Studio Legale - Avv. Ettore Cappuccio

Studio Legale - Avv. Ettore Cappuccio Opera principalmente nell’ambito penalistico.

Ha maturato una notevole esperienza nel settore della responsabilità colposa, soprattutto in materia di danni da circolazione stradale, di responsabilità medica e di infortuni sul lavoro.

09/03/2026
09/01/2026

IL PENSIERO E LA LEZIONE DI ALFREDO DE MARSICO A QUARANT’ANNI DALLA SCOMPARSA.

di Fabio Pinelli

La relazione tenuta dal Vice Presidente del C.S.M. Avv. Fabio Pinelli al Convegno “Il pensiero e la lezione di Alfredo De Marsico a quarant’anni dalla scomparsa”, tenutosi a Napoli il 5 dicembre 2025.

Non è facile tratteggiare in uno spazio ridotto lo straordinario profilo di Alfredo De Marsico, riassumere in un breve scritto gli innumerevoli spunti che è possibile trarre dal suo fervido pensiero e dalla sua incessante opera.

Laureatosi nel 1909 con una tesi in diritto civile, sulla compravendita di cosa futura, fu fin da subito apprezzato come avvocato penalista, distinguendosi per le sue già eccelse capacità oratorie.

Conseguì la libera docenza in diritto e procedura penale a Roma nel 1915, dopo aver pubblicato numerosi saggi e la monografia su “La rappresentanza nel diritto processuale penale”, nella quale svolse con rigorosa lucidità interessanti ed ancora attualissime riflessioni sulla figura del pubblico ministero, ritenendo improprio che egli potesse essere collocato in una posizione quasi parallela a quella del giudice, dovendo essere piuttosto considerato una parte, contrapposta all’altra parte del processo, la difesa.

Già nei primi anni del suo impegno, nelle aule di udienza ed in quelle universitarie, si affermò la figura dell’infaticabile studioso: «la mia è stata sempre una pazienza ostinata, caparbia, ossuta», scrisse qualche anno dopo. «Quando mi preparavo per la prima cattedra, dovetti scrivere per molti mesi a lume di candela perché mia madre non se ne accorgesse, preoccupata com’era della mia magrezza. Conquistata la cattedra, raccolti in una scatola da scarpe regalai a mia madre quei mozziconi di cera».

Negli anni successivi ricoprì le cattedre di Camerino, Cagliari, Bari, Bologna, Napoli e Roma.

Del De Marsico giurista nulla posso aggiungere a quello che è noto a tutti: la sua personalità si è stagliata nel mondo della scienza giuridica italiana in posizione di singolare originalità e di eccezionale fecondità, testimoniata dalla sua poliedrica produzione scientifica, nel settore sostanziale ed in quello processuale; affrontò spesso tematiche d’avanguardia, ed i suoi insegnamenti anticiparono di molti anni le elaborazioni della dottrina e della giurisprudenza e le scelte del legislatore, ad esempio sui temi della responsabilità degli enti collettivi, dei rapporti tra psicopatia e diritto penale, dei limiti del diritto alla vita e alla morte.

«Il pensiero, se mosso da brama di verità, è una vedetta sicura anche di avvenimenti che non appaiono ancora, ma fermentano in segreto», scrisse nel 1930 nella premessa al volume “Studi di diritto penale”.

La sua produzione scientifica proseguì ininterrotta per quasi settant’anni, spaziando tra monografie, articoli, note, prefazioni e contributi a riviste, rivelando un pensiero che si è sempre distinto per la virtuosa combinazione tra il rigore dogmatico e la sensibilità verso le evoluzioni sociali, un pensiero che influenzò intere generazioni di studiosi.

Alfredo De Marsico si definiva, ed in effetti fu, un «Maestro senza maestri»: cercò sempre una sintesi tra la scuola classica e quella positiva, sia quando allargò lo sguardo verso i più suggestivi ed incerti orizzonti delle teorie generali, sia quando approfondì i settori particolari dei vari istituti.

La solida impostazione delle sue opere, la risoluzione di una vasta rete di problemi, l’anticipazione originale e felice di numerose svolte interpretative che ebbero a maturarsi molti anni più tardi, costituiscono la ineguagliabile cifra della sua imponente personalità.

Vorrei qui ricordare le sue riflessioni sulla funzione della pena, sullo scopo che le si debba attribuire per legittimare il terribile potere, di cui l’uomo si investe, di giudicare e di punire il suo simile: il tramonto della visione esclusivamente retributiva della pena, scrisse De Marsico, costrinse i sostenitori di quella teoria a «flettere, con gli accorgimenti più sottili e nascosti, il concetto stesso della retribuzione, fino a comprendere nel suo ambito quegli altri scopi che, all’infuori di essa, alla sanzione bisogna prefiggere».

Costante ed indefesso fu il suo impegno sociale.

Eletto deputato nell’aprile del 1924 nella cosiddetta “lista nazionale”, fu rieletto nelle elezioni plebiscitarie del 1929.

Dal 1939 al 1943 fu membro del Consiglio della corporazione delle professioni e delle arti, in rappresentanza degli avvocati e dei procuratori.

Il 5 febbraio 1943 fu nominato Ministro di Grazia e Giustizia: quella nomina in un certo senso sorprese De Marsico, che, ancora giovanissimo, aveva fondato ad Avellino un circolo liberale, e che si definiva «un fascista non conformista»; qualche anno prima, al termine di un suo discorso in Parlamento, Mussolini, dai banchi del governo, aveva per l’appunto replicato «E già, onorevole De Marsico, voi siete sempre il solito liberale del fascismo!».

Qualche decennio dopo, rievocando quei giorni, De Marsico ebbe a scrivere che «andai da Mussolini e gli presentai il mio programma di Ministro, per iscritto, in tre righe: nessun favore ai fascisti, nessuna persecuzione agli antifascisti. Sarò il Ministro dello Stato e non del Regime».

È ben noto che fu proprio Alfredo De Marsico a dare forma giuridica all’ordine del giorno Grandi, che il 25 luglio 1943 portò alla deposizione di Benito Mussolini.

