Avv. Nicolò Antonioli

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Diritto Penale
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Infortunistica, igiene e sicurezza sul lavoro
D.lgs 231/2001

12/02/2020

Corte Costituzionale: illegittima la applicazione retroattiva della spazzacorrotti.

𝗟𝗮 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗮𝗹𝗹'𝗮𝗿𝘁. 𝟰𝟯𝟮 𝗰.𝗽. 𝗮𝘁𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗮𝗹 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼 𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗶 𝗽𝘂𝗼̀ 𝗲𝘀𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗮𝗶 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗶.L...
14/01/2020

𝗟𝗮 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗮𝗹𝗹'𝗮𝗿𝘁. 𝟰𝟯𝟮 𝗰.𝗽. 𝗮𝘁𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗮𝗹 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼 𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗶 𝗽𝘂𝗼̀ 𝗲𝘀𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗮𝗶 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗶.
L'art. 432 c.p. punisce gli attentati - intesi come messa in pericolo - alla sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua e per aria.
La natura pubblica del mezzo di trasporto funge, dunque, da rigido limite applicativo. L'ambito della sicurezza dei trasporti privati è, infatti, escluso dall'orizzonte di tutela, sul presupposto che solo i trasporti pubblici hanno assunto un'importanza tale da far ritenere gli attentati, che vi si riferiscono, possano veramente realizzare quegli effetti, che sono essenziali ai delitti contro la pubblica incolumità. La disposizione in esame è destinata a trovare applicazione, soprattutto, nell'ambito della circolazione stradale e, cioè, nella sfera dei mezzi di pubblico trasposto su strada, in riferimento a sinistri in grado di ripercuotere i propri effetti lesivi su un rilevante numero di persone. Inoltre, la nozione di pubblico trasporto non potrà farsi derivare dalle modalità e dai luoghi di transito, ma unicamente dalla fruizione di mezzi di trasporto da parte di un numero indeterminato di persone.

𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝗰𝗮𝗽𝗼 𝗮𝗹𝗹'𝗮𝗰𝗾𝘂𝗶𝗿𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹'𝗮𝗯𝘂𝘀𝗼 𝗲𝗱𝗶𝗹𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝘀𝘀𝗼, 𝗶𝗻 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗲𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮, 𝗱𝗮𝗹 𝘃𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁...
11/01/2020

𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝗰𝗮𝗽𝗼 𝗮𝗹𝗹'𝗮𝗰𝗾𝘂𝗶𝗿𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹'𝗮𝗯𝘂𝘀𝗼 𝗲𝗱𝗶𝗹𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝘀𝘀𝗼, 𝗶𝗻 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗲𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮, 𝗱𝗮𝗹 𝘃𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿𝗲?
Lo spiega nel dettaglio la Corte di Cassazione nella recente sentenza 12718/2019 del 22 marzo scorso, evidenziando che chi interviene su un’opera abusiva prosegue l’iniziale illecito urbanistico e quindi ne risponde in misura pari al precedente proprietario. Si tratta, quindi, di una ipotesi in cui il reato commesso dal venditore, in quanto proseguito dall’acquirente, si riflette anche su quest’ultimo.
Il fatto che l’acquirente non abbia alcuna responsabilità penale per il reato di abuso edilizio commesso dal venditore non lo salva - quindi - dall’ordine di demolizione del comune nei confronti del manufatto abusivo. Egli infatti ha l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi per come imposto dalla legge, anche se non è stato il materiale autore del reato.

𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮 𝗹𝗮 𝘁𝗮𝘀𝘀𝗮 𝗱𝗶 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗼: 𝗲̀ 𝗽𝗲𝗰𝘂𝗹𝗮𝘁𝗼.Il gestore della struttura alberghiera, incaricato della ri...
23/12/2019

𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮 𝗹𝗮 𝘁𝗮𝘀𝘀𝗮 𝗱𝗶 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗼: 𝗲̀ 𝗽𝗲𝗰𝘂𝗹𝗮𝘁𝗼.
Il gestore della struttura alberghiera, incaricato della riscossione dell’imposta di soggiorno, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, anche in assenza di un preventivo e specifico incarico da parte della pubblica amministrazione, in considerazione della natura prettamente pubblicistica della sua attività, di compartecipe dell’attività amministrativa del Comune quale ente impositore. Ne consegue che in caso di appropriazione delle somme della tassa di soggiorno l’albergatore risponde di peculato.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - SENTENZA 7 febbraio 2019, n.6130.

