essa l’obbligo di controllare la regolarità formale del titolo.” contraffatto contrattuale negoziatrice e banca trattaria art. 1176 c.c. comma 2 e art. 1992 c.c. comma 2. 🟠🟤