Egli ricordò poi che all’alba del 27 luglio Grandi gli offrì di accompagnarlo in Brasile, per scongiurare il concreto rischio, per i firmatari di quell’ordine del giorno, di cadere nelle mani dei tedeschi.

Ma Alfredo De Marsico non lasciò mai l’Italia.

Fu condannato a morte in contumacia il 10 gennaio 1944 nel processo di Verona, celebrato dal Tribunale speciale della Repubblica Sociale Italiana, per la violazione dell’art. 241 del codice penale, che incrimina chi attenti alla integrità, alla indipendenza ed alla unità dello Stato; di quella condanna egli dirà, qualche decennio dopo, che l’art. 241 era «il più improprio che si potesse citare»: «Noi del 25 luglio non agivamo per accordi presi con lo straniero, né con l’intento di cedere allo straniero la sovranità del nostro territorio, né per menomare la nostra indipendenza, né per sciogliere l’unità della Patria: noi agivamo anzi, per deprecare ed evitare questi mali, nella previsione … che il pieno ritorno alle garanzie costituzionali conferisse alla Nazione una maggiore compattezza e ne facesse il pilastro di sé stessa».

Dopo la caduta del fascismo De Marsico subì le conseguenze dei procedimenti epurativi: fu allontanato per quattro anni dal Foro, e per ben sette anni rimase lontano dagli ambienti accademici.

Il suo strazio è ben rappresentato in un suo scritto del 1978, Apogeo: «il non poter frequentare le aule universitarie e il distacco dagli studenti mi fu più doloroso dell’altro, anch’esso dolorosissimo, dalle aule dei tribunali. L’attività che ivi si spiega dà una ebbrezza difficilmente esprimibile; l’ora della conversazione universitaria porta a una serenità luminosa, alla coscienza di una funzione spirituale che quasi nessun’altra intimità uguaglia».

All’epurazione amministrativa non si aggiunse il procedimento penale, che l’alto commissario aggiunto per i delitti fascisti Mario Berlinguer gli risparmiò: rispondendo alla sua lettera di ringraziamento, Berlinguer, riconoscendone l’altissima statura morale, gli scrisse che «non ho fatto che il mio strettissimo dovere, per evidenti motivi di giustizia e di rispetto .. al più grande ed onesto avvocato e giurista del nostro tempo».

De Marsico tornò ad insegnare a Roma nel 1950, richiamato dal preside della facoltà di giurisprudenza Filippo Vassalli, svolse ancora per decenni la sua intensa attività professionale e proseguì nel suo illuminato impegno civile: fu eletto senatore nel 1953, come indipendente nella lista monarchica di Achille Lauro; all’inizio degli anni Settanta pubblicò su numerose testate nazionali le sue ancora attualissime riflessioni contro la politicizzazione della magistratura, che egli riteneva gravissima minaccia della stessa indipendenza di quel potere dello Stato.

Alfredo De Marsico è stato un gigante, un vero fuoriclasse, dell’avvocatura: innamorato della sua professione, che esercitò con infaticabile passione, egli ancora in età avanzata attraversava l’Italia passando da una curia all’altra, senza patire il peso degli anni e gli acciacchi della vecchiaia.

Il 15 luglio 1975, presentando a Fasano il quinto volume delle sue Arringhe, disse che «entrato per caso nel mondo dell’avvocatura, ho visto nell’esercizio di questa professione uno spazio che abbraccia l’universo, ho avvertito l’infinito dello scibile, e questo mi ha posseduto fino a subirne un fascino irresistibile. Ho amato l’avvocatura con tale potenza, l’amo ancora con tale intensità, che potrei esprimere questa mia passione con le parole che Wagner pone sulle labbra di Parsifal: “per sempre tu ti danneresti con me, se un’ora sola dimenticassi la mia missione”, e non vi è stata un’ora della mia vita in cui io abbia tradito l’avvocatura».

Difese davanti al Tribunale di Benevento, e poi in Cassazione, Pier Paolo Pasolini, tratto a giudizio per rispondere di delitti contro la moralità pubblica e il buon costume per le scene del suo film “I racconti di Canterbury”: Pasolini, l’intellettuale comunista difeso da De Marsico, il giurista di spicco del regime fascista, che aveva collaborato ai lavori preparatori di quello stesso codice la cui violazione veniva contestata a Pasolini.

Si fece tossicologo per affrontare il caso Nigrisoli, il famoso processo del curaro; psicologo e psichiatra per i processi Conti e Braibanti; geologo nella difesa di Violin, per la strage del Vajont; chiamato a Sulmona per difendere un ingegnere accusato di omicidio colposo per folgorazione, si immerse nello studio dei trasformatori ad alto potenziale.

La rivista Panorama lo definì “Il fenomeno De Marsico” in un articolo del 10 novembre 1980, raccontando con stupore il vigore con cui, a 92 anni, egli difese Angelo Izzo, accusato della strage del Circeo.

Ma non è con un elenco – che davvero dovrebbe essere interminabile – dei suoi processi più celebri che voglio terminare questo mio breve scritto.

Le ultime parole voglio dedicarle al De Marsico inimitabile ed ineguagliato oratore.

L’arringa di Alfredo De Marsico non fu soltanto una imponente e perfetta costruzione, che definirei “architettonica”, eretta a tempio della parola; fu anche un reticolo di saperi multidisciplinari, tutti piegati alla dimostrazione difensiva.

Grazie alla profondità dei contenuti ed alla genialità delle immagini che egli riusciva a evocare, l’arringa, il cui destino è quello al più di brillare nell’aula di giustizia ma fatalmente di durare la gloria di un giorno, con Alfredo De Marsico travalicò lo spazio e il tempo della difesa della causa, verrebbe da dire del microcosmo forense, ponendosi come modello assoluto di scienza e di argomentazione.

Concludo citando alcuni passaggi di una sua intervista del 1929, proprio sul tema della preparazione dell’arringa difensiva.

«Un’arringa non si prepara: l’arringa nasce … come la creatura umana: impeto di amore fra l’avvocato e la sua causa», spiegava.

