Studio legale Avv. Irrera Gaetano

Studio legale Avv. Irrera Gaetano Studio legale Avv. Irrera Gaetano patrocinante in cassazione. Assistenza Civilistica previdenziale e non solo. Lo Studio Legale Irrera avv.

Gaetano esercita la professione forense da ormai molti anni nel campo del diritto civile operando con grande serietà e competenza in tutti i settori della tutela giuridica. Da sempre garantiamo ai nostri clienti professionalità, serietà ed efficienza, considerando il rapporto personale e diretto un elemento imprescindibile nel nostro lavoro. Il nostro punto di forza consiste nel riuscire a garanti

re efficienza e risultati concreti ad ogni nostro cliente. Possiamo infatti vantare una serie di successi e soddisfazioni per la nostra clientela. L'esperienza e la professionalità maturate, ci permettono di prestare egualmente consulenza ed assistenza sia a privati che ad aziende. Studio Legale dotato di elevata professionalità ed esperienza svolge attività di consulenza ed assistenza sia giudiziale che stragiudiziale in vari settori del diritto.

18/04/2022

Il Covid al pari di un infortunio è fortuito, violento ed esterno, la compagnia deve quindi pagare la somma prevista dalla polizza infortuni in caso morte

Eppur si muove.. in attesa del parere della consulta..
18/03/2022

Eppur si muove.. in attesa del parere della consulta..

Il tribunale di Catania rimette alla Corte Costituzionale la normativa che sospende dal lavoro e dalla retribuzione chi non adempie l'obbligo vaccinale Covid

Riscattare gli anni del corso di studi universitari per anticipare il pensionamento.. quanto costa e a quali condizioni....
24/11/2021

Riscattare gli anni del corso di studi universitari per anticipare il pensionamento.. quanto costa e a quali condizioni..

Anticipare la pensione per sfruttare Quota 102 e Opzione donna nel 2022, ma anche iniziare a garantirsi qualche anno di contributi per la previdenza futura. Il riscatto agevolato della laurea...

01/11/2021

La Corte di Cassazione chiarisce che l'osservanza delle linee guida non esclude la colpevolezza se le stesse non risultano adeguate al caso concreto

25/10/2021

𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐬𝐞𝐳. 𝐈𝐈𝐈 - 𝟐𝟎/𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟏, 𝐧. 𝟕𝟎𝟒𝟓

COVID -19: legittimo l'obbligo vaccinale per il personale sanitario
In fase emergenziale, di fronte al bisogno pressante, drammatico, indifferibile di tutelare la salute pubblica contro il dilagare del contagio, il principio di precauzione, che trova applicazione anche in ambito sanitario, opera in modo inverso rispetto all'ordinario e, per così dire, controintuitivo, perché richiede al decisore pubblico di consentire o, addirittura, imporre l'utilizzo di terapie che, pur sulla base di dati non completi (come è nella procedura di autorizzazione condizionata, che però ha seguito - va ribadito - tutte le quattro fasi della sperimentazione richieste dalla procedura di autorizzazione), assicurino più benefici che rischi, in quanto il potenziale rischio di un evento avverso per un singolo individuo, con l'utilizzo di quel farmaco, è di gran lunga inferiore del reale nocumento per una intera società, senza l'utilizzo di quel farmaco. La vaccinazione obbligatoria selettiva introdotta dall'art. 4 d.l. n. 44 del 2021 per il personale medico e, più in generale, di interesse sanitario risponde ad una chiara finalità di tutela non solo - e anzitutto - di questo personale sui luoghi di lavoro e, dunque, a beneficio della persona, secondo il già richiamato principio personalista, ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, secondo il pure richiamato principio di solidarietà, che anima anch'esso la Costituzione, e più in particolare delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili (per l'esistenza di pregresse morbilità, anche gravi, come i tumori o le cardiopatie, o per l'avanzato stato di età), che sono bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per questo sono di frequente o di continuo a contatto con il personale sanitario o sociosanitario nei luoghi di cura e assistenza. La ratio di questa specifica previsione si rinviene non solo nelle premesse del d.l. n. 44 del 2021, laddove si evidenzia «la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette al contenimento dell'epidemia e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica, con riferimento soprattutto alle categorie più fragili, anche alla luce dei dati e delle conoscenze medico -scientifiche acquisite per fronteggiare l'epidemia da COVID-19 e degli impegni assunti, anche in sede internazionale, in termini di profilassi e di copertura vaccinale», ma nello stesso testo normativo dell'art. 4, quando nel comma 4 richiama espressamente il «fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza» o precisa ancora, nel comma 6, che «l'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2». Nel bilanciamento tra i due valori, quello dell'autodeterminazione individuale e quello della tutela della salute pubblica, compiuto dal legislatore con la previsione dell'obbligo vaccinale nei confronti del solo personale sanitario, non vi è dunque legittimo spazio né diritto di cittadinanza in questa fase di emergenza contro il virus Sars-CoV 2 per la c.d. esitazione vaccinale.

