Studio Legale avv. Giuseppe Abbadessa

Studio Legale avv. Giuseppe Abbadessa avvocato penalista cassazionista

17/02/2022

A supporto di tutti gli assistiti dello studio legale Giuseppe Abbadessa, si comunica che, le richieste potranno pervenire inviando un messaggio, in privato, a questa pagina dello studio, riportando i propri dati e recapiti, sarete contattati da un incaricato per il supporto richiesto, grazie

11/02/2022

Il giudice omette di valutare la rilevanza di una testimonianza: La sentenza va annullata con rinvio
Sentenze

Cassazione penale sez. II, 01/02/2022, (ud. 01/02/2022, dep. 07/02/2022), n.4188
La Suprema Corte, con la sentenza in argomento, ha affermato che la sentenza emessa dai giudici di merito deve essere annullata con rinvio nel caso di omessa valutazione di una prova testimoniale.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Presidente -
Dott. MANTOVANO Alfredo - Consigliere -
Dott. BORSELLINO Maria Daniela - Consigliere -
Dott. PAZIENZA Vittorio - Consigliere -
Dott. COSCIONI Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA sui ricorsi proposti da:
S.C., nato a (OMISSIS);
O.D., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
Fatto
1. Il difensore di S.C. e O.D. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 9/06/2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui gli imputati erano stati condannati per la ricettazione di una carriola in legno oggetto di furto ai danni di C.F..
1.1 Al riguardo il difensore osserva che la Corte di appello aveva accolto il motivo di appello relativo alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli imputati al maresciallo C. e da questi riferite in dibattimento, ma aveva totalmente omesso di considerare la testimonianza di R.M.R., che aveva dichiarato che la carriola presa dalla S. era quella che lei stessa aveva visto abbandonata in un campo.
Il difensore contesta poi l'elemento psicologico del reato e il fatto che gli imputati non avessero fornito alcuna giustificazione sul possesso della carriola, visto che gli stessi si trovavano in Australia per motivi di lavoro; a dimostrazione della mancanza dell'elemento soggettivo del reato, il difensore osserva che la carriola era stata esposta in giardino, ben visibile a tutti, e che la proprietà confinava con quella di C..
2. Il Procuratore Generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.
3. Il difensore depositava memoria con la quale insisteva per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

Diritto
1. Il ricorso è fondato.
1.1 La Corte di appello, dopo aver correttamente valutato che le dichiarazioni del maresciallo dei carabinieri non potevano essere utilizzate in quanto relative alle dichiarazioni rese dagli imputati e che quindi sussisteva violazione dell'art. 62 c.p.p., ha fondato la sua motivazione soltanto sul fatto che gli imputati erano rimasti assenti nel processo, non fornendo giustificazioni sul possesso da parte loro della carriola oggetto di furto, ritenendo così dimostrato anche l'elemento soggettivo del reato; nessun accenno nella motivazione vi è però alla teste R., menzionata nell'atto di appello come la persona che avrebbe confermato la tesi difensiva secondo la quale la S. avrebbe trovato la carriola in un terreno limitrofo, tesi che potrebbe incidere sulla sussistenza dell'elemento soggettivo.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata sul punto, affinché la Corte di appello possa motivare sulla rilevanza o meno della testimonianza di R.M.R..

PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022.

05/12/2021

Non sempre costituisce reato l’offesa su Facebook, la cassazione con la sentenza n. 44662/2021 del 2 dicembre ribalta la sentenza di condanna e fissa il discrimine tra l’ingiuria e la diffamazione via social.
Cassazione: non è diffamazione l’offesa su Facebook se il destinatario è online
Non sempre costituisce reato l’offesa su Facebook; la cassazione, con la sentenza n. 44662/2021 del 2 dicembre 2021, ribalta la sentenza di condanna e fissa il discrimine tra l’ingiuria e la diffamazione via social.

La cassazione ha annullato la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Catanzaro sul rilievo che: “la qualificazione del fatto è da ritenersi come ingiuria e non come diffamazione” rimarcando la circostanza della partecipazione della persona offesa alla conversazione via chat tramite bacheca Facebook.


