Studio legale Lombardo & Russo

Studio legale Lombardo & Russo Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto civile e penale

⚠️ VERBALI PER VIOLAZIONE MISURE RESTRITTIVE ANTI-COVID: PROCEDURA E TERMINI PER CONTESTARE ⚠️🔸I decreti ministeriali e ...
19/05/2020

⚠️ VERBALI PER VIOLAZIONE MISURE RESTRITTIVE ANTI-COVID: PROCEDURA E TERMINI PER CONTESTARE ⚠️

🔸I decreti ministeriali e le ordinanze regionali in questi mesi di epidemia spesso hanno utilizzato termini incerti ed ambigui, appellandosi al "buon senso civico" e generando tanta confusione tra i cittadini.

➡️ Ad esempio, "È consentito fare jogging in prossimità della propria abitazione": come si può determinare con esattezza il concetto di PROSSIMITÀ?

➡️ Altro esempio, "È consentito portare a spasso il cane entro 300 m dal luogo di abitazione", difficilmente gli agenti erano muniti di un metro per verificare ciò.
Era rimessa, pertanto, una certa discrezionalità alle forze dell'ordine nella valutazione.

⏭️ Chi ritiene di aver ricevuto una multa ingiusta potrà contestare il verbale, ma bisogna avere dei validi motivi perché in caso di rigetto si pagherà il doppio della multa originaria.

🔸 Come fare?

⏭️ Non pagare il verbale ma contestarlo presentando degli scritti difensivi all'Ente competente (al Comune se la sanzione è stata emessa dai vigili urbani, alla Provincia se emessa dalla Polizia provinciale, al Prefetto se emessa dalla Polizia di Stato, Guardia di Finanza o Carabinieri), via pec o raccomandata a/r, entro 30 gg dalla ricezione del verbale.

➡️➡️ N.B. VISTO IL PARTICOLARE PERIODO, IL TERMINE PER PRESENTARE GLI SCRITTI DIFENSIVI ERA SOSPESO FINO AL 15 MAGGIO 2020. PERTANTO I 30 GG DECORRONO DAL 16 MAGGIO 2020 E SCADONO IL 16 GIUGNO 2020.

⏭️ L'autorità che riceve gli scritti difensivi avrà 5 gg di tempo per accogliere le ragioni o respingerle.

Se le respinge la multa sarà raddoppiata, ma sarà possibile proporre ricorso al Giudice di Pace entro 30 gg dalla notifica del rigetto (questo secondo ricorso è di tipo giurisdizionale, non amministrativo, pertanto è ammesso l'ingresso di prove e un vero contraddittorio entrando nel merito della questione).

⚠️ LA PROVA DEGLI STRAORDINARI ⚠️⏭️ Quando si agisce nei confronti del datore di lavoro per il mancato riconoscimento de...
08/05/2020

⚠️ LA PROVA DEGLI STRAORDINARI ⚠️

⏭️ Quando si agisce nei confronti del datore di lavoro per il mancato riconoscimento degli straordinari, è essenziale fornire la prova degli stessi. Il che è ancora più complicato se il lavoratore è in nero.

⏭️ I Contratti Collettivi Nazionali regolamentano anche il lavoro straordinario e ne individuano la retribuzione dovuta, da prendere come punto di riferimento per le buste paga.

⏭️ Anche il dipendente in nero ha diritto ad ottenere le maggiorazioni per lo straordinario.

🔸 Capita tuttavia che il dipendente venga "costretto" a svolgere straordinario in nero, perdendo spesso non solo la retribuzione per lo straordinario, ma anche i relativi contributi.

⚖️ La legge, pertanto, consente al lavoratore di agire in tribunale entro 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro per ottenere le differenze retributive sugli straordinari svolti e non pagati.

⏭️ Il lavoratore in nero, a differenza di quello regolare, deve dimostrare anche l'esistenza del rapporto di lavoro, oltre che il lavoro straordinario.

🔸 Ma quali prove possono essere utilizzate?

✅ Prove tipiche:

➡️Documentazioni (contratti, atti, ricevute, ecc);
➡️Testimoni oculari (clienti che abbiano visto il ricorrente prestare il lavoro in determinate fasce orarie, familiari, ecc).

✅ Prove atipiche:

➡️Foto, registrazioni audio e video, screenshot, email, chat e SMS.
Tali prove vengono accolte dal giudice se non contestate dal datore/azienda, altrimenti ne valuterà l'attendibilità e la genuinità della prova.

⚠️ MANTENIMENTO DI CONIUGE E FIGLI NEL PERIODO DEL COVID-19 ⚠️⏭️ La chiusura della maggior parte delle attività lavorati...
22/04/2020

⚠️ MANTENIMENTO DI CONIUGE E FIGLI NEL PERIODO DEL COVID-19 ⚠️

⏭️ La chiusura della maggior parte delle attività lavorative con il DPCM 23.3.2020 ("Cura Italia"), e la conseguente crisi economica che ne è scaturita, ha senza dubbio grande impatto anche sugli obblighi di mantenimento di figli e coniuge.

⏭️ È evidente che se il soggetto onerato non può svolgere la propria attività lavorativa, a seguito delle misure prese dal Governo, si trova in una situazione di difficoltà nel versare il periodico mantenimento e gli alimenti.

🔸 Ma ciò può giustificare il mancato o ritardato pagamento delle obbligazioni fissate in un provvedimento giudiziale?

⏭️ Assolutamente no!
L'onerato non può di propria iniziativa sospenderne il pagamento o ridurne l'entità, in quanto sarebbe una condotta penalmente rilevante. Il beneficiario potrebbe anche procedere per vie legali, ad esempio col pignoramento di parte dello stipendio.

✅ L'onerato ha due possibilità:
1️⃣ ricorrere al Giudice che aveva emesso il provvedimento iniziale per chiedere la riduzione dell'obbligo impostogli;
2️⃣ oppure, se c'è accordo tra le parti, procedere a negoziazione assistita tramite avvocati.

✅ Di fondamentale importanza è la PROVA che la normativa relativa alle misure di contenimento del Covid abbia inciso in maniera rilevante sull'assetto economico e patrimoniale che esisteva al momento della separazione o divorzio, cui è conseguita L'INCOLPEVOLE IMPOSSIBILITÀ AD ADEMPIERE IN TUTTO O IN PARTE L'OBBLIGO A SUO CARICO.

✅ Dovrà tenersi conto anche della capacità economica del beneficiario dell'assegno nonché degli eventuali coobbligati, in quanto LA SOLIDARIETÀ FAMILIARE, in questo momento più che mai, IMPONE DI VALUTARE LA COMPLESSIVA REALE CAPACITÀ PATRIMONIALE CONCRETA DI TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI.

⚠️ LOCAZIONE COMMERCIALE ⚠️⏭️ Nell'art. 91 co. 1 D.L. 18/2020 si dispone che: "Il rispetto delle misure di contenimento ...
22/04/2020

⚠️ LOCAZIONE COMMERCIALE ⚠️

⏭️ Nell'art. 91 co. 1 D.L. 18/2020 si dispone che: "Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti".

Bisogna distinguere:
✅ Le attività il cui funzionamento è consentito dalla normativa anti-covid:
avendo potuto continuare l'attività, potrebbe non trovare applicazione l'art. 91, salvo "impossibilità sopravvenuta" o "eccessiva onerosità sopravvenuta";

✅ Le attività il cui funzionamento è stato sospeso in questo periodo di emergenza:
trova applicazione l'art. 91 e, pertanto, c'è la sospensione del pagamento senza andare incontro alle responsabilità.

🔸Ma attenzione: si parla di SOSPENSIONE! Pertanto, il locatore avrà diritto, una volta terminata l'emergenza, di richiedere quanto non adempiuto durante l'emergenza, in base al contratto.

⚖️ Potrebbero trovare applicazione gli artt. 1258 e 1464 c.c. che consentono l'adempimento parziale dell'obbligazione da parte del conduttore se si dimostra un'impossibilità di parte della prestazione richiesta.

⏭️ Assolutamente consigliabile è trovare un accordo tra locatore e conduttore che salvaguardi il rapporto contrattuale.

⚖️ In caso di conflitto, l'eventuale azione giudiziaria potrà essere esercitata solo dopo aver tentato la conciliazione in sede di mediazione civile obbligatoria.

⚠️ RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE AI TEMPI DEL COVID-19 ⚠️⚖️ L'art. 1218 c.c. riconosce la responsabilità del debitore ...
15/04/2020

⚠️ RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE AI TEMPI DEL COVID-19 ⚠️

⚖️ L'art. 1218 c.c. riconosce la responsabilità del debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, il quale è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo siano stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

⏭️ La diligenza richiesta al debitore incontra il suo limite nella causa di FORZA MAGGIORE, ovvero una causa naturale (es. Epidemia) o un fatto dell'uomo purché non imputabile al debitore.

⏭️ Ebbene, le limitazioni imposte all'attività d'impresa da parte delle misure di contenimento del Covid-19 costituiscono un evento di FORZA MAGGIORE.

✅ Pertanto, la mancata o ritardata esecuzione della prestazione, in questo periodo di pandemia, NON può determinare alcuna responsabilità per l' imprenditore-debitore, atteso l'impedimento normativo all'esecuzione della prestazione.

⚠️ INDENNITÀ 600 €: AVVIATE PROCEDURE DI PAGAMENTO ⚠️⏭️ L'INPS informa di aver avviato le procedure di pagamento delle i...
14/04/2020

⚠️ INDENNITÀ 600 €: AVVIATE PROCEDURE DI PAGAMENTO ⚠️

⏭️ L'INPS informa di aver avviato le procedure di pagamento delle indennità di 600 € previste dal D.L. 18/2020 ("Cura Italia").

✅ Un sms o una mail dell'INPS comunicherà agli interessati l'accredito della somma sul conto corrente bancario o l'ufficio postale indicati all'atto della domanda.

11/04/2020
⚠️ COVID-19: PROROGA SCADENZA DOCUMENTI ⚠️🔸Cosa accade se il periodo dell' epidemia coincide con quello della data di sc...
07/04/2020

⚠️ COVID-19: PROROGA SCADENZA DOCUMENTI ⚠️

🔸Cosa accade se il periodo dell' epidemia coincide con quello della data di scadenza dei tuoi documenti?

⏭️ L'attuale emergenza nazionale ha inevitabilmente generato l'impossibilita' di adempiere a tutta una serie di pratiche della vita quotidiana, che hanno spinto il Governo ad adottare una serie di proroghe che riguardano la scadenza di documenti importanti.

✅ CARTA D'IDENTITÀ: la scadenza e' prorogata alla data del 31.08.2020 , se scadute o in scadenza dopo il Dl. n.18/2020.

✅ PATENTE DI GUIDA: la scadenza e' prorogata alla data del 31.08.2020.

✅ PERMESSO PROVVISORIO DI GUIDA: la scadenza e' prorogata alla data del 30.06.2020, nell'ipotesi in cui la Commissione medica non abbia potuto effettuare la visita alla data stabilita.

✅ RCA: prorogata di giorni 30 dalla scadenza, se il premio assicurativo era in scadenza dopo la data del 17.03.2020.

✅ REVISIONE AUTO: autorizzata fino alla data del 31.10.2020 la circolazione di veicoli a motore da sottoporre entro il 31.07.2020.

⚠️ GUIDA SOTTO INFLUENZA ALCOOL: avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore ⚠️⏭️ In tema di guida in stato ...
06/04/2020

⚠️ GUIDA SOTTO INFLUENZA ALCOOL: avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore ⚠️

⏭️ In tema di guida in stato di ebbrezza , sussiste l'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale,di farsi assistere da un difensore di fiducia, in relazione al prelievo ematico svolto presso una struttura sanitaria finalizzata proprio all'accertamento del tasso alcolemico.

⏭️ Tale obbligo sussiste SOLO nell'ipotesi in cui il prelievo non avvenga secondo i protocolli sanitari, ma sia richiesto dalla p.g.

06/04/2020

⚠️ SOSPENSIONE VERSAMENTO CONTRIBUTI PER LAVORATORI DOMESTICI ⚠️

⏭️ Le prestazioni di lavoro domestico (Colf, Badanti, baby sitter) non rientrano tra le attività di servizio alla persona oggetto di sospensione da parte del Decreto "Cura Italia" che, pertanto, possono proseguire nel rispetto delle raccomandazioni per prevenire il contagio (igiene delle mani e superfici, distanza sociale, utilizzo di dispositivi quali mascherine e guanti).

⚖️ L'art. 37 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto "Cura Italia") ha stabilito la sospensione dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi in scadenza dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

✅ La SOSPENSIONE riguarda sia la quota a carico del datore, sia la quota a carico del lavoratore (che, pertanto, non dovrà essere trattenuta in busta paga).

✅ Tali pagamenti dovranno però essere effettuati entro il 10 giugno 2020, SENZA ALCUNA APPLICAZIONE DI INTERESSI O SANZIONI.

Indirizzo

Melendugno
73026

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
17:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 13:00
17:00 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
17:00 - 20:00
Giovedì 09:00 - 13:00
17:00 - 20:00
Venerdì 09:00 - 13:00
17:00 - 20:00

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