21/12/2020
Spesso capita, nella veste di mediatore, di ricevere nella stanza della mediazione l’amministratore del condominio e il legale, i quali vorrebbero svolgere il primo incontro in assenza della delibera condominiale che conferisca mandato quantomeno all’amministratore del condominio.
E’ alquanto interessante un intervento in materia della Corte di Cassazione che con ordinanza n. 10846 dell’ 8.06.2020 ha staruito che “la lettera dell’art. 71 quater, comma 3, disp. Att. c.c. porta a concludere, che la condizione di procedibilita’ delle controversie in materia di condominio non possa dirsi realizzata, allorché, come avvenuto nel caso in esame, all’incontro davanti al mediatore l’amministratore partecipi sprovvisto della previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’art. 1136, comma 2 c.c., non essendo in tal caso “possibile” iniziare la procedura di mediazione e procedere con lo svolgimento della stessa.”.......omissis... Pur in relazione alle cause inerenti all’ambito della rappresentanza istituzionale dell’amministratore, questi non può partecipare alle attività di mediazione privo della delibera dell’assemblea, in quanto l’amministratore, senza apposito mandato conferitogli con la maggioranza di cui all’art. 1136, comma 2, è altrimenti comunque sprovvisto del potere di disporre dei diritti sostanziali che sono rimessi alla mediazione, e, dunque, privo del potere occorrente per la soluzione della controversia.
I riflessi della pronuncia, alla cui lettura integrale si rimanda, non sono di poco conto, perché, per esempio, se il condominio istante introduce la mediazione, senza l’autorizzazione assembleare e la mediazione dovesse risultare negativa al primo incontro, la domanda giudiziale sarebbe improcedibile.