22/11/2019

𝗦𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼: 𝘀𝗮𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝗱𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗲̀ 𝗶𝗻 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗮.
Il Datore di lavoro ha, innanzitutto, due obblighi non delegabili, ossia: la valutazione di tutti i rischi (con conseguente redazione del Documento di Valutazione dei Rischi) e la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R
SPP). Nel primo caso, il Datore di lavoro, che non ottempera a tale obbligo, è sanzionato con un’ammenda che va da un minimo di 1.096 ad un massimo di 4.384 euro, se il Documento risulta incompleto. In caso di omessa redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) il Datore di lavoro rischia l’arresto da 3 a 6 mesi oppure un’ammenda da 2.500 € a 6.400 €. La mancata nomina dello RSPP, invece, comporta per il Datore di lavoro l’arresto da 3 a 6 mesi oppure un’ammenda da 2.500 € a 6.400 €.
Per quanto riguarda gli obblighi in capo sia al Datore di lavoro che al Dirigente si riportano le principali sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08:
- arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644 a 6.576 euro per mancata nomina del medico competente (nei casi previsti dalla normativa); mancata fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (DPI); mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in occasione di importanti mutamenti organizzativi e produttivi;
- arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro nel caso in cui i lavoratori vengano adibiti a mansioni non adatte alle loro capacità professionali o alle loro condizioni di salute;
- ammenda da 2.192 a 4.384 euro per mancato invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste,
- arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822 a 4.384 euro per mancata consegna agli RLS del Documento di Valutazione dei Rischi.
- sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 € per omessa comunicazione all’INAIL degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso dell’evento, ai soli fini statistici e informativi;
- sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 € per omessa denuncia all’INAIL degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni;
- sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 € per omessa comunicazione all’INAIL dei nominativi del RLS.

𝗜𝗹𝗹𝗲𝗴𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗼 𝗶𝗹 𝗹𝗶𝗰𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗲𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗶𝗹𝗹𝗲𝗰𝗶𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝘀𝘀𝗶 𝗶𝗻 𝗮𝘇𝗶𝗲𝗻𝗱𝗮.La Cassazione è intervenuta ...
20/11/2019

𝗜𝗹𝗹𝗲𝗴𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗼 𝗶𝗹 𝗹𝗶𝗰𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗲𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗶𝗹𝗹𝗲𝗰𝗶𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝘀𝘀𝗶 𝗶𝗻 𝗮𝘇𝗶𝗲𝗻𝗱𝗮.
La Cassazione è intervenuta in merito alla circostanza, controversa, della denuncia effettuata dal lavoratore per un comportamento di rilevanza penale tenuto dal datore.
Il Supremo consesso ha escluso che la denuncia di fatti di potenziale rilievo penale accaduti nell'azienda possa integrare giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, a condizione che non emerga il carattere calunnioso della denuncia medesima, che richiede la consapevolezza da parte del lavoratore della non veridicità di quanto denunciato e, quindi, la volontà di accusare il datore di lavoro di fatti mai accaduti o dallo stesso non commessi.
E' da escludersi che l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., così come interpretato da questa Corte in correlazione con i canoni generali di correttezza e buona fede, possa essere esteso sino a imporre al lavoratore di astenersi dalla denuncia di fatti illeciti che egli ritenga essere strati consumati all'interno dell'azienda, giacché in tal caso si correrebbe il rischio di scivolare verso riconoscimenti di una sorta di "dovere di omertà"- ben diverso dal dovere di fedeltà - che, ovviamente, non può trovare riconoscimento nel nostro ordinamento.
Ne consegue che senza la dimostrazione dell’intento calunnioso il provvedimento di licenziamento è privo di giusta causa e giustificato motivo e pertanto illegittimo.

