02/05/2025
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LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO: ricorso “familiare” e durata
L’istituto delle “procedure familiari”, introdotto all’art. 7-bis l. 3/2012 dalla l. 176/2020, in forza del quale i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune, trova applicazione anche alla Liquidazione del Patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012.
È ammissibile la domanda del sovraindebitato volta a prolungare la durata della procedura oltre il termine di quattro anni dal deposito della domanda previsto dall’art. 14quinquies ultimo comma L. 3/2012, trattandosi di termine posto dal legislatore nell’interesse del ceto creditorio per evitare che, in caso di rapido svolgimento delle operazioni di cessione dei beni, il debitore possa accedere al beneficio della esdebitazione mettendo a disposizione una quota dei redditi futuri complessivamente modesta o, comunque, sottraendo alla garanzia dei creditori i beni sopravvenuti in un lasso di tempo eccessivamente ristretto rispetto al deposito della domanda.
L’ampliamento “volontario” della finestra temporale durante la quale i beni ed i redditi sopravvenuti entrano a far parte del compendio da liquidare (al netto delle passività inerenti all’acquisto dei beni e della quota che occorre al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare) non risulta quindi in astratto incompatibile con le finalità dell’istituto, ovverossia perseguire il miglior soddisfacimento dei creditori e consentire, nel contempo, al debitore di ottenere la declaratoria di inesigibilità dei crediti non integralmente soddisfatti.
Fonte: sovraindebitamento.ilcaso.it
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