07/02/2022
REGIME DI CAPITALIZZAZIONE NON INDICATO IN CONTRATTO – TASSO INDETERMINATO
Dopo il tribunale di Cremona, anche quello di Vicenza con la Sentenza n. 170/2022 pubblicata il 03/02/2022 conferma il principio secondo il quale se il regime di capitalizzazione degli interessi (semplice o composto) non viene indicato nel contratto di mutuo, il tasso indicato nello stesso è indeterminato.
Ne consegue l’applicazione del tasso minimo dei Bot nei dodici mesi antecedenti la stipula del contratto, con la restituzione in capo al correntista di tutti gli interessi pagati in eccedenza; allo stesso modo, l’istituto di credito dovrà riformulare il piano di ammortamento applicando la capitalizzazione semplice, in luogo di quella composta, con un grande vantaggio economico per il correntista.
Finalmente, quanto sostenuto da tempo, comincia a prendere forma anche nei tribunali.
Il regime di capitalizzazione composta, infatti, indipendentemente se calcolato su un mutuo con piano di ammortamento alla francese o all’italiana, comporta indubbiamente un costo maggiore per il mutuatario, che va indicato in contratto.
Questo non avviene! Pertanto, a dispetto di quanto stabilito dall’art. 1346 c.c. che stabilisce che il tasso di interesse, essendo uno degli elementi essenziali del contratto, deve essere, “determinato o determinabile”., lo stesso risulta indeterminato.
Se hai stipulato un mutuo ipotecario, fallo controllare. Potresti scoprire che anche nel tuo contratto si palesa la criticità di cui sopra e che avresti diritto alla restituzione di buona parte degli interessi pagati.
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