Fonte:

Diritto & Giustizia 2021, 21 ottobre

25/03/2021

Per il Tribunale di Belluno prevale il dovere del datore a tutelare la salute dei dipendenti rispetto alla libertà dei lavoratori di rifiutare il vaccino

𝐆𝐥𝐢 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐬𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐫𝐢𝐟𝐢𝐮𝐭𝐚𝐧𝐨 𝐢𝐥 𝐯𝐚𝐜𝐜𝐢𝐧𝐨 𝐞 𝐩𝐨𝐢 𝐬𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐠𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐢𝐥 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝 𝟏𝟗 𝐡𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥'𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢...
02/03/2021

𝐆𝐥𝐢 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐬𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐫𝐢𝐟𝐢𝐮𝐭𝐚𝐧𝐨 𝐢𝐥 𝐯𝐚𝐜𝐜𝐢𝐧𝐨 𝐞 𝐩𝐨𝐢 𝐬𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐠𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐢𝐥 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝 𝟏𝟗 𝐡𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥'𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐨 𝐬𝐮𝐥 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐬𝐞 𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐠𝐢𝐨 𝐫𝐢𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚 𝐢𝐧 𝐨𝐜𝐜𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨.

Se il contagio è avvenuto in occasione di lavoro. Emerge dalla lettera inviata dall'Inail alla direzione regionale della Liguria sul caso degli infermieri che avevano rifiutato di vaccinarsi e poi si erano contagiati (ANSA)

𝐂𝐨𝐝𝐚𝐜𝐨𝐧𝐬: 𝐢𝐧 𝐚𝐬𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐝𝐚𝐭𝐢 𝐬𝐮𝐢 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐝𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐚 𝐥𝐮𝐧𝐠𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐯𝐚𝐜𝐜𝐢𝐧𝐨 𝐚𝐧𝐭𝐢-𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝 𝐢𝐥 𝐦𝐨𝐝𝐮𝐥𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐧𝐬𝐨 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭...
12/01/2021

𝐂𝐨𝐝𝐚𝐜𝐨𝐧𝐬: 𝐢𝐧 𝐚𝐬𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐝𝐚𝐭𝐢 𝐬𝐮𝐢 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐝𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐚 𝐥𝐮𝐧𝐠𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐯𝐚𝐜𝐜𝐢𝐧𝐨 𝐚𝐧𝐭𝐢-𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝 𝐢𝐥 𝐦𝐨𝐝𝐮𝐥𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐧𝐬𝐨 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐨 𝐞̀ 𝐧𝐮𝐥𝐥𝐨
https://www.studiocataldi.it/articoli/40751-vaccino-covid-codacons-clausole-vessatorie-nel-modulo-del-consenso.asp?fbclid=IwAR1Ml29EkPemqZwTr3vIn-RHESxEe1cK9ypE6G31NYrfYV8Ng9tpXcv3w0E

Insorge il Codacons: in assenza di dati sui possibili danni a lunga distanza del vaccino anti-Covid il modulo del consenso informato è nullo

09/12/2020

*𝐌𝐄𝐒𝐒𝐈𝐍𝐀𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐙𝐈 𝐁𝐄𝐍𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐄 𝐒.𝐏.𝐀. 𝐂𝐎𝐍𝐃𝐀𝐍𝐍𝐀𝐓𝐀 𝐀𝐋 𝐑𝐄𝐈𝐍𝐒𝐄𝐑𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐈𝐍 𝐆𝐑𝐀𝐃𝐔𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 𝐃𝐄𝐈 𝐋𝐀𝐕𝐎𝐑𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈 𝐈𝐋𝐋𝐄𝐆𝐈𝐓𝐓𝐈𝐌𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐄𝐒𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈*

Il Tribunale di Messina – Sezione Lavoro, con ordinanze del 30/11/2020 e dell’1/12/2020, ha accolto i ricorsi d’urgenza presentati dal nostro Studio avverso l’esclusione di alcuni lavoratori dalla graduatoria stilata in esito al concorso bandito per l’assunzione di n. 100 operatori ecologici, decisa da Messinaservizi Bene Comune S.p.A. per difetto del requisito “di non avere riportato condanne penali o di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. o di non essere parte di procedimenti penali in corso”.
Il Giudice del Lavoro, condividendo i motivi di diritto da noi esposti, frutto di un complesso studio di norme appartenenti a diversi rami del diritto (costituzionale, amministrativo, lavoro e penale), ha ritenuto illegittima l’esclusione dalla suddetta graduatoria operata da Messinaservizi Bene Comune S.p.A. - società in house providing- poiché contraria a principi fondamentali costituzionalmente riconosciuti, quali quelli del reinserimento sociale del condannato (art. 27 Cost.), di eguaglianza e di pari dignità sociale (artt. 2 e 3 Cost.), nonché, con riferimento a quelli vigenti in ambito amministrativo, ai principi del buon andamento ed imparzialità della P.A. (art. 97 Cost. e art. 1 L. n. 241/1990).
Secondo il Giudice del Lavoro di Messina, infatti, la condanna penale non può impedire l’accesso a posti di lavoro pubblico e/o privato laddove, come nella fattispecie, sono state comminate sanzioni di lieve entità e con il riconoscimento del beneficio della pena condizionalmente sospesa (art. 166 c.p.).

In conclusione, quindi, la violazione dei principi sopra illustrati ha comportato per i candidati esclusi il riconoscimento giudiziale della intervenuta lesione del diritto ad aspirare ad una maggiore realizzazione personale in condizioni di pari opportunità e, conseguentemente, la condanna di Messinaservizi Bene Comune S.p.A. al loro reintegramento nella graduatoria.
Dott.ssa Georgia Campo

Indirizzo

Via San Sebastiano 19
Messina

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