𝗟𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝘁𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗶 𝗳𝗮𝗹𝘀𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗮𝘃𝗲𝗿 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝘁𝗼, 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗲 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗼 𝗱’𝗶𝗺𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝘁...
19/11/2019

𝗟𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝘁𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗶 𝗳𝗮𝗹𝘀𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗮𝘃𝗲𝗿 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝘁𝗼, 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗲 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗼 𝗱’𝗶𝗺𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗶𝗽𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶, 𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝗱𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗲𝗱 𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗶: 𝘁𝗿𝗮 𝗶𝗻𝗱𝗲𝗯𝗶𝘁𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗲𝗿𝗼𝗴𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗼 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗲 𝘁𝗿𝘂𝗳𝗳𝗮.
Sul punto la giurisprudenza è divisa. Secondo un primo orientamento, la condotta del datore che affermi falsamente di aver corrisposto all’INPS i contributi previdenziali ed assistenziali per i propri dipendenti va qualificata come truffa poiché ricorrerebbe il requisito dell’induzione in errore dell’ente previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme con conseguimento di un profitto ingiusto (Cass. pen. II, 3 ottobre 2012, n. 42937).
Secondo una diversa impostazione, invece, la mancata corresponsione al dipendente dell’indennità di malattia portata comunque a conguaglio dell’INPS configurerebbe il reato di appropriazione indebita, non ricorrendo il requisito del danno richiesto dal delitto di truffa (Cass. pen., II, 14 luglio 2015, n.41357, Cass. pen., II, 15 gennaio 2013, n. 18762).
La giurisprudenza più recente, invece, discostandosi da entrambe le impostazioni richiamate, ritiene applicabile l’art. 316 ter c.p. e non la fattispecie di cui all’art. 640, co. 2, c.p, (Cass. pen., II, 16 marzo 2016, n.15989; Cass. pen., II, 17 ottobre 2014, n. 48663, richiamata da Cass. pen., Sez. Un., 21 giugno 2018, n. 40150).
Il supremo consesso ha cosi statuito:
"integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all’art. 316 ter c.p., la condotta del datore di lavoro che, mediante la fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità per malattia o maternità o assegni familiari, ottiene dall’I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute all’istituto previdenziale a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, cosi percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni."

𝐑𝐞𝐚𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐥𝐚 𝐟𝐞𝐝𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚.𝐍𝐨𝐧 𝐜’𝐞̀ 𝐫𝐢𝐜𝐞𝐭𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐚𝐜𝐪𝐮𝐢𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐟𝐟𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐬𝐞 𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐧𝐞 𝐟𝐚 𝐮...
19/11/2019

𝐑𝐞𝐚𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐥𝐚 𝐟𝐞𝐝𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚.
𝐍𝐨𝐧 𝐜’𝐞̀ 𝐫𝐢𝐜𝐞𝐭𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐚𝐜𝐪𝐮𝐢𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐟𝐟𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐬𝐞 𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐧𝐞 𝐟𝐚 𝐮𝐧 𝐮𝐬𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞.
Incerta è la posizione dell'acquirente di merce contraffatta, in capo al quale potrebbero astrattamente configurarsi tanto la previsione di cui all'art. 648 c.p. (ricettazione) quanto la contravvenzione di cui all'art. 712 c.p. (incauto acquisto) o illecito amministrativo di cui all'art. 1, co. 7, d.l. n. 35 2005.
Secondo il codice penale, si ha ricettazione quando una persona, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. La pena prevista è la reclusione da due ad otto anni.
Si incorre, invece, nel reato di incauto acquisto, quando una persona, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato. La sanzione è l’arresto fino a sei mesi.
La Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta sul punto con un importante sentenza, stabilendo che l'acquirente finale di merce contraffatta, non risponderà né del reato di cui all'art. 648 c.p., né tantomeno della contravvenzione di cui all'art. 712 c.p.. Di conseguenza, potrà essere contestato il solo illecito amministrativo di cui all'art. 1, co. 7, d.l. n.35 del 2005 sulla base del principio di specialità. In tale ottica, rispetto alla ricettazione ed all'incauto acquisto, la disciplina amministrativa risulta speciale, in quanto non investe cose genericamente "provenienti da reato", ma beni che violano direttamente normative riguardanti l'origine e la provenienza di prodotti industriali.
Ciononostante, per escludere la possibilità di una sanzione penale bisogna dare dimostrazione che l’acquisto è avvenuto esclusivamente per uso personale .

