08/01/2019
IL GIUDIZIO DI AFFIDABILITA' PER IL RILASCIO DI UNA LICENZA DI PORTO DI FUCILE AD USO TIRO A VOLO.
Bisogna opportunamente premettere che il contesto ordinamentale è indubbiamente orientato al generale principio che vieta il porto d’armi in assenza di giustificati motivi, la cui valutazione è affidata esclusivamente all’Autorità di Pubblica Sicurezza che dispone, nella valutazione comparativa degli interessi in gioco, di un’amplissima discrezionalità.
Tuttavia, la discrezionalità riconosciuta alla P.A. nel concedere, oppure negare, la richiesta di ottenere una particolare licenza come quella del porto di fucile ad uso tiro a volo, non può, in alcun modo, prescindere dai principi normativi legati alla legislazione italiana ed europea, i quali fissano inderogabilmente i paletti entro cui detta discrezionalità possa essere attuata in modo legittimo.
E’ risaputo, infatti, che l’art. 1 della Legge 241/1990 prevede espressamente che: “L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonchè dai principi dell'ordinamento comunitario”.
La concretizzazione del principio su esposto, si formalizza in forza di quanto sancito al successivo art. 3, comma 1, della medesima Legge, con il quale si afferma che: “Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”.
Ma per meglio comprendere la portata cognitiva delle norme citate, la cui interpretazione, anche la più restrittiva, non può che condurre alla determinazione di precisi criteri entro i quali la P.A. possa e debba esercitare il proprio potere discrezionale nella valutazione di un diritto soggettivo, non ci si può esimere dal ricondursi a più alti principi così come sanciti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e più precisamente nel Diritto ad una Buona Amministrazione.
E `assai noto che l’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea disciplina il Diritto citato al paragrafo che precede, in modo chiaro ed inequivocabile, ovvero: “ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole”.
Anzitutto, quindi, il diritto ad una buona amministrazione si concreta nel requisito dell’imparzialità ovvero nell’obbligo dell’istituzione competente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie attraverso l’esame di tutti gli elementi di fatto e di diritto dispo-nibili al momento dell’adozione dell’atto, al fine di giungere ad una decisione che venga assunta con tutta la diligenza richiesta.
Lo scrivente, conosce perfettamente l’orientamento giurisprudenziale secondo cui al fine di poter esprimere un giudizio di affidabilità per il rilascio di un porto di fucile, l’autorità amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli Artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., può valorizzare, nella loro oggettività, non solo fattispecie delittuose in senso codicistico, ma anche vicende e situazioni personali del soggetto interessato, che pur non assumendo rilevanza penale, siano indice di pericolosità o di inaffidabilità all’uso e alla detenzione di armi da fuoco.
Posto quanto sopra, non è stato ravvisato alcun orientamento, principio o semplice indicazione resa dai TAR o dal Consiglio di Stato, che lasciasse un margine valutativo discrezionale tanto ampio a Questori o Prefetti, dal prescindere da criteri certi nell’esercizio della valutazione, i quali devono inderogabilmente basarsi su fatti oggettivamente concreti e non su variopinti calcoli probabilistici, utilizzabili in ambiti certamente diversi da quelli giuridici.
Infatti, è del tutto precipuo che in materia di licenze di pubblica sicurezza, i requisiti attitudinali o di affidabilità dei richiedenti devono sempre ricavarsi da condotte e mai da presunzioni; dette condotte, stricto sensu, devono essere inequivocabilmente significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere, in quanto idonee a svelare un’effettiva ed inequivocabile mancanza dei requisiti per l’esercizio di qualunque attività in cui è previsto l’uso delle armi.
Il principio è basilare, le operazioni valutative del Ministero devono essere effettuate seguendo regole determinate per non incorrere nell’estremo pericolo di assistere ad un passaggio illegittimo e contrario ai principi della Carta Fondamentale, ovvero transitare dalla discrezionalità al mero arbitrio.
Da qui l'importanza di affidarsi ad un professionista competente, qualora gli Organi preposti neghino il rilascio della licenza di porto di fucile ad uso sportivo.
Avv. Federico Maggioni
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