De Marsico considerava imprescindibile punto di partenza il meticoloso studio di ogni singolo atto dell’incarto processuale: «L’elaborazione critica di un processo comincia in me solo dopo che il sentimento di responsabilità si plachi nella piena sicurezza di possedere e dominare il contenuto di tutti gli atti».

Quando lo studio era completo, aggiungeva, «ha inizio in me, senz’alcun intervento della volontà, come per un processo spontaneo di vegetazione delle idee, quella felice inquietudine del cervello e dell’animo, che, tumultuando senza angoscia ed affaticandosi senza pena, a poco a poco abbozzano e precisano il disegno dell’arringa».

«Il resto è ansia e febbre della mente».

A chi gli chiedeva quale fosse il modo migliore per costruire un’arringa, egli rispondeva deciso che non potevano esservi «metodi o prescrizioni efficaci per tutte le occasioni. Come si prepara la tela di un romanzo o di un dramma? Come si prepara una sinfonia? Come si prepara una lirica? Come si prepara una statua? Ognuna di queste frasi è un contrasto insanabile: preparare è soprattutto opera della mano, mentre romanzo, dramma, sinfonia, lirica, statua sono creazioni dello spirito».

Dunque, l’arringa intesa come un’opera d’arte, nella quale convivevano la bellezza della parola ed il rigore dimostrativo, senza mai seguire un testo predefinito: «il massimo della preparazione interiore, per la massima possibilità di improvvisazione», diceva, al fine di realizzare «il trapasso di una tesi dall’ombra in cui è sepolta allo splendore dell’evidenza».

Uno sforzo da profondere in ogni causa, anche in quelle il cui esito poteva sembrare compromesso: «non vi è causa, anche la peggiore, che non presenti una piega da cui si possa svolgere la richiesta di un beneficio, di una attenuazione, perché non vi è male che non tocchi per un orlo della sua nuvolaglia la sfera della luce. Chi vede quel margine e vi si attiene, chi eviterà di ferire il sentimento di chi ascolta, salverà il cliente e l’arte».

Sono, dunque, ancora attualissimi il pensiero e la lezione di Alfredo De Marsico: egli offrì alla scienza del diritto penale un contributo che il tempo non cancellerà; mai si chiuse nel perimetro dei suoi studi, né chiuse il suo pensiero nello splendore dei suoi scritti, ma lo portò con ineguagliabile passione nelle aule di università e nei tribunali; il suo costante impegno sociale fu animato da una humanitas completa ed assoluta, dalla fede incrollabile negli ideali di libertà e giustizia e da una naturale e fortissima empatia verso il prossimo.

Un Maestro del diritto, un gigante dell’avvocatura, un raffinato intellettuale che ha costantemente messo al servizio della collettività la sua straordinaria sensibilità e la sua cultura fuori dal comune; un grande Uomo, al quale la comunità dei giuristi deve continuare a manifestare entusiastica ammirazione e profonda gratitudine.

28/12/2025

Furto in abitazione: l'intervento della Consulta
Redazione | 26 dic 2025
Per la Corte Costituzionale sono infondate le questioni sulla mancata previsione di una riduzione di pena per le ipotesi di lieve entità.
Con la sentenza numero 193/2025, la Corte costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità dell'articolo 624-bis del codice penale, che prevede e punisce il reato di furto in abitazione. Le questioni erano state sollevate dal Tribunale di Firenze nel giudizio relativo a una condotta di furto posta in essere all'interno dell'androne di un edificio condominiale. Il Tribunale, dopo aver richiamato la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione - da considerarsi "diritto vivente" - secondo cui le parti del condominio costituiscono "luoghi di privata dimora", aveva sostenuto il contrasto di tale interpretazione con i principi di ragionevolezza e offensività (artt. 3 e 25 della Costituzione), osservando che, in realtà, tali spazi sono frequentati da un elevato numero di persone e che, pertanto, in essi non sarebbe ravvisabile alcuna specifica violazione del domicilio, inteso come proiezione spaziale della vita privata della persona, in quanto posto a tutela della sua riservatezza, sicurezza e incolumità. In via subordinata, aveva sostenuto l'illegittimità della mancata previsione di un'ipotesi attenuata del reato di furto in abitazione, con diminuzione di pena per il caso in cui il fatto fosse caratterizzato da "lieve entità", poiché in mancanza la risposta sanzionatoria consisteva in una pena sproporzionata per eccesso, con conseguenze frustranti anche per la sua finalità rieducativa, e comportava una disparità di trattamento rispetto alle fattispecie di rapina ed estorsione, nelle quali una tale riduzione di pena era stata introdotta.
La Corte, quanto alla prima questione, ha osservato che la scelta del legislatore di punire con maggiore severità il furto in abitazione va ricondotta alla particolare pericolosità manifestata da chi, al fine di commettere un furto, non esita ad introdursi in un luogo di abitazione, con la concreta possibilità di trovarsi innanzi al soggetto passivo, e sussiste anche quando il reato sia commesso in una immediata pertinenza di tale luogo, come tale destinata allo svolgimento di attività strettamente complementari e strumentalmente connesse a quelle abitative.
Ciò giustifica l'estensione del medesimo trattamento ai furti posti in essere nelle parti comuni del condominio, costituite a servizio e protezione delle private dimore ubicate nell'edificio; tali spazi, infatti, sono utilizzati a questo scopo dai condòmini, senza il consenso dei quali gli estranei non possono accedervi. Quanto, poi, alla questione subordinata, ha osservato che la mancata previsione di ipotesi attenuate non appare irragionevole, essendo riconducibile al rilievo in base al quale la violazione del domicilio non conosce graduazioni di intensità. A tale fine, ha richiamato la propria precedente decisione (sentenza n. 117 del 2021) secondo cui - diversamente da quanto accade per i reati di rapina ed estorsione, la cui fattispecie astratta, in relazione all'elemento della «violenza o minaccia», può essere integrata da un'ampia varietà di condotte - «il domicilio, quale spazio della persona, o è violato o non lo è, essendo pertanto inconcepibile già sul piano logico un ingresso "lieve" nell'abitazione altrui».