𝗠𝗮𝗹𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗶𝗻 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗮: 𝗯𝗮𝘀𝘁𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝘁𝘁𝗮 𝗼𝗽𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝘃𝗮 𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗮𝗿𝗶𝗰𝗮𝘁𝗿𝗶𝗰𝗲.Le dichiarazioni della vittima del reato poss...
18/11/2019

𝗠𝗮𝗹𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗶𝗻 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗮: 𝗯𝗮𝘀𝘁𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝘁𝘁𝗮 𝗼𝗽𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝘃𝗮 𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗮𝗿𝗶𝗰𝗮𝘁𝗿𝗶𝗰𝗲.
Le dichiarazioni della vittima del reato possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.
Nel reato di maltrattamenti, non è necessario che l'agente abbia perseguito particolari finalità nè il proposito di infliggere alla vittima sofferenze fisiche o morali senza plausibile motivo, essendo invece sufficiente il dolo generico cioè la coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a tali sofferenze in modo continuo ed abituale:
Non è, quindi, richiesto un comportamento vessatorio continuo ed ininterrotto, essendo l'elemento unificatore dei singoli episodi costituito da un dolo unitario che abbraccia e fonde le diverse azioni. Esso consiste nell'inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatrice che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta in essere già altre volte. Si tratta di una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o meno, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi ma collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento dall'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo, cioè, in sintesi, di infliggere abitualmente tali sofferenze.

𝗥𝗘𝗦𝗣𝗢𝗡𝗦𝗔𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗔̀ 𝗣𝗘𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗣𝗘𝗥 𝗟𝗘 𝗦𝗢𝗖𝗜𝗘𝗧𝗔': 𝗖𝗛𝗘 𝗖𝗢𝗦'𝗘' 𝗜𝗟 𝗠𝗢𝗗𝗘𝗟𝗟𝗢 𝟮𝟯𝟭 𝗘 𝗣𝗘𝗥𝗖𝗛𝗘' 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗜𝗘𝗡𝗘.Il Decreto Legislativo 231/2001 int...
15/11/2019

𝗥𝗘𝗦𝗣𝗢𝗡𝗦𝗔𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗔̀ 𝗣𝗘𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗣𝗘𝗥 𝗟𝗘 𝗦𝗢𝗖𝗜𝗘𝗧𝗔': 𝗖𝗛𝗘 𝗖𝗢𝗦'𝗘' 𝗜𝗟 𝗠𝗢𝗗𝗘𝗟𝗟𝗢 𝟮𝟯𝟭 𝗘 𝗣𝗘𝗥𝗖𝗛𝗘' 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗜𝗘𝗡𝗘.
Il Decreto Legislativo 231/2001 introduce nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità “penale”, autonoma e diretta, a carico delle società, quale conseguenza di determinati reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio della stessa, da amministratori, dipendenti e soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dell’ente.
RISCHI.
Alla responsabilità penale personale del soggetto che ha commesso il reato si aggiunge, quindi, la responsabilità dell’ente, con la previsione di specifiche sanzioni penali a suo carico.
SANZIONI.
Sanzioni pecuniarie da € 25.800,00 ad € 1.549.000,00.
Interdizione, temporanea o definitiva, dall’esercizio dell’attività.
La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito.
Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Confisca del profitto o del prezzo del reato.
Commissariamento dell’ente.
RIMEDI.
Adozione ed attuazione del Modello 231, finalizzato alla prevenzione della commissione di determinati reati e, quindi, della responsabilità dell’ente.
Il Modello 231 consiste in un complesso sistema di regole e procedure di identificazione e gestione preventiva dei rischi che possono verificarsi nel contesto aziendale. Esso rappresenta lo strumento che una società deve adottare per prevenire le responsabilità amministrative derivanti da reato e per proteggere la sua integrità ed il suo patrimonio.
COME FUNZIONA.
Il Modello 231 parte dall’identificazione dei rischi potenziali, ossia l’analisi del contesto aziendale, per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità potrebbero, in astratto, essere commessi reati, per poi prevedere un insieme di procedure finalizzate a contrastarne, in concreto, il verificarsi.
IL NOSTRO INTERVENTO.
Assistenza per la redazione, l’attuazione e l’aggiornamento dei Modelli 231.
Membro di Organismi di Vigilanza.
Consulenza agli Organismi di Vigilanza.
Difesa tecnica degli enti coinvolti in procedimenti penali.

