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Notaio Francesco Valente I Nostri Servizi: Acquistare casa, accendere un mutuo, servizi per i giovani, servizi per la famiglia, servizi per le aziende, successioni...

Lo studio del Notaio si avvale di un organico composto da numerosi collaboratori con specifici profili professionali. L’attività notarile è svolta in maniera altamente informatizzata ed utilizza servizi telematici per le visure, gli adempimenti successivi alla stipula degli atti e l'invio delle copie degli atti. Tutte le pratiche dello studio sono seguite direttamente dal Notaio con il supporto dei collaboratori, sia prima che dopo la stipula dell’atto.

𝐀𝐝𝐞𝐠𝐮𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐩𝐫𝐞𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐮𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐒.𝐏.𝐀. (𝐞 𝐝𝐢 𝐒.𝐑.𝐋.) 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐥𝐮𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐃.𝐋𝐆𝐒. 𝟒𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟔: 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐢 𝐜𝐫𝐢𝐭𝐢𝐜𝐢di Marc...
15/10/2026

𝐀𝐝𝐞𝐠𝐮𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐩𝐫𝐞𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐮𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐒.𝐏.𝐀. (𝐞 𝐝𝐢 𝐒.𝐑.𝐋.) 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐥𝐮𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐃.𝐋𝐆𝐒. 𝟒𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟔: 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐢 𝐜𝐫𝐢𝐭𝐢𝐜𝐢
di Marco Cian

Lo studio esamina il problema dell’interpretazione e della necessità di adeguamento degli statuti di s.p.a. (e di s.r.l.) precedenti alla riforma del mercato dei capitali, alla luce delle novità introdotte da quest’ultima nella disciplina codicistica dell’amministrazione e del controllo.

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𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐭𝐫𝐚 𝐢𝐬𝐜𝐫𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐩𝐨𝐭𝐞𝐜𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞𝐠𝐢𝐨 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐢 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥’ 𝐚𝐫𝐭. 𝟓𝟔, 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐚 𝟒, 𝐭.𝐮.𝐫.di Bruno ...
09/10/2026

𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐭𝐫𝐚 𝐢𝐬𝐜𝐫𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐩𝐨𝐭𝐞𝐜𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞𝐠𝐢𝐨 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐢 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥’ 𝐚𝐫𝐭. 𝟓𝟔, 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐚 𝟒, 𝐭.𝐮.𝐫.
di Bruno Nichetti

Lo Studio esamina il privilegio speciale del Fisco sugli immobili ai sensi dell’art. 56, comma 4, del T.U.R., rispetto alle interazioni con l’esecuzione esattoriale.

Salvi i beni “essenziali”, il D.P.R. n. 602/1973 subordina il pignoramento immobiliare a due presupposti cumulativi: la soglia di 120.000 euro di credito complessivo e la previa iscrizione ipotecaria, a sua volta preclusa per crediti inferiori a 20.000 euro. Al di sotto di tali soglie, il pignoramento esattoriale non può aver inizio.

Ma il privilegio speciale conserva piena efficacia al di fuori dell’esecuzione esattoriale: il Fisco può intervenire, ai sensi dell’art. 499 c.p.c., nelle procedure esecutive promosse da creditori terzi e nelle procedure concorsuali, esercitandovi il privilegio a prescindere dalla previa iscrizione ipotecaria.

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𝐋𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐧𝐨𝐭𝐚𝐢𝐨 𝐢𝐧 𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐝𝐢 𝐯𝐞𝐫𝐛𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐝𝐢 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐚𝐭𝐢𝐩𝐢𝐜𝐢di Ernesto FabianiL’Autore affronta l...
24/09/2026

𝐋𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐧𝐨𝐭𝐚𝐢𝐨 𝐢𝐧 𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐝𝐢 𝐯𝐞𝐫𝐛𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐝𝐢 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐚𝐭𝐢𝐩𝐢𝐜𝐢
di Ernesto Fabiani

L’Autore affronta la tematica della competenza notarile con riferimento a due profili particolarmente controversi, quali quello, tradizionalmente più indagato (sia in dottrina che in giurisprudenza), dei cd. verbali di constatazione e quello, meno esplorato, dei cd. inventari atipici.

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𝐋𝐞 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐚𝐭𝐭𝐢 𝐧𝐞𝐠𝐨𝐳𝐢𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐦𝐢𝐧𝐨𝐫𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐧𝐢𝐞𝐫𝐢 𝐨 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐚𝐥𝐥’𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐨di Daniela Boggiali...
17/09/2026

𝐋𝐞 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐚𝐭𝐭𝐢 𝐧𝐞𝐠𝐨𝐳𝐢𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐦𝐢𝐧𝐨𝐫𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐧𝐢𝐞𝐫𝐢 𝐨 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐚𝐥𝐥’𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐨
di Daniela Boggiali

Lo studio individua i criteri per determinare la legge regolatrice delle misure di protezione e l’autorità competente ad emanarle nell’ipotesi in cui un minore straniero o residente all’estero sia chiamato a compiere atti negoziali quali l’accettazione di un’eredità, la rinuncia alla stessa, l’acquisto o la vendita di beni. Si illustrano, pertanto, le fonti di diritto internazionale privato in materia di misure di protezione dei minori e la loro applicazione a seconda che il minore sia residente in un Paese UE o extra UE che abbia aderito o meno alla Convenzione dell’Aja del 1996. Si esaminano, infine, il rapporto tra legge regolatrice delle misure di protezione e legge regolatrice della successione alla quale è chiamato il minore, nonché le ipotesi in cui sussiste, eventualmente, la competenza del notaio al rilascio della prescritta autorizzazione.

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𝐆𝐥𝐢 𝐞𝐬𝐞𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐥’𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐧𝐨𝐭𝐚𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐞 𝐥’𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐈𝐬𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞di Nicola ForteIl legislatore...
10/09/2026

𝐆𝐥𝐢 𝐞𝐬𝐞𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐥’𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐧𝐨𝐭𝐚𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐞 𝐥’𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐈𝐬𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞
di Nicola Forte

Il legislatore tende a rafforzare e migliorare i rapporti tra Fisco e contribuenti con l’introduzione di nuovi strumenti di compliance. Uno dei più efficaci tra quelli introdotti negli ultimi anni è costituito dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). L’attribuzione di un voto elevato attesta l’elevato livello di affidabilità del contribuente consentendo allo stesso di beneficiare di rilevanti agevolazioni fiscali.
In alcuni casi, però, il voto finale ISA è insufficiente senza che il contribuente ne comprenda le relative ragioni. In molti casi il voto insufficiente è dovuto agli errori commessi durante la compilazione del Modello ISA In altre circostanze il risultato insufficiente è la conseguenza diretta di una gestione dello studio antieconomica. In altri casi ancora il modello ISA non riesce ad intercettare eventi straordinari.
Il presente contributo intende evidenziare gli errori che nella maggior parte dei casi vengono commessi. Tramite l’eliminazione degli stessi è possibile incrementare il voto finale. Inoltre, si intende chiarire come situazioni del tutto eccezionali che il Modello non riesce ad “intercettare” e che determinano l’attribuzione di un punteggio insufficiente, possano essere utilmente segnalate all’Agenzia delle entrate utilizzando il campo relativo alle “annotazioni” all’interno del Modello Redditi 2026 anticipando, di fatto, il relativo contraddittorio.
Sommario: 1. Premessa – 2. Il “funzionamento” degli ISA – indicazioni preliminari – 3. L’ISA applicabile agli esercenti l’attività notarile – Il modello “a prestazioni” – Cenni – 4. Due tipologie di indicatori – Cenni – 5. Gli indicatori elementari di affidabilità – 6. Il modello ISA a prestazioni e gli effetti sul “voto finale” – 7. Le ultime modifiche al quadro C: i contributi versati alla Cassa Nazionale del Notariato – 8. Le ultime modifiche al quadro E: le spese per visure ipotecarie, catastali e camerali – 9. Gli indicatori di anomalia – 10. L’eliminazione degli errori e l’utilizzo del campo annotazioni.

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𝐋𝐚 𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐛𝐞𝐧