03/09/2026
⚖️ CASA FAMILIARE E FIGLIO MAGGIORENNE CON DISABILITÀ: I LIMITI DELL’ASSEGNAZIONE
Con l’ordinanza 2 agosto 2026, n. 24382, la Corte di Cassazione, Sez. III Civile, torna sul tema dell’assegnazione della casa familiare in presenza di un figlio maggiorenne con disabilità.
Il punto centrale è che la condizione di disabilità, di per sé, non attribuisce al figlio un autonomo diritto al godimento della casa familiare.
L’assegnazione prevista dall’art. 337-sexies c.c. è infatti funzionale alla tutela della prole e deve essere valutata alla luce dei presupposti stabiliti dalla legge.
Nel caso del figlio maggiorenne, assume quindi rilievo l’accertamento della situazione concreta, con particolare riferimento alle condizioni di non autosufficienza e agli ulteriori requisiti richiesti dalla disciplina applicabile.
La Corte richiama, inoltre, la necessità di distinguere la generica condizione di disabilità dalla situazione di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della L. 104/1992.
🔎 Il dato giuridicamente rilevante è, dunque, la concreta situazione del figlio e il titolo che legittima il godimento dell’immobile.
Ne consegue che, venuti meno i presupposti dell’assegnazione della casa familiare, la permanenza del figlio nell’immobile non può fondarsi sulla sola condizione di disabilità, in assenza di un autonomo titolo giuridico.
Una pronuncia che richiama l’attenzione su una distinzione essenziale: assegnazione della casa familiare e diritto autonomo di godimento dell’immobile sono istituti differenti.
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Cass. civ., Sez. III, ord. 2 agosto 2026, n. 24382