21/11/2025

MANES-L’OSSESSIONE SECURITARIA.pdf
L’OSSESSIONE SECURITARIA

di Vittorio Manes

L’editoriale del Direttore Vittorio Manes che aprirà il primo e secondo fascicolo 2024 della rivista. Il legislatore – non diversamente da quanto accaduto in passato sotto le più diverse maggioranze di governo, di ogni bandiera e colore politico – si propone di adottare un nuovo “pacchetto” di norme con il declamato intento di affrontare (presunte) esigenze di “sicurezza pubblica” anche ed anzitutto attraverso il “pugno duro” del diritto penale. E così ripropone questioni di metodo ormai antiche e logore, unite a originali scelte di merito che sollecitano nuove perplessità, che hanno indotto a dedicare a questo tema il focus di questo nuovo doppio fascicolo di Diritto di Difesa, ospitando alcune preoccupate riflessioni.

1. Nulla di nuovo sotto il sole: il legislatore – non diversamente da quanto accaduto in passato sotto le più diverse maggioranze di governo, di ogni bandiera e colore politico – si propone di adottare un nuovo “pacchetto” di norme con il declamato intento di affrontare (presunte) esigenze di “sicurezza pubblica” anche ed anzitutto attraverso il “pugno duro” del diritto penale. Con un messaggio simbolico che, ancora una volta, vorrebbe ostentare ai cittadini – e soprattutto agli elettori – la “scelta di campo” più muscolare, perentoria, marziale, contro forme vecchie e nuove di devianza e criminalità.

Al netto del fatto che le supposte, emergenziali necessità di intervento risultano smentite dalle statistiche – che convergono nell’indicare l’Italia come uno dei paesi più sicuri al mondo (con circa 300 omicidi l’anno, su una popolazione di 59 milioni di persone) –, questa ennesima iniezione di penalità prosegue un cammino ormai a senso unico, e conferma la pervicace scelta politica di declinare i problemi sociali sul solo paradigma della repressione e del carcere, in nome della sicurezza.

E così ripropone questioni di metodo ormai antiche e logore, unite a originali scelte di merito che sollecitano nuove perplessità, e che ci hanno indotto a dedicare il focus di questo nuovo fascicolo di Diritto di Difesa ad ospitare alcune preoccupate riflessioni.[1]

2. Sul piano del metodo, sappiamo bene quanto sia suadente – e carica di aspettative prodigiose – la tecno-definizione “pacchetto-sicurezza”: unisce in una formidabile endiadi la promessa di completezza tipica di ogni confezione “all inclusive” a quella utopia irrealizzabile nella “società del rischio” che è appunto la sicurezza della collettività. E “sicurezza”, nel lessico della politica e della comunicazione massmediatica, è una parola d’ordine – o una parola magica – al contempo ansiogena ed ansiolitica, e che qui si vorrebbe servire su un piatto d’argento, promettendo con un colpo di penna l’obiettivo rassicurante di una risposta pronta ed efficace ad ogni problema o irritazione sociale, quali che ne siano le cause, e soprattutto quali che siano le profilassi realmente opportune.

Dietro l’etichetta, in realtà, il rimedio-panacea è sempre lo stesso, ed anch’esso fa leva sul marketing delle emozioni: introdurre nuovi reati e/o elevare la severità delle sanzioni penali o della coercizione processuale, secondo la consueta logica del more of the same, che richiede di aumentare il dosaggio ad ogni ondata securitaria.

Non importa se l’allarme sia smentito dalle statistiche e dai dati reali, come già evidenziato, né che la pressione coercitiva sia già al suo apice, e neppure interessa il fatto che il pharmakon punitivo si sia già rivelato assolutamente incapace di contrastare – non diciamo estirpare – la patologia sociale che si vorrebbe colpire: contribuendo anzi subdolamente ad aumentare – in un circolo vizioso – i tassi di insicurezza percepita.[2]

L’illusione terapeutico-punitiva si alimenta e al contempo si appaga delle componenti simboliche della pena: come un cervo nella stagione della fertilità, lo Stato si impegna in una esibizione di forza ritualizzata, mima un combattimento a distanza, bramisce e brandisce lo strumento penale come autentica “reazione sostitutiva” rispetto ad un intervento concreto ed efficace che – sul piano delle politiche sociali – non è in grado di progettare, approntare e sostenere.

È facile quanto illusorio, in altri termini, agitare il vessillo delle pene e della coercizione punitiva, che dunque – dietro lo sfoggio muscolare di forza esibita a scopi placativi – altro non è se non una manifestazione di conclamata debolezza; ed è tanto comodo quanto surreale, poi, pensare di combattere un qualche fenomeno sociale o una delle cicliche emergenze introducendo un qualche nuovo reato o aumentano le pene già esistenti.

Alla base di questa evidente semplificazione vi è infatti una duplice finzione: da un lato si scommette ingenuamente sul fatto – del tutto indimostrato – che gli effetti normativamente attesi si realizzino concretamente; dall’altro si trascurano gli effetti collaterali che l’incriminazione o il sovradosaggio di pena e di coercizione processuale realmente producono, specie sui diritti fondamentali coinvolti e travolti dalla scelta legislativa.

Se infatti le leggi penali sono apparentemente “a costo zero” – visto che sono le uniche che, di regola, non abbisognano di copertura finanziaria – i costi sociali occulti si misurano nel conseguente aumento dei tassi di carcerazione e, prima e più in alto, si registrano sulla progressiva erosione degli spazi di libertà che esse implicano, sul saldo negativo nel bilancio tra autorità e diritti fondamentali e, in definitiva, sui fragili equilibri dello Stato di diritto.

Equilibri vertiginosi, e già molto precari, in un contesto di autentica overdose punitiva come quella che, da molto tempo, caratterizza l’esperienza italiana, dove la “pressione penale” è stata sempre in costante, irrefrenabile aumento, sino ai livelli parossistici raggiunti nell’era del “populismo penale”. Ed equilibri che, periodicamente, la lunga serie dei “pacchetti-sicurezza” – propinati sotto ogni stagione e bandiera politica alla strenua ricerca di consenso elettorale – contribuiscono a destabilizzare ulteriormente, somministrandoci un sedativo che finiamo con l’accettare con passività narcotica, e con desolante assuefazione.

