Studio Legale Maggioni

Studio Legale Maggioni Studio Legale Il team legale dello studio fornisce servizi multidisciplinari e personalizzati, garantendo serietà e riservatezza.

Presso il suo Studio Legale, l'Avvocato Federico Maggioni si avvale della collaborazione di diversi professionisti esperti in diversi campi del diritto. Il titolare coordina il team legale dei professionisti, una realtà dinamica ed in continua espansione, al fine di valorizzare la vicinanza ai propri clienti, imprese e privati, con l'obiettivo di soddisfare al meglio le loro esigenze. Lo studio pr

esta attività di assistenza e consulenza legale su tutto il territorio nazionale e all'estero. L'Avvocato Federico Maggioni offre consulenze e assistenza legale nei seguenti temi legali:

Diritto civile;
Diritto penale;
Diritto commerciale;
Diritto societario;
Diritto internazionale;
Diritto bancario;
Assistenza stragiudiziale;
Diritto di famiglia;
Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Non credo ci sia altro da aggiungere al concetto.
13/11/2021

Non credo ci sia altro da aggiungere al concetto.

UNA DIFESA BEN RIUSCITA PER UNA PERSONA INNOCENTE.
30/07/2021

UNA DIFESA BEN RIUSCITA PER UNA PERSONA INNOCENTE.

Riconosciuta l’estraneità al 416 bis, Clara Ferrari patteggerà la pena per il trasporto illecito di rifiuti Soddisfatto l’avvocato: “Siamo riusciti a stralciare la sua posizione dall’operazione Metal Money e ora ci avviamo alla conclusione del procedimento” BRIVIO – Revocate tutte le m...

21/03/2020

Gentilissimi Clienti,
le nuove disposizioni normative di cui all'art. 11 dell'ultimo decreto, hanno bloccato le attività degli studi professionali.
Come anticipato a molti di voi, ci stiamo attrezzando per l'operatività dello studio in smart working, con tutte le difficoltà che comporta operare in simili condizioni per uno studio legale.
Vi fornisco il mio numero di portatile per qualsivoglia necessità, anche per le pratiche seguite dai miei Collaboratori a cui riferiró le Vostre esigenze.
Il numero è il seguente: 328/2668219
In ogni caso, le normali attività di studio resteranno sospese per i primi due o tre giorni della settimana prossima.
Mi scuso per le difficoltà arrecate alla Spett.le Clientela, ma la circostanza non dipende dalla nostra volontà.
Per lo Studio Legale Maggioni
Avv. Federico Maggioni

Esportare in Russia? Difficile, ma non impossibile!Moltissimi prodotti italiani, di qualunque settore merceologico, date...
14/01/2019

Esportare in Russia? Difficile, ma non impossibile!

