08/06/2022
LA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA ILLEGITTIMO IL CONTROLLO SULLA CORRISPONDENZA TRA DETENUTO SOTTOPOSTO AL REGIME EX ART. 41-BIS ED IL PROPRIO DIFENSORE
di Antonio Ragazzo
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Corte cost., 1° dicembre 2021 (dep. 24 gennaio 2022), n. 18, Pres. Coraggio – Red. Viganò
Corrispondenza del detenuto col proprio difensore – diritto di difesa – regime penitenziario ex art. 41-bis ordin.penit.
(Art. 41-bis, c.2-quarter, lett. e), L. 26 luglio 1975, n. 354)
Il contributo affronta in chiave critica la pronuncia con cui la Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l’art. 41-bis, c.2-quarter, lett. e) L. 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori. In particolare, nella prima parte, il lavoro si sofferma brevemente sulla disamina dei rapporti intercorrenti tra l’art 41-bis ordin. penit. e l’art 18-ter, ordin. penit. in materia di corrispondenza tra detenuto e proprio difensore. Nella seconda parte, invece, analizzato i condivisibili argomenti spesi dalla Corte ai fini della declaratoria di incostituzionalità, viene dedicata particolare attenzione alle ragioni di ammissibilità della questione rimessa dal giudice a quo. Da ultimo, si lascia spazio a delle brevi considerazioni conclusive, anche alla luce delle critiche mosse alla pronuncia che impongono - a detta di chi scrive - di ribadire con forza l’importanza della figura dell’avvocato.
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il caso. – 3. Brevi cenni all’ art. 41-bis e ai rapporti con l’art. 18-ter, ordin. penit. – 4. Le ragioni (tecnico-giuridiche) della pronuncia di incostituzionalità: l’ammissibilità della questione … 4.1. (segue) … e il carattere «supremo» del diritto di difesa. – 5. Brevi considerazioni finali (anche) a difesa della Difesa.