3. Quanto al merito, è difficile negare la peculiare nota di “autoritarismo punitivo” che contrassegna molte tra le novità prospettate nel disegno di legge attualmente in discussione:[3] ne è prova l’impiego del variegato strumentario penale – nuovi reati o estensione di quelli già esistenti, pene più severe, misure di prevenzione – come mezzo di repressione del dissenso, in ogni sua forma (manifestazioni di piazza di gruppi pacifisti, ecologisti o in difesa dei migranti e dei diritti umani, sit in o blocchi stradali), a cui fa da contraltare un robusto aggravamento delle pene per forme di resistenza di qualsiasi tipo a pubblici ufficiali e forze di sicurezza, a cui si consente peraltro una maggiore possibilità di far uso delle armi anche senza licenza (e dunque anche fuori servizio, con l’unico effetto di incentivare la circolazione non controllata di armi private, con possibili ricadute conseguenziali “di rimbalzo” sull’incremento dei tassi di omicidio[4]).

Come dire: le libertà di riunione e di manifestazione del pensiero devono contrarsi di fronte al potere coercitivo del Leviatano, e lo stato di diritto ritrarsi al cospetto dell’avanzare dello stato di polizia.

Ancora, si ispessisce la repressione diretta o indiretta contro forme di devianza tipiche della marginalità sociale, specie se offensive della proprietà privata o pubblica: oltre agli interventi ispirati alla credenza nella deterrenza carceraria che ispirano le modifiche che hanno ad oggetto il reato di truffa (art. 640 c.p.) e di impiego di minori nell’accattonaggio (art. 600 octies c.p.), o alla nuova aggravante prevista per fatti di deturpamento e imbrattamento all’art. 639 c.p. (“se il fatto è commesso su beni mobili o immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche, con la finalità di ledere l’onore, il prestigio o il decoro dell’istituzione cui il bene appartiene”), basti pensare alla cornice edittale di pena che accompagnerà il nuovo delitto di occupazione arbitraria di immobile destinato ad abitazione altrui, la reclusione da 2 a 7 anni, pena analoga a quella prevista per l’omicidio colposo sul lavoro; o al DASPO urbano, con divieto di accesso a stazioni e aeroporti per soggetti condannati anche non definitivi o anche solo “denunciati” per delitti contro la persona o il patrimonio nei 5 anni precedenti.

Viene da chiedersi se il legislatore abbia minimamente considerato la “spirale punitiva” che si nasconde dietro queste forme di “prevenzione mascherata”, essendo la violazione del divieto accompagnata da precipue sanzioni penali che peraltro appaiono poco o nulla compatibili con la piena valorizzazione della presunzione di innocenza operata da un recente arresto della Corte costituzionale (sentenza n. 24 del 2025); e se abbia considerato quanto altre misure – come il divieto di vendere SIM a chi non ha il permesso di soggiorno sotto minaccia di una gravosa sanzione amministrativa – spingano verso l’ulteriore marginalizzazione di taluni soggetti, spingendoli sempre più verso il baratro della devianza.

Anche la disciplina all’interno del carcere viene irrigidita con vigorìa autoritaria: sino a punire anche la resistenza passiva quale condotta tipica nei nuovi delitti di rivolta in carcere e nei CPR, peraltro instradati sul più truce binario penitenziario che si deve all’art. 4 bis ord. pen., con una palese frizione rispetto ai principi di materialità ed offensività – se non con la stessa libertà di autodeterminazione individuale di chi si limiti a rifiutare il vitto o a non fare l’ora d’aria – che del resto viene ribadita anche quando si incrimina la detenzione di istruzioni per il compimento di atti di terrorismo, così anticipando la tutela penale alla soglia del mero sospetto.

Ma il disegno di legge non sembra fare sconti neppure al cospetto del principio di umanità della pena (art. 27, comma terzo, Cost.), visto che nell’intento di colpire le borseggiatrici ROM si elimina il rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena per le donne incinta o con figli di età inferiori ad un anno, rendendolo meramente facoltativo: poco importa se gli “effetti collaterali” della detenzione ricadranno sui soggetti più vulnerabili ed indifesi, pregiudicando la crescita psichica e motoria del bambino costringendolo in spazi angusti e caratterizzati da deprivazione sensoriale.

4. Ecco dunque il nuovo menù politico-criminale, con ricette della “tradizione” pur rivisitate in chiave autoritaria, con un più generoso dosaggio degli ingredienti di sempre e con una spolverata di Polizeirecht: oggi come un secolo fa – quando Vincenzo Manzini proponeva un analogo carnet[5] – si invoca più diritto penale, in ogni sua forma, più deterrenza mediante minaccia di pena – nonostante la conclamata fallacia su cui si basa l’ingenuo sillogismo –, e più carcere come unica e prioritaria risposta, quali che siano i destinatari diretti e indiretti degli “effetti collaterali” della pena custodiale, il tutto nell’esibito intento di fronteggiare problemi di sicurezza inconsistenti e con la recondita finalità di guadagnare consenso al cospetto degli elettori, a cui si propina la farmacopea punitiva anche come arma di distrazione di massa dai problemi reali.

Mentre in carcere i problemi reali esistono davvero, come ci ricordano i tassi di sovraffollamento medio superiori al 130% su scala nazionale, e come testimonia drammaticamente – dopo il tragico record dei 90 suicidi nell’anno passato – il ventesimo, lancinante suicidio a cui si è già arrivati nel corso di questo primo scorcio del 2025.