Moltissimi prodotti italiani, di qualunque settore merceologico, date le loro caratteristiche e le elevate qualità, sono molto apprezzati e soprattutto ricercati all'estero.
Esportare i prodotti italiani dovrebbe essere una priorità per tutte le piccole e medie imprese italiane, tuttavia, per quanto riguarda l’imprenditoria nazionale, l’uso del condizionale è d’obbligo in quanto, purtroppo, per la maggior parte degli imprenditori nostrani il business finisce a Como, piuttosto che al Brennero.
In tutto il mondo, i prodotti italiani sono una risorsa e un valore aggiunto per l'Italia e vi sono paesi quali, appunto, la Russia, che nonostante le difficoltà oggettive dispongono di un mercato interessatissimo al made in italy, fornendo così delle opportunità meravigliose a tutti coloro, che meno timorosi di altri, non si pregiudicano le enormi opportunità di sviluppo industriale e/o commerciale.
Esportare in Russia significa rivolgersi a un mercato vasto e in forte crescita, con fatturati da capogiro! Certo, quello russo è un mercato molto complesso, difficile da conquistare, MA NON IMPOSSIBILE.
Un aspetto deve essere chiaro sin da subito, l’imprenditore italiano che intende esportare il proprio prodotto nella Federazione Russa, deve accantonare l’idea di potersi rivolgere a quel mercato attraverso il fai-da-te, come se si rivolgesse ad un modello europeo. Sarebbe un errore fatale!
In Russia, cambiano le regole del business (servono accurate indagini di mercato), le modalità delle trattative e persino i luoghi ove intessere le stesse, gli aspetti contrattuali (basti pensare che per poter stipulare un contratto valido in Russia, bisogna essere muniti di un visto speciale, pena, l’inesistenza del contratto stesso), la lingua (ben che se ne dica su vari siti internet, trovare qualcuno che parla inglese a Mosca, piuttosto che a San Pietroburgo, è un'impresa quasi epica), lo sviluppo e la conclusione di un accordo commerciale, la metodologia e i termini di pagamento, la valuta di riferimento, ecc.
Ma non finisce qui, per varcare le soglie del business russo, serve indispensabilmente conoscere le regole doganali, il trasporto, la logistica, lo sdoganamento, lo stoccaggio delle merci, e la consegna delle stesse, in altre parole, bisogna necessariamente avvalersi di professionisti che abbiano tutte queste cognizioni, che dispongano di contatti adeguati e seri, ma soprattutto, che godano dell’esperienza e con essa della conoscenza su come poter concludere accordi economicamente vantaggiosissimi per l’esportatore italiano. Tutto questo non deve intimorire l’imprenditore che, nel leggere questo breve articolo, in primis si porrà la seguente domanda: “…ma quanto costa un’operazione del genere, sicuramente una fortuna”. Niente di più falso.
Il nostro studio è in grado di supportare sotto ogni aspetto l’imprenditore italiano che ambisce al mercato russo, in operazioni sia industriali sia commerciali, a dei prezzi che rendono sin da subito fattibile la gestione dell’intera operazione, in quanto, il nostro guadagno effettivo ci sarà solo ad obiettivo raggiunto.
Non esitare a contattarci, per una consulenza gratuita.
Avv. Federico Maggioni

SE NON RIESCI PIU' A SOSTENERE I TUOI DEBITI, NON PENSARE A SOLUZIONI SENZA RITORNO, GLI STRUMENTI ADEGUATI ESISTONO, UT...
09/01/2019

SE NON RIESCI PIU' A SOSTENERE I TUOI DEBITI, NON PENSARE A SOLUZIONI SENZA RITORNO, GLI STRUMENTI ADEGUATI ESISTONO, UTILIZZALI!
La Legge n° 3 del 27 Gennaio 2012, che giornalisticamente è stata chiamata “legge salva suicidi”, ma che tra i tecnici del diritto è stata soprannominata "la bella sconosciuta", stabilisce norme in materia di soluzione delle situazioni di sovraindebitamento dei soggetti non fallibili, in altre parole di tutte quelle persone fisiche appartenenti ad ogni categoria, le quali non sono più in grado di fare fronte, rispetto agli ingressi, alle proprie obbligazioni economiche, tanto da soffocare inesorabilmente nei propri debiti. È una legge ormai in vigore da alcuni anni, ma non è ancora ben conosciuta, né dai cittadini, né dagli operatori del diritto (sic!). Sono disponibili, anche in rete, un gran numero di articoli e manuali che cercano di spiegarla, ma dalla loro lettura, sembra impossibile trarre vere indicazioni operative. Ciò che il cittadino deve sapere, è che per risolvere la propria situazione debitoria esistono strumenti che se utilizzati in modo appropriato, da professionisti preparati, possono modificare radicalmente realtà economiche considerate o considerabili immodificabili. Ovviamente l'argomento è molto complesso per essere compiutamente trattato in poche righe, per questo motivo rivolgiti quanto prima al tuo legale di fiducia e fatti spiegare come ridare speranza a te e alla tua famiglia.
Avv. Federico Maggioni

08/01/2019

IL GIUDIZIO DI AFFIDABILITA' PER IL RILASCIO DI UNA LICENZA DI PORTO DI FUCILE AD USO TIRO A VOLO.

Bisogna opportunamente premettere che il contesto ordinamentale è indubbiamente orientato al generale principio che vieta il porto d’armi in assenza di giustificati motivi, la cui valutazione è affidata esclusivamente all’Autorità di Pubblica Sicurezza che dispone, nella valutazione comparativa degli interessi in gioco, di un’amplissima discrezionalità.

Tuttavia, la discrezionalità riconosciuta alla P.A. nel concedere, oppure negare, la richiesta di ottenere una particolare licenza come quella del porto di fucile ad uso tiro a volo, non può, in alcun modo, prescindere dai principi normativi legati alla legislazione italiana ed europea, i quali fissano inderogabilmente i paletti entro cui detta discrezionalità possa essere attuata in modo legittimo.

E’ risaputo, infatti, che l’art. 1 della Legge 241/1990 prevede espressamente che: “L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonchè dai principi dell'ordinamento comunitario”.

La concretizzazione del principio su esposto, si formalizza in forza di quanto sancito al successivo art. 3, comma 1, della medesima Legge, con il quale si afferma che: “Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”.

Ma per meglio comprendere la portata cognitiva delle norme citate, la cui interpretazione, anche la più restrittiva, non può che condurre alla determinazione di precisi criteri entro i quali la P.A. possa e debba esercitare il proprio potere discrezionale nella valutazione di un diritto soggettivo, non ci si può esimere dal ricondursi a più alti principi così come sanciti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e più precisamente nel Diritto ad una Buona Amministrazione.

E `assai noto che l’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea disciplina il Diritto citato al paragrafo che precede, in modo chiaro ed inequivocabile, ovvero: “ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole”.

Anzitutto, quindi, il diritto ad una buona amministrazione si concreta nel requisito dell’imparzialità ovvero nell’obbligo dell’istituzione competente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie attraverso l’esame di tutti gli elementi di fatto e di diritto dispo-nibili al momento dell’adozione dell’atto, al fine di giungere ad una decisione che venga assunta con tutta la diligenza richiesta.

Lo scrivente, conosce perfettamente l’orientamento giurisprudenziale secondo cui al fine di poter esprimere un giudizio di affidabilità per il rilascio di un porto di fucile, l’autorità amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli Artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., può valorizzare, nella loro oggettività, non solo fattispecie delittuose in senso codicistico, ma anche vicende e situazioni personali del soggetto interessato, che pur non assumendo rilevanza penale, siano indice di pericolosità o di inaffidabilità all’uso e alla detenzione di armi da fuoco.

Posto quanto sopra, non è stato ravvisato alcun orientamento, principio o semplice indicazione resa dai TAR o dal Consiglio di Stato, che lasciasse un margine valutativo discrezionale tanto ampio a Questori o Prefetti, dal prescindere da criteri certi nell’esercizio della valutazione, i quali devono inderogabilmente basarsi su fatti oggettivamente concreti e non su variopinti calcoli probabilistici, utilizzabili in ambiti certamente diversi da quelli giuridici.

Infatti, è del tutto precipuo che in materia di licenze di pubblica sicurezza, i requisiti attitudinali o di affidabilità dei richiedenti devono sempre ricavarsi da condotte e mai da presunzioni; dette condotte, stricto sensu, devono essere inequivocabilmente significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere, in quanto idonee a svelare un’effettiva ed inequivocabile mancanza dei requisiti per l’esercizio di qualunque attività in cui è previsto l’uso delle armi.

Il principio è basilare, le operazioni valutative del Ministero devono essere effettuate seguendo regole determinate per non incorrere nell’estremo pericolo di assistere ad un passaggio illegittimo e contrario ai principi della Carta Fondamentale, ovvero transitare dalla discrezionalità al mero arbitrio.

Da qui l'importanza di affidarsi ad un professionista competente, qualora gli Organi preposti neghino il rilascio della licenza di porto di fucile ad uso sportivo.
Avv. Federico Maggioni

Send a message to learn more

19/07/2018

SmanApp presenta studio legale maggioni. Un partner d'eccellenza nella categoria Studi legali

Fondamentale per l'export industriale italiano.
09/11/2017

Fondamentale per l'export industriale italiano.

26/10/2017

Convegno Circolo delle Imprese.

Indirizzo

Via Sant'Ambrogio 20
Merate
23807

Orario di apertura

Lunedì 09:30 - 19:00
Martedì 09:30 - 19:00
Mercoledì 09:30 - 19:00
Giovedì 09:30 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Legale Maggioni pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Legale Maggioni:

Condividi