𝗦𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮 𝗲 𝘄𝗲𝗯: 𝗹𝗲 𝗳𝗮𝗹𝘀𝗲 𝗿𝗲𝗰𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗼𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲.La materia delle false recensioni on-line è quel noto fenomeno...
11/11/2019

𝗦𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮 𝗲 𝘄𝗲𝗯: 𝗹𝗲 𝗳𝗮𝗹𝘀𝗲 𝗿𝗲𝗰𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗼𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲.
La materia delle false recensioni on-line è quel noto fenomeno per cui l’agente vende, ad esercenti commerciali, la propria prestazione consistente nel pubblicare, sotto diversi nomi inventati, un certo numero di recensioni a loro favorevoli su siti appositamente dedicati alla condivisione di feedback, come ad esempio Tripadvisor.
Orbene, occorre ritenere che una falsa recensione, pubblicata sotto falso nome, integri pienamente il delitto di sostituzione di persona, poiché si è in presenza di un’attribuzione di false generalità, con induzione in errore del sito e dei suoi utenti circa la paternità della recensione stessa. E, ciò che più rileva, l’induzione in errore è finalizzata all’obiettivo avuto di mira dall’agente, ossia impedire, o quanto meno ostacolare, la verifica della veridicità del contenuto ideologico della recensione stessa, così da renderla preziosa ed appetibile merce di scambio verso l’esercente-acquirente.
Ben più scivoloso è il terreno dei nick-name, intesi come nomignoli non aventi sembianze di autentiche generalità.
Ed invero, se la falsa recensione di cui sopra fosse pubblicata su sito che consentisse la pubblicazione di post senza indicazione di generalità e/o senza iscrizione nominativa al sito stesso, allora l’agente non avrebbe la necessità di spendere false generalità per impedire l’associazione del post alla propria persona, poiché a garantirne la riservatezza sarebbe sufficiente l’uso di un semplice nick-name. In tal caso, potrebbe non essere agevole ritenere configurata l’ipotesi di reato di cui all’art.494 c.p., in quanto ci si potrebbe trovare piuttosto in presenza di un diverso fenomeno, totalmente assimilabile all’anonimato, difettando sia l'attribuzione di un falso nome che l’induzione in errore (non potendo in tal caso certamente ipotizzarsi che gli utenti del sito possano mai aver creduto che, ad es., “diabolik” sia un giorno andato a mangiare una pizza in un certo ristorante).

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54100

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Lo Studio garantisce al cliente una assistenza costante frutto dell'esperienza professionale maturata, che risponde ai più elevati standards qualitativi. Lo Studio garantisce, altresì, un’assistenza costante, anche in collaborazione con importanti studi legali di riferimento a livello nazionale. LE MATERIE DI COMPETENZA Lo Studio Legale Rava.Cerù.Antonioli.Grassi è altamente specializzato e presta assistenza tecnica ai propri clienti in materia di diritto penale, sostanziale e processuale, con particolare riguardo ai diversi settori del diritto penale dell’impresa e delle libere professioni, nell’impugnazione di sanzioni amministrative inflitte dagli organi di vigilanza, nonché nel diritto del lavoro. In particolare, Lo Studio ha maturato una specifica esperienza nei seguenti settori del diritto: Diritto penale dell’economia Lo studio vanta una significativa competenza nell’assistenza giudiziale e stragiudiziale a società italiane ed estere, nonché alle figure apicali dell’organigramma societario, in materia di diritto penale dell’economia. Infortunistica, igiene e sicurezza sul lavoro Lo Studio presta assistenza nel settore dell’infortunistica e dell’igiene e sicurezza sul lavoro, nel quale i suoi professionisti hanno maturato una significativa esperienza in ambito processuale e stragiudiziale. Lo Studio può garantire ogni tipo di consulenza relativamente alla disciplina di cui al D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento alle deleghe anti-infortunistiche, all'assistenza giudiziale di per- sone fisiche e giuridiche nell’ambito di procedimenti relativi a infortuni o malattie professionali. Per queste ragioni lo studio offre un supporto professionale in tempo reale in occasione di ispezioni degli organi preposti, assistenza nella gestione delle sanzioni amministrative connesse alle tematiche in oggetto, difesa nei procedimenti penali e civili per infortuni o malattie professionali, ausilio nel miglioramento degli standard di sicurezza dei documenti aziendali in relazione alle evoluzioni giuri- diche sostanziali e processuali, redazione o integrazione dei contratti con particolare riferimento alle recenti modifiche normative della disciplina degli appalti e dei rischi da interferenza ai fini antinfortunistici e di previdenza. Diritto dell’ambiente e penale dell’ambiente I professionisti dello Studio seguono costantemente l’evoluzione della normativa ambientale e vantano esperienza giudiziale in materia; svolgono sia attività di consulenza sugli aspetti penali ambientali relativi allo svolgimento dell’attività di impresa, sia attività di assistenza nell’ambito di procedimenti giudiziari e amministrativi. Diritto penale dell’edilizia e dell’urbanistica Lo Studio opera nel settore del diritto penale dell’edilizia e dell’urbanistica fornendo sia specifica attività di consulenza, sia assistenza giudiziaria. I professionisti dello Studio hanno maturato ampia esperienza nel settore, seguendo da vicino le più recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali. Responsabilità delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001) Fin dall’entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001, i professionisti dello Studio hanno trattato le più rilevanti questioni in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti. Lo Studio offre assistenza sia per quanto riguarda gli aspetti penali legati alla formazione ed implementazione del modello organizzativo, sia per quanto riguarda la difesa degli enti nell’ambito di procedimenti penali riguardanti reati commessi da dipendenti. Lo Studio offre altresì assistenza per valutare l’impatto sulla persona giuridica ex D.lgs. 231/2001 derivante da condotte rilevanti ai sensi del predetto decreto, tenute dai dipendenti. Diritto penale della privacy. Lo Studio offre ampia e completa assistenza di consulenza anche con riferimento alle problematiche transnazionali. Anche in detta specifica materia la migliore assistenza giudiziaria nell’ambito dei procedimenti relativi agli aspetti penali della privacy, viene garantita. Responsabilità medica Lo Studio presta assistenza ai professionisti operanti nel settore sanitario, trattando regolarmente casi di assistenza e difesa nell’ambito di procedimenti penali riguardanti la responsabilità professionale degli operatori sanitari. Diritto alimentare Lo studio assiste le aziende produttrici ed importatrici di alimenti, bevande e prodotti della catena alimentare, sia riguardanti la grande distribuzione che quella al dettaglio. Fornisce consulenza e assistenza difensiva nell’ambito della complessa normativa inerente i reati alimentari. Anche in detto settore lo Studio è altresì specializzato nella difesa relativa all’impugnazione delle sanzioni amministrative elevate dalle competenti autorità di vigilanza. Diritto del lavoro e penale del lavoro Lo Studio si occupa di diritto del lavoro, sindacale e previdenziale con consulenza, assistenza e difesa dei lavoratori e dei sindacati. Crimini contro la persona I reati contro la persona sono disciplinati nel Titolo XII del libro II del codice penale e in esso sono ricompresi tutti quei fatti che ledono o comunque mettono in pericolo i beni fondamentali dell’individuo (vita, integrità, onore, libertà, etc.). Reati contro il patrimonio I reati contro il patrimonio sono disciplinati nel titolo XIII, libro secondo, del codice penale (artt. 624-648 quater C.p.) e rispondono all’esigenza politico-criminale di repressione di condotte lesive degli altrui assetti patrimoniali. Si tratta di delitti che offendono, in via esclusiva o prevalente, diritti soggettivi o facoltà a contenuto economico-patrimoniale in capo a persone fisiche o giuridiche.