15/11/2020
TUTELA DEL MINORE NATO DA PERSONE DELLO STESSO SESSO E TRASCRIZIONE DELL’ATTO DI NASCITA. IL REVIREMENT DELLA CORTE DI CASSAZIONE. PROSPETTIVE E RIFLESSIONI
La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n°8325/2020 (Pres. Bisogni – Est. Caiazzo) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 comma 6 legge n°40/2004, dell’art. 18 d.P.R. n°396/2000 e dell’art. 64 comma 1 lettera g) legge n°218/1995 per contrasto con i principi fondamentali garantiti in Costituzione e con i parametri della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nelle parti in cui non consentono, per difformità con l’interpretazione data dal diritto vivente, che possa essere riconosciuto il provvedimento giudiziario straniero relativo all’inserimento nell’atto di stato civile di un minore procreato con le modalità della c.d. maternità surrogata, del genitore intenzionale non biologico.
La vicenda portata all’attenzione della Corte riguarda due cittadini italiani, di sesso maschile e sposati in Canada, il cui vincolo è stato trascritto in Italia, a seguito del rifiuto loro opposto dall’ufficiale di stato civile di trascrivere l’atto di nascita di un minore, concepito all’estero con la maternità surrogata, nel quale si attestava che fosse figlio di entrambi.
Ed invero, a seguito della sentenza n°12193/2019 delle Sezioni Unite, la Suprema Corte ha dichiarato il contrasto con l’ordine pubblico del riconoscimento dell’atto di nascita straniero da cui risulta la doppia paternità di minore nato da gestazione surrogata. Tale interpretazione muoveva essenzialmente dalla preminenza dell’interesse pubblico alla repressione penale della surrogazione di maternità, individuando nell’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44 lettera d) legge n°184/1983, un residuale strumento di attuazione dell’interesse del minore.
A dare impulso a un nuovo ripensamento in materia ha contribuito l’elaborazione fornita dalle recenti pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, le quali, ponendo l’accento sul supremo interesse del minore, ha concesso agli Stati membri di dotarsi di strumenti alternativi alla trascrizione dell’atto di nascita che siano tuttavia tutelanti ed effettivi.
Tra questi, tuttavia, non può certamente rientrare l’adozione in casi particolari, trattandosi di una procedura alquanto complessa e lunga, che nemmeno garantisce al figlio lo status sin dalla nascita ma solo successivamente alla pronuncia di adozione.
Partendo da tale assunto, la Corte di Cassazione ha fornito una serie di argomentazioni utili a rideterminare la scala gerarchica di valori costituzionalmente garantiti che pongono i diritti del minore al vertice.
In particolare, è già insito in Costituzione che i bambini, per il fatto solo di essere nati, sono persone titolari di diritti inviolabili, tra cui il diritto a mantenere le relazioni genitoriali e il diritto allo status, sinonimo di garanzia di integrità e di vita privata e familiare.
Inoltre, nessun pregio possono avere le censure che ancorano il divieto di trascrizione a quello connesso alla maternità surrogata: quest’ultima, infatti, non legittima alcuna pretesa dello Stato a sanzionare il minore nato con la tecnica appena citata, il quale rimane pur sempre titolare dei medesimi diritti inviolabili dei soggetti che acquisiscono lo status di figlio sin dalla nascita.
Del resto, l’attuale impianto codicistico riconosce a tutti i figli il diritto all’accertamento dello stato, a prescindere dalle modalità con cui sono venuti al mondo: da tale diritto si ritiene che non possano essere esclusi i figli nati da genitori dello stesso sesso, in quanto risulterebbe totalmente arbitraria e contraria alla legislazione costituzionale e civilistica.
Come anche chiarito dalla Corte EDU, i diritti sanciti all’art. 8 della CEDU, ossia quelli concernenti la vita privata familiare dei minori, risultano profondamente lesi dal divieto di riconoscimento dello status di figlio, e pertanto gli Stati nazionali devono attuare delle forme di immediata tutela anche nei confronti di tali soggetti, per non privarli di una simile condizione giuridica.
In attesa dell’intervento regolatore della Corte Costituzionale, si auspica che le argomentazioni contenute nell’ordinanza di rimessione possano essere prese a fondamento per inaugurare un nuovo filone interpretativo volto alla miglior tutela di diritti ed interessi delle coppie dello stesso sesso, che rischiano di venir discriminate per motivazioni puramente ideologiche o politiche, con inevitabile erosione del principio del “best interests of the child”, ormai di rilievo preminente ed internazionale.