28/01/2016
Danni post-trasfusionali: le Sezioni Unite fissano la decorrenza del termine decadenziale
Il termine triennale di decadenza per il conseguimento della prestazione indennitaria per epatite post-trasfusionale contratta in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. 25 luglio 1997, n. 238, decorre dal 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della nuova disciplina, dovendosi ritenere, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa.
Tale il principio di diritto espressamente enunciato dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio intervenute in una recente decisione a dirimere un contrasto di giurisprudenza insorto all'interno della Sezione lavoro in punto di applicabilità, o meno, del termine di decadenza introdotto dalla L. n. 238 del 1997 alle ipotesi di epatiti post-trasfusionali contratte ed accertate prima dell'entrata in vigore della legge.
A tal fine, si ricorda che, non essendo stato previsto dal legislatore alcun termine di decadenza per il caso di epatiti post-trasfusionali, l'art. 1, comma 9, L. n. 238 del 1997 aveva provveduto a sostituire il testo dell'art. 3, comma 1, L. n. 210 del 1992, stabilendo che i soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di pensioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.
L'opzione ermeneutica accolta dalle Sezioni Unite -investite della soluzione di una questione di diritto transitorio in quanto attinente alla determinazione dell'incidenza di una legge sopravvenuta che introduce ex novo un termine di decadenza su una situazione ancora pendente- si fonda sull'assunto che, in tema di prescrizione e decadenza, l'entrata in vigore di una nuova normativa che introduce un termine che prima non era previsto, ha efficacia generale dovendosi ritenere applicabile anche a coloro che già si trovano nella situazione prevista dalla legge per esercitare il diritto ora sottoposto a decadenza, con l'unica differenza, che la decorrenza del termine inizia con l'entrata in vigore della legge che lo ha introdotto. Tale orientamento, che recepisce il più recente indirizzo giurisprudenziale accolto nella Sezione lavoro, utilizza la disposizione contenuta nell'art. 252 disp.att.c.c., considerata espressione, conclude la Cassazione, di un principio generale dell'ordinamento, in quanto ispirato ad esigenze di equità.
Sei stato vittima di malasanità e vuoi ottenere il risarcimento per errore medico? hai 10 anni per chiederlo! Contatta la nostra associazione, è gratis.