Avv. Gaetano Gemelli

Avv. Gaetano Gemelli Studio legale in Messina, abilitato alla giurisdizione presso la Corte di Cassazione e le giurisdizioni superiori.

Si svolge attività nei settori del diritto penale e civile.

13/09/2022

Pubblichiamo di seguito i testi a confronti dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. riforma...

23/08/2022

Il secolo che ci siamo da solo sette anni lasciato alle spalle è stato brillantemente definito da un grande storico inglese «il secolo breve». Ma forse una definizione più esatta sarebbe «il secolo compresso», perché mai in cento anni sono accadute tante guerre mondiali, tante scoperte scient...

01/07/2022

L'iniziativa degli avvocati penalisti in difesa delle regole del giusto processo

17/06/2022

17 giugno 1983. Alle 4 del mattino i carabinieri bussano alla porta di Enzo Tortora, all 'Hotel Plaza di Roma.
Per il noto presentatore tv, all'apice della carriera con Portobello, scattano le manette: l'accusa è associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. Inizia così un'odissea giudiziaria, destinata a concludersi 4 anni più tardi con la piena assoluzione.
Il castello delle accuse reggeva infatti su un cognome, Tortona, trovato nell'agendina di un camorrista e confuso con quello del presentatore.

08/06/2022

LA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA ILLEGITTIMO IL CONTROLLO SULLA CORRISPONDENZA TRA DETENUTO SOTTOPOSTO AL REGIME EX ART. 41-BIS ED IL PROPRIO DIFENSORE
di Antonio Ragazzo

https://bit.ly/3xmJsZX

Corte cost., 1° dicembre 2021 (dep. 24 gennaio 2022), n. 18, Pres. Coraggio – Red. Viganò
Corrispondenza del detenuto col proprio difensore – diritto di difesa – regime penitenziario ex art. 41-bis ordin.penit.
(Art. 41-bis, c.2-quarter, lett. e), L. 26 luglio 1975, n. 354)

Il contributo affronta in chiave critica la pronuncia con cui la Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l’art. 41-bis, c.2-quarter, lett. e) L. 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori. In particolare, nella prima parte, il lavoro si sofferma brevemente sulla disamina dei rapporti intercorrenti tra l’art 41-bis ordin. penit. e l’art 18-ter, ordin. penit. in materia di corrispondenza tra detenuto e proprio difensore. Nella seconda parte, invece, analizzato i condivisibili argomenti spesi dalla Corte ai fini della declaratoria di incostituzionalità, viene dedicata particolare attenzione alle ragioni di ammissibilità della questione rimessa dal giudice a quo. Da ultimo, si lascia spazio a delle brevi considerazioni conclusive, anche alla luce delle critiche mosse alla pronuncia che impongono - a detta di chi scrive - di ribadire con forza l’importanza della figura dell’avvocato.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il caso. – 3. Brevi cenni all’ art. 41-bis e ai rapporti con l’art. 18-ter, ordin. penit. – 4. Le ragioni (tecnico-giuridiche) della pronuncia di incostituzionalità: l’ammissibilità della questione … 4.1. (segue) … e il carattere «supremo» del diritto di difesa. – 5. Brevi considerazioni finali (anche) a difesa della Difesa.

Indirizzo

Via Felice Bisazza 65
Messina
RECAPITOANCHEINROMA

Orario di apertura

Lunedì 16:00 - 20:00
Martedì 16:00 - 20:00
Giovedì 16:00 - 20:00

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Avv. Gaetano Gemelli pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Avv. Gaetano Gemelli:

Condividi