Diffamazione: il fatto esaminato dalla Suprema Corte
Il 10 febbraio del 2020 la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza di condanna di IP sia ai fini penali e sia civili per aver diffamato NM. La condotta è consistita nel pubblicare su una chat intrattenuta con NM e con altri sulla bacheca Facebook del Movimento 5 Stelle dei commenti sulla parte civile del tenore: “Sei un vero pezzo di m***a come pochi ... Questo per farvi capire di che pezzo di m***a ecc. ecc.”.

La Cassazione, sezione V, con la decisione n. 44662/2021 ha annullato la sentenza di condanna sul rilievo che la condotta in contestazione deve essere riqualificata in ingiuria e non è diffamazione.


Ingiuria e diffamazione via social: la linea di confine tra reato e non reato
Il primo comma del previgente art. 594 cod. pen., puniva “chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente”. Il secondo comma assoggettava alla stessa sanzione l'offesa dell'onore o del decoro arrecata “a distanza” ossia con comunicazione telegrafica o telefonica o con scritti e disegni diretti alla persona offesa.

Il quarto comma contemplava, infine, un'aggravante nel caso in cui l'offesa fosse commessa in presenza di più persone. Tale aggravante, che presupponeva la presenza di più persone oltre l'offeso, non era riferibile all'ipotesi di ingiuria a distanza, considerata nel ricordato comma secondo dell'art.594.

La norma incriminatrice è stata abrogata per effetto del d. Igs. n. 7 del 2016. Essa, tuttavia, continua a fornire un necessario parametro di riferimento nella tipizzazione del delitto di diffamazione alla luce del successivo art. 595 cod. pen., che tuttora punisce: “Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione”.

Ponendo a raffronto il dettato delle norme si ottiene che: - l'offesa diretta a una persona presente costituisce sempre ingiuria, anche se sono presenti altre persone; - l'offesa diretta a una persona "distante" costituisce ingiuria solo quando la comunicazione offensiva avviene, esclusivamente, tra autore e destinatario; se la comunicazione "a distanza" è indirizzata ad altre persone oltre all'offeso, si configura il reato di diffamazione; - l'offesa riguardante un assente comunicata ad almeno due persone (presenti o distanti), integra sempre la diffamazione.

La Corte di cassazione ha affermato, ripetutamente, che la missiva a contenuto diffamatorio diretta all'offeso e ad altri destinatari (almeno due) configura il reato di diffamazione, stante la non contestualità del recepimento delle offese (Sez. 5, n. 18919 del 15 marzo 2016, Laganà, Rv. 266827; Sez. 5, n. 44980 del 16 ottobre 2012, Nastro, Rv. 254044); a seguito dell'abolizione del reato di ingiuria, finisce per confluire nel medesimo orientamento anche quello più tradizionale che ravvisava, in dette comunicazioni, oltre al reato di diffamazione (indubbiamente sussistente) anche, e in concorso con esso, il reato di ingiuria, ora depenalizzato (tra le altre Sez. 5, n. 48651 del 22 ottobre 2009, Nascé, Rv. 245827; Sez. 5, n. 12160 del 4 febbraio 2002, Gaspari, Rv. 221252).

È la nozione di “presenza” dell'offeso ad assurgere a criterio distintivo e tale concetto implica necessariamente la presenza fisica, in unità di tempo e di luogo, di offeso e spettatori ovvero una situazione ad essa sostanzialmente equiparabile realizzata con l'ausilio dei moderni sistemi tecnologici (call-conference, audioconferenza o videoconferenza (Sez. 5, n. 34484 del 06/07/2018, Badalotti, non massimata).

L'evoluzione dei mezzi di comunicazione potrebbe ingenerare confusione circa le nozioni di "presenza" e "distanza", imponendo una riflessione ulteriore.

I numerosi applicativi attualmente in uso per la comunicazione tra persone fisicamente distanti non modificano, nella sostanza, la linea di discrimine tra le due figure come sopra tracciata, dovendo porsi solo una particolare attenzione alle caratteristiche specifiche del programma e alle funzioni utilizzate nel caso concreto.