29/10/2025

“IL PUBBLICO MINISTERO, POTERE E DEMOCRAZIA. UN EQUILIBRIO NECESSARIO”.
La relazione del Vice Presidente del CSM Avv. Fabio Pinelli
Viviamo un’epoca di grandi trasformazioni della società, dal punto di vista sociale, culturale, demografico, economico e, non da ultimo, degli stessi meccanismi di formazione del consenso e del modo di fare politica.
Anche il diritto – che nella società si radica – è stato interessato da profondi mutamenti che, dagli anni ’90 del secolo scorso fino ad oggi, hanno toccato in modo radicale il processo penale e il ruolo degli attori di questo processo.
Ventuno magistrati uccisi da terrorismo e mafia, le conseguenze politiche delle inchieste sulle corruzioni nei primi anni Novanta, l’interesse nel mondo politico a utilizzare le inchieste penali per la lotta politica e del mondo giornalistico darne un connotato scandalistico, hanno consegnato ad una parte della magistratura il convincimento di potersi costituire come protettrice permanente della Repubblica e di dover conseguentemente svolgere una missione di pulizia morale del Paese.
Luciano Violante ha avuto modo di sottolineare come, a partire da quegli anni, si manifestò una sorta di entusiasmo punitivo di massa, sollecitato dagli spiriti animali dell’antipolitica: demagogie, populismi, sfiducia pregiudiziale in tutto ciò che fosse pubblico, beatificazione delle Procure, il processo e la pena come lavacri per l’intera società.
La comunicazione tv, specie quella delle reti commerciali, attivava l’entusiasmo punitivo mostrando gabbie, manette e cortei plaudenti ai PM e alla giustizia penale.
Questo convincimento fece ritenere a taluni magistrati che non dovessero limitarsi ad accertare eventuali responsabilità individuali, ma semmai essere titolari di un controllo diffuso di legalità, inteso come verifica preventiva che la legalità non fosse stata in ipotesi violata.
Ma attribuire al magistrato il controllo di legalità significa trasferire al potere giudiziario la sovranità propria del potere politico. Il controllo della legalità è, secondo i casi, compito della politica, della pubblica amministrazione e della polizia; compito del magistrato invece è, come abbiamo detto, l’accertamento delle responsabilità individuali.
Tutte le indagini penali, ricorda sempre Violante, anche quelle meno rilevanti, hanno un carattere totalizzante per la loro gravità simbolica: la superiorità infinita dell’inquirente rispetto all’inquisito, un nucleo etico, risalente all’antica confusione tra reato e peccato, il potere di stabilire il confine tra libertà e prigionia, la sacralizzazione delle vittime che chiedono, a volte in modo spettacolare, una giustizia modellata sulle proprie aspettative.
Nella parte della magistratura meno avvertita dei limiti costituzionali delle proprie funzioni, il clima di consenso dell’opinione pubblica e di annichilimento della politica generò l’idea di poter svolgere una funzione salvifica, sotto il grande ombrello (così grande da perderne i limiti e i confini) del Codice penale. Nella società cominciò a farsi strada l’idea che il magistrato potesse davvero sostituire il politico nel governo del Paese. I mezzi di comunicazione sfruttarono la popolarità delle inchieste, per farne argomento principe delle prime pagine e dei talk show. Nel mondo politico le inchieste cominciarono ad essere utilizzate nella lotta contro l’avversario. Attorno alla magistratura e alle sue indagini cominciò ad aggregarsi, verso la metà degli anni Novanta, una domanda di incidenza politica, che smascherasse le malefatte, vere o presunte, delle classi dirigenti. Questa domanda si radicò in parte della società, parte dei mezzi di comunicazione e parte dello stesso mondo politico.
Quello che accade dopo è frutto del radicamento di quella domanda.
La figura processuale che a seguito di tutto ciò si è modificata in questi anni è proprio quella del pubblico ministero.
Il pubblico ministero è diventato infatti un polo di attrazione.
Alle contingenze storiche, si è poi accompagnato un mutamento del modello strutturale del processo penale avvenuto con la Riforma Vassalli.
Questa Riforma, infatti, ha avuto certamente il pregio – almeno nell’intento del legislatore – di mettere al centro del processo penale il contraddittorio nella formazione della prova e la parità delle armi tra accusa e difesa, principi che sarebbero poi stati costituzionalizzati nel 1999 con la legge costituzionale sul “giusto processo” che ha riscritto l’art. 111 Cost.
Tuttavia, essa ha portato con sé anche l’idea di una metamorfosi del PM; una sorta di mutamento di specie del magistrato della pubblica accusa, con una visione del processo tendenzialmente come confronto di parti avversarie, che deve inevitabilmente sfociare in un risultato della contesa: la vittoria o la sconfitta. Nel processo come contesa vince il più bravo, non necessariamente chi ha ragione, e la verità storica degli accadimenti resta un attore non partecipante, la sussumibilità della condotta nella fattispecie tipica, una sfumatura interpretativa.
A questa progressivo mutamento di ruolo nel processo del pubblico ministero si è poi ulteriormente accompagnata la convergente crisi dell’obbligatorietà dell’azione penale, divenuta una vera e propria ipocrisia costituzionale, impraticabile nella concreta vita giudiziaria, che ha finito per nascondere le scelte discrezionali compiute dalla pubblica accusa su an e quando della persecuzione penale.
Il pubblico ministero ha iniziato ad essere avvertito come dominus incontrollato delle stesse politiche criminali del Paese ed a guardarsi con maggiore preoccupazione e diffidenza il potere assunto dalla sua figura.
La crisi reputazionale della politica ha iniziato ad interessare anche la magistratura; troppe volte, in certa magistratura è emersa la prevalenza della dimensione del potere, sulla dimensione del servizio e questo i cittadini lo hanno percepito.
Non è quindi un caso che oggi il pubblico ministero sia divenuto il vero e proprio punto di attrazione del dibattito sulla giustizia penale e che, come emerge dallo stesso titolo di questo Congresso, esso sia visto come l’oggetto della ricerca di un (ri)“equilibrio necessario” dei poteri nella struttura democratica dello Stato.
Una riflessione.
È inevitabile, per certi aspetti fisiologico, che su riforme della portata di quella in discussione, che impattano sulla stessa architettura costituzionale, si sviluppi una dialettica di opinioni contrapposte. Essa è assai utile per non deflettere dai fondamentali principi di autonomia e di indipendenza della magistratura, nella doverosa e contestuale comprensione, però, delle esigenze che la riforma intende perseguire: l’idea che la distinzione funzionale tra pubblico ministero e giudice debba trovare un corrispettivo anche sul piano di una distinzione ordinamentale, al fine di una più compiuta attuazione dei principi costituzionali di parità delle armi tra accusa e difesa e di terzietà del giudice.
Le ragioni storiche che ho sommariamente tratteggiato e che possono al più essere un contributo per ricostruire l’evolversi di certe dinamiche sociali, non devono però mai divenire motore di istanze rivendicative incarnate dai cittadini nei confronti della magistratura, in un clima che non dà merito del giusto riconoscimento morale e sociale, dell’enorme lavoro compiuto quotidianamente dai magistrati al servizio del Paese. La delegittimazione della magistratura mina alla radice la salute della nostra democrazia.
Tutti noi abbiamo avuto consapevolezza nel tempo, di quale disastro sociale abbia comportato la demolizione della politica, una sfiducia pregiudiziale in tutto ciò che fosse pubblico e contenesse la parola “politica”. L’invocazione alla necessità di aprire “il Parlamento come una scatoletta di tonno”. La polverizzazione dei partiti politici come luoghi di crescita, di condivisione di valori, di ideali, di prospettiva del mondo, di confronto per i giovani, è stato un enorme danno per la democrazia. Ha comportato una carenza di partecipazione dei cittadini alla vita delle comunità, ha aumentato il senso di sfiducia nelle Istituzioni, ha favorito una democrazia per delega e incentivato i leaderismi.
Il sottosegretario di stato alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, in occasione della inaugurazione dell’anno giudiziario nel distretto di Roma ha non solo puntualizzato che è in discussione una riforma della giustizia per i cittadini e non contro la magistratura, ma ha aperto al dialogo ed invitato la magistratura a non perdere l’opportunità di un confronto ancorché critico sui contenuti. La magistratura – mi permetto – accolga questo invito. Né va della salute della nostra democrazia, che ciascuno di noi ha il dovere di proteggere. Oggi il 60% della popolazione mondiale è guidata da governi non democratici. La democrazia non è scontata e non si trova in natura. E non esiste democrazia senza una magistratura libera, competente, autorevole, autonoma e indipendente.
L’avvocatura penale può avere una parte fondamentale soprattutto in questa fase, essere un interlocutore privilegiato nell’interesse del Paese, ponendosi così al centro del tavolo politico sulla giustizia.
L’importanza e la delicatezza dei valori costituzionali in gioco (autonomia e indipendenza della magistratura, da un lato, e giusto processo, parità delle armi e terzietà del giudice, dall’altro) comportano l’esigenza di evitare dunque reciproche chiusure emotive e irrazionali, mantenendo invece un atteggiamento di dialogo e di reciproca collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte, volto alla ricerca di un “necessario” equilibrio (come del resto ci ricorda lo stesso titolo congressuale: “equilibrio necessario”). Forse, sul versante politico, nella direzione del riequilibrio, potrebbe aiutare la discussione sulla possibile reintroduzione di una forma di immunità parlamentare, come del resto avevano pensato i nostri padri costituenti.
Mi rendo conto quanto sia divenuto difficile perseguire questo equilibrio in un clima attraversato da sempre più aspre tensioni, in cui il rifiuto del confronto e l’abbandono di occasioni di ascolto e dibattito è ormai sempre più spesso adottato dalla magistratura come forma di protesta.
Nella vita è facile parlare con chi la pensa come te. Il problema è l’opposto.
L’“equilibrio” deve essere ricercato non solo nei contenuti delle soluzioni riformiste, ma anche nella forma del dibattito su queste, nei limiti delle attribuzioni di ciascuno.
Da questo punto di vista, va altresì ricordato che sia alla magistratura, sia all’avvocatura spetta un “contributo di competenza”, non di “rappresentanza”, che è viceversa attribuito esclusivamente alla politica.
Un contributo di competenza in cui diventa essenziale anche la diversità di posizione processuale dell’avvocatura e della magistratura, in quanto consente – ove armonicamente articolata in dialogo – di fornire un quadro più completo dell’esperienza concreta del processo.
È a partire dall’esperienza concreta, infatti, che ogni intervento riformatore deve svilupparsi per essere realmente efficace.
La concentrazione del dibattito sulla sola “separazione delle carriere” rischia di dimenticare che la questione dell’architettura ordinamentale non esaurisce il problema da affrontare.
Quello che davvero è essenziale nella prospettiva di un miglioramento del servizio giustizia per i cittadini è per l’appunto il “ruolo” che si intende attribuire al pubblico ministero nella struttura processuale determinata dalla novella del 1999 sul “giusto processo”, alla luce del progetto riformatore.
C’è voluto molto tempo perché gli effetti di questo cambiamento fossero percepiti all’esterno, ma ormai i tempi sono divenuti maturi e questi cambiamenti portano ineludibilmente a un ripensamento dell’inquadramento istituzionale del pubblico ministero.
In effetti questo non può stupire: già nel 1991 Giovanni Falcone aveva affermato che “con il nuovo codice di procedura penale il pubblico ministero può essere soltanto “parte” ed è quindi connaturale al suo ruolo il coordinamento delle indagini e la raccolta degli elementi a sostegno dell’accusa con la collaborazione della polizia giudiziaria” con la conseguenza che “egli deve quindi adattarsi al suo nuovo ruolo di “non giudice” e trasformarsi in una sorta di avvocato della polizia. Sarà difficile ma bisognerà arrivarci” (v. G. Falcone – M. Padovani, Cose di cosa nostra, Milano, 1991, p. 164). Non credo sia auspicabile, nell’interesse dei cittadini, che il PM diventi un avvocato della Polizia.
Ma le frasi appena citate hanno un pregio indubbio: quello di lanciare una precisa e irretrattabile sfida intellettuale, ci chiamano a una più profonda riflessione su quale debba essere il ruolo del pubblico ministero nel nuovo contesto processuale “accusatorio”, nato dalla Riforma Vassalli.
Il processo accusatorio – quale esplicazione del giusto processo basato sul contradditorio nella formazione della prova, sulla parità delle armi e sulla terzietà del giudice – deve essere difeso come una conquista irrinunciabile di civiltà processuale.
E in questa difesa la riflessione sul ruolo del pubblico ministero nella formazione delle prove e nel suo rapporto con la difesa e con il giudice, diventa fondamentale.
Falcone se ne era accorto immediatamente dopo la Riforma Vassalli.
È dovuto invece passare molto più tempo perché questa esigenza diventasse generalizzata.
Ma ora ci siamo.
Non è detto che il pubblico ministero possa essere visto solo come un “avvocato della parte pubblica”, parte da trattare paritariamente con la difesa, ma sia semmai – come dice Bruti Liberati – sul modello francese, il primo gardien des libertes, la figura che si frappone tra la Polizia e il giudizio, rispetto anche alla pressione dell’opinione pubblica. Organo di “garanzia”, così enfatizzando il suo dovere – sempre più avvertito come inattuato nella pratica – di raccogliere anche le prove a favore dell’imputato.
Certo, nell’opera di ripensamento del ruolo del pubblico ministero, occorre fare attenzione a non caricare questa figura processuale di nuove funzioni che rischierebbero di ulteriormente allentarne il legame con il carattere “accusatorio” del processo in cui si inserisce.
Certamente, il pubblico ministero non può essere o divenire il difensore dei diritti sociali; poiché la magistratura – come dice il Procuratore Generale della Corte di Cassazione – non deve avere improprie finalità di redenzione sociale. I magistrati non devono indagare i fenomeni sociali, ancora Bruti Liberati, anche perché da lì il passaggio dal concorrente nel reato al “coinvolto”, persona “toccata indirettamente dall’indagine” (con tutto ciò che consegue sul piano del nuovo diritto della modernità tecnologica, la reputazione) il passo è breve. Ciò accrescerebbe il rischio di politicizzazione della magistratura e nuocerebbe alla salvaguardia di quell’“equilibrio necessario” tra istituzioni: tra chi detta le norme e chi le deve applicare.
Al contrario va accentuata la sua natura di “parte” d’accusa, più aderente alla concezione triadica del processo nella necessaria distinzione soggettiva – e non meramente funzionale – tra accusa, difesa e giudice.
Dunque, occorre non rinunciare a vedere il pubblico ministero nella fase iniziale del procedimento come “valutatore imparziale” della credibilità della notizia di reato per poi riconoscere, nella fase successiva all’esercizio dell’azione, che egli assume un ruolo d’“accusatore”, paritario (ma contrapposto) rispetto alla difesa.
Troppo spesso ci si dimentica infatti dell’importanza di quella che Cesare Musatti chiama la “legge psicologica dell’inerzia”, secondo la quale una volta adottato uno schema esplicativo della realtà si tende a sottovalutare le circostanze che lo smentiscono.
Così – come ci ricorda Glauco Giostra [Prima lezione sulla giustizia penale, p.64] – quando l’organo inquirente formula un’ipotesi per cercare la verità, sovente finisce per cercare non più la verità, ma la verità della sua ipotesi. Ha un’attenzione selettiva, una visione monoculare della realtà.
Forse questa la ragione profonda del fallimento pratico della disposizione processuale che vuole il pubblico ministero ricercare le prove a favore dell’indagato: un fallimento pratico che ha segnato profondamente un certo modo di interpretare il ruolo di pubblico ministero, nuocendo sull’autorevolezza dell’organo e sulla fiducia riscossa da questa figura nella percezione generale dei cittadini.
Peraltro, è opportuno riflettere altresì sulle possibili conseguenze indesiderate dell’accentuazione dei caratteri di mera “parte d’accusa” del pubblico ministero, anziché, come si dice con un ossimoro, di “parte imparziale”: ci si dovrebbe chiedere, infatti, quali sarebbero i residui margini di compatibilità di questa nuova visione del ruolo del pubblico ministero, con permanenza della previsione codicistica che lo obbliga a raccogliere anche le prove a discarico. Ed ancora, la sanzione processuale e disciplinare per l’eventuale mancata produzione (di occultamento non potrebbe più parlarsi) di eventuali elementi di prova raccolti a favore dell’imputato.
Diventa allora fondamentale che ogni sforzo riformatore e ogni contributo di scienza giuridica e di competenza professionale sia volto a costruire un sistema che, a fronte della congenita asimmetria strutturale del processo penale, attribuisca ad accusa e difesa equivalenti opportunità di influire sul convincimento giudiziale.
Ciò può avvenire solo riconoscendo all’accusato diritti per recuperare lo svantaggio iniziale nella formazione della prova, nella consapevolezza che il pubblico ministero, a un certo punto del procedimento, è divenuto irrimediabilmente “parte”.
Da qui, l’esigenza di un cambio di mentalità anche da parte del giudice che deve prendere le distanze da habitus interpretativi e valutativi che, in passato, hanno ad esempio contribuito al fallimento della riforma sulle investigazioni difensive. [Investigazioni difensive, rispetto alle quali, dovrebbe accompagnarsi una ulteriore riflessione da parte della stessa avvocatura sulla mancanza di autorevolezza da questa talvolta manifestata, forse per una non adeguata comprensione del diverso ruolo pubblico-istituzionale che l’avvocato assume nel frangente come pure è chiaramente desumibile dalle previsioni del codice deontologico in materia.]
Non si può infatti concentrare l’attenzione solamente sulla pubblica accusa, perché è dagli atteggiamenti interpretativi e valutativi del giudicante che dipendono le più importanti criticità in materia di misure cautelari, rispetto alle quali non pare naturale che faccia notizia, come accaduto anche recentemente, quando il giudice per le indagini preliminari non accoglie la richiesta del pubblico ministero.
Allo stesso modo è opportuno metabolizzare che proprio dagli atteggiamenti interpretativi e valutativi del giudice dipenderà la sorte dei rimedi che la Riforma Cartabia ha approntato sui passati difetti di filtro dell’udienza preliminare.
Condividiamo tutti insieme, politica, magistratura e avvocatura, la riflessione di una giustizia per i cittadini, di un diritto penale per i cittadini: quello che conta è la salvaguardia dello stato di diritto e la tutela dei loro diritti di libertà, non la supremazia della nostra o di altra visione.
Come dice Massimo Donini, “poteri divisi ma saperi condivisi”.
L’obiettivo è chiaro e riguarda ciascuno di noi: ignoranti quem portum petat nullus suus ventus est, non esiste alcun vento favorevole per chi non sa a quale porto vuole approdare (Seneca – lettera 71 a Lucilio).

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