Galluppi di Cirella

Galluppi di Cirella Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Galluppi di Cirella, Servizi legali, Via XXVII luglio, 103, Messina.

Fondato nel 1912 a Messina, oggi lo Studio Legale Galluppi di Cirella, oltre a prestare assistenza nelle materie “classiche” del diritto penale, civile ed amministrativo, è costantemente proiettato al futuro dei servizi legali, in settori innovativi.

23/08/2025

CORRESPONSABILITA’ dell’OdV 231 per DICHIARAZIONE INFEDELE del LIQUIDATORE. Si offre solo uno spunto di riflessione (nato a seguito di un giudizio pendente). Il Consigliere (delegato) di un Organismo di Vigilanza, nominato da una società (in liquidazione) è’ corresponsabile per la dichiarazi...

09/05/2025

Con la consueta consapevolezza di fare sempre gli interessi dei Clienti, abbiamo considerato anche quelli di una intera Comunità…


16/12/2024
29/05/2024
SETTORE DEL LUSSO:Riciclaggio di proventi illeciti e confisca. Verso una più efficace armonizzazione legislativa.Commerc...
29/05/2024

SETTORE DEL LUSSO:
Riciclaggio di proventi illeciti e confisca. Verso una più efficace armonizzazione legislativa.

Commercianti di beni di lusso, gioiellieri, orologiai e orafi, società di servizi dovranno adeguarsi alle nuove misure in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento illecito del terrorismo (AML/CFT).
L’accordo provvisorio raggiunto tra Consiglio e Parlamento Europeo, che mira a creare un nuovo “REGOLAMENTO UNICO”, sarebbe finalizzato soprattutto ad ARMONIZZARE le norme sull’antiriciclaggio all’interno dell’UE per colmare alcune lacune (anche in ragione di evidenti contrasti tra normativa nazionale e sovranazionale).
Il nuovo accordo propone di estendere a specifici settori (quelli del lusso) procedure di ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA e di assolvere a specifici OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE. Con molta probabilità si procederà anche alla creazione di una NUOVA AUTORITÀ’ ANTIRICICLAGGIO a livello europeo (c.d. AMLA) e alla redazione di un Regolamento sui trasferimenti di fondi (ciò per rendere più trasparenti e tracciabili anche quelli di cripto-attività’).
Lungi dal ritenere che tutto ciò non giovi, si fa notare però che, ad oggi, manchino - nello scheletro normativo in fase di studio - specifici organi preposti al controllo e all’accertamento. E ciò appare grave.
Nel contempo la giurisprudenza italiana va avanti nella elaborazione di PRINCIPI DI DIRITTO in materia.
Come stabilito dalla sentenza n. 10218/2024 della Corte di Cassazione, nel reato di riciclaggio, al riciclatore è’ CONFISCABILE l’intera somma. Essa chiarendo che fa parte del PROFITTO il REIVESTIMENTO del denaro ottenuto illecitamente. A seguito infatti di ricorso proposto dalla Procura Generale e accolto dalla Suprema Corte si cristallizza il principio secondo cui nel concetto di “profitto” del reato devono essere inclusi non solo i beni direttamente acquisiti dall’attività illecita, ma anche tutte le altre attività che derivano dalla medesima attività criminale.
Tale corso giurisprudenziale è’ certamente conforme ai principi sovranazionali (oggetto attualmente di studio da parte dell’UE).

10/03/2024

NOTA STUDIO

Fondato nel 1912 a Messina, oggi lo Studio Legale Galluppi di Cirella, oltre a prestare assistenza nelle materie “classiche” del diritto penale, civile ed amministrativo, è costantemente proiettato al futuro dei servizi legali, in settori innovativi.

10/03/2024

FORMULAZIONE DI REATO NON TECNICAMENTE CORRETTA - NULLITÀ’ DEL SEQUESTRO PROBATORIO.

Con sentenza n. 32130/2023 la Corte di Cassazione ha stabilito che il sequestro probatorio e’ da ritenersi nullo quando il reato ipotizzato dal Pubblico Ministero non sia corretto. Pertanto ha accolto la richiesta di dissequestro formulata dalla difesa nell’interesse di una società di capitali.
La Procura aveva infatti disposto il sequestro di documenti aziendali sulla base dell’accusa di omessa dichiarazione (ex art. 5 d.lgs 74/2000).
Ebbene. A seguito di approfondimento, nell’attività di indagine investigativa, l’ipotesi della contestazione di reato FISCALE si è rivelata errata (!)
Si intende precisare che l’omessa dichiarazione ha riguardato l’evasione totale di imposta sui redditi e IVA per importo superiore ad € 50.000,00.
Conseguentemente non può applicarsi per il caso di DICHIARAZIONE DEI REDDITI (sebbene incompleta) quando mancante la COMPILAZIONE DEL QUADRO c.d. “RS” e SUPERIORE AL SUDDETTO VALORE.
Nel caso di specie inoltre la Cassazioen ha ordinato la RESTITUZIONE immediata all’azienda del MATERIALE posto in sequestro sulla base dell’ulteriore sentenza n. 5141/2022 emessa per un caso analogo, non riconoscendo l’ipotesi di reato di “OMESSA DICHIARAZIONE” quando siamo stati presentati i documenti incompleti, ma pur sempre depositati nel rispetto dei termini e delle soglie fissate dalle leggi TRIBUTARIE.
In sintesi: quando la formulazione del reato risulta tecnicamente sbagliata, le modalità del SEQUESTRO PROBATORIO violano gli artt. 13 e 14 della Carta Costituzionale.
Appare del tutto chiaro che al fine di rendere legittime le PERQUISIZIONI (si rammenta “atti a sorpresa”) e i sequestri occorrono “INDIZI CONCRETI”. In mancanza il Tribunale non può procedere !
I sequestri “servono” alla ricerca della prova e non a formulare notizie di reato, infondate…

Fondato nel 1912 a Messina, oggi lo Studio Legale Galluppi di Cirella, oltre a prestare assistenza nelle materie “classiche” del diritto penale, civile ed amministrativo, è costantemente proiettato al futuro dei servizi legali, in settori innovativi.

Indirizzo

Via XXVII Luglio, 103
Messina
98123

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