Molti programmi mettono a disposizione degli utenti una variegata gamma di servizi: messaggistica istantanea (scritta o vocale), videochiamata, chiamate cd. "VoIP" (conversazione telefonica effettuate sfruttando la connessione internet).

Sono state sviluppate diverse piattaforme per convocare riunioni a distanza tra un numero, anche rilevante, di persone presenti virtualmente. Le medesime piattaforme permettono di scrivere, durante la riunione, messaggi diretti a tutti i partecipanti, ovvero a uno o ad alcuni di essi. Per tale ragione il mero riferimento a una definizione generica (chat, cali) o alla denominazione commerciale del programma è, di per sé, privo di significato e foriero di equivoci, laddove non accompagnato dalla indicazione delle caratteristiche precise dello strumento di comunicazione impiegato nel caso specifico.

Come detto, rimane fermo il criterio discretivo della "presenza", anche se "virtuale", dell'offeso; occorre dunque ricostruire sempre l'accaduto, caso per caso: se l'offesa viene profferita nel corso di una riunione "a distanza" (o "da remoto"), tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l'offeso, ricorrerà l'ipotesi della ingiuria commessa alla presenza di più persone (fatto depenalizzato).

È questo, ad esempio, il caso deciso da Sez. 5, n. 10905 del 25/02/2020, Sala, Rv. 278742, che ha qualificato come ingiuria l'offesa pronunciata nel corso di un incontro tra più persone, compreso l'offeso, presenti contestualmente, anche se virtualmente, sulla piattaforma Google Hangouts.

Di contro, laddove vengano in rilievo comunicazioni (scritte o vocali), indirizzate all'offeso e ad altre persone non contestualmente "presenti" (in accezione estesa alla presenza "virtuale" o "da remoto"), ricorreranno i presupposti della diffamazione.

20/10/2021

Tribunale di Milano, Quinta Sezione Penale, 13 ottobre 2021 (ud. 22 settembre 2021), n. 9221 Giudice dott.ssa Anna Messina In

08/10/2021

Spaccio di modestissimo quantitativo di sostanza ceduta, pari a 0,3 grammi lordi, pari a 0,124 grammi netti): per escludere la causa di non punibilità del fatto di speciale tenuità va fatta motivazione specifica.

18/09/2021

▼SUL “NE BIS IN IDEM”
16 settembre 2021
La Corte di Cassazione precisa la nozione di “medesimo fatto” nei reati permanenti e la conseguente efficacia preclusiva dell’archiviazione.
Con la sentenza che si annota (Cass. pen.,sez. V, ud. 15 luglio 2021 - dep. 2 settembre 2021, n. 32767 al link), i Giudici di legittimità hanno precisato la nozione di medesimo fatto rispetto ad un reato associativo, già oggetto di precedente contestazione.
Al fine di una migliore intelligenza di quanto si dirà infra, appare opportuno premettere che la Corte era adita, con due distinti ricorsi, dai difensori di un imprenditore assoggettato a misura cautelare con l’accusa di aver fatto parte di un’associazione camorristica. Entrambe le impugnazioni prospettavano che in altro procedimento, oggetto di archiviazione e per il quale non era intervenuta alcuna autorizzazione ex art. 414 c.p.p., era già stata contestata al detenuto la condotta di partecipazione al medesimo raggruppamento camorristico e per il medesimo arco temporale.
La questione, già dedotta innanzi al Tribunale del riesame di Napoli, era stata respinta dai Giudici territoriali, sul rilievo che i fatti materiali contestati erano differenti. Per quel che si coglie dalla sentenza, i Giudici campani avevano rilevato che mentre nel procedimento archiviato la condotta associativa si risolveva nella collaborazione prestata dall'indagato al trasferimento di una somma di danaro da Caserta a Milano per consentire un'operazione immobiliare di matrice mafiosa, nell'attuale contestazione, invece, veniva in rilievo l'attività di partecipazione ad un sistema criminale-affaristico per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti nell'ambito del ciclo integrato delle acque di competenza regionale. Ricorreva in sintesi una diversità fattuale della partecipazione associativa.
La Corte di legittimità ha tuttavia accolto i ricorsi, rilevando che:
1) la prospettiva ermeneutica seguita dal Tribunale del Riesame non è esatta anzitutto su di un piano sostanziale. Infatti il Collegio ha ritenuto che nel caso di procedimento per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p., al fine di escludere la medesimezza del fatto, non rilevano, dal punto di vista del soggetto partecipe, eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli) e ciò poiché essi rappresentano soltanto . In altri termini il Tribunale cautelare ha sovrapposto elementi di prova con elementi costitutivi del reato;
2) data questa prospettiva, risulta >, con conseguente improcedibilità del reato contestato, per il quale non è intervenuto il provvedimento di riapertura delle indagini;
4) ne consegue che, in caso di reato permanente o abituale (Sez. 5, n. 23682 del 30/4/2021, F., Rv. 281408), il decreto di archiviazione, non seguito dal provvedimento ex art. 414 c.p.p., preclude la contestazione all'indagato, in un nuovo procedimento, di condotte poste in essere nel periodo coperto dall'archiviazione (cfr. Sez. 2, n. 5276 del 15/1/2019, Davì, Rv. 274890). Viceversa, nelle medesime ipotesi di reato permanente, l'archiviazione non seguita dalla autorizzazione alla riapertura delle indagini non preclude lo svolgimento di nuove investigazioni in merito al medesimo illecito con riferimento ai comportamenti successivi a quelli oggetto del provvedimento di archiviazione, con eventuale applicazione di una misura cautelare per tali fatti ulteriori, ovvero con esercizio dell'azione penale;
5) consegue altresì con specifico riguardo alla inutilizzabilità delle risultanze investigative, che .

15/09/2021


08 luglio 2021
Indicazioni sul calcolo della prescrizione in caso di recidiva qualificata

La Corte regolatrice ha ribadito un precedente del 2019 (Sez. 5, n. 44099 del 24/09/2019), a mente del quale il termine ordinario di prescrizione, lì dove sia stata contestata ed applicata una recidiva qualificata, è pari al massimo edittale aumentato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto dell’art. 99, con il limite, però, fissato dall’art. 99 c.p., comma 6. Ne deriva che l'AUMENTO sul termine ordinario di estinzione del reato, per effetto della recidiva, NON può superare il cumulo delle pene precedentemente irrogato (sentenza al link).

In forza di tali principi, nel caso sottoposto allo scrutinio di legittimità nel 2019, il termine ordinario di prescrizione per il reato di bancarotta nei confronti di un imputato, cui era stata applicata la recidiva specifica, è stato calcolato in anni 12, poiché la pena comminata per il precedente delitto era pari ad anni due.

In sintesi: in caso di recidiva qualificata per determinarsi il termine ordinario di prescrizione deve aversi riguardo al cumulo delle pene antecedentemente comminate, non oltre la metà del massimo della pena edittale o non oltre 2/3, nei casi di recidiva reiterata.

Diversamente la Corte ha ritenuto NON condivisibile - alla stregua del tenore letterale dell’art. 157 c.p., comma 2, e art. 161 c.p., comma 2, - l'avviso di Sez. 6, n. 47269 del 09/09/2015, Fallani, Rv. 26551801, secondo cui in ossequio al principio del ne bis in idem sostanziale, la recidiva non può contemporaneamente operare sia sul termine ordinario di prescrizione ex art. 157 c.p., comma 2, che su quello prorogato, ai sensi dell’art. 161 c.p., comma 2.

Ne consegue che individuato il termine ordinario di prescrizione, secondo la regola prima descritta, gli atti interruttivi comporteranno un aumento per la recidiva, a seconda della tipologia, della metà o di due terzi.

15/09/2021

[a cura di Lorenzo Roccatagliata] Corte di Giustizia UE, Seconda Sezione, Sentenza 2 settembre 2021, causa C-790/19 Con la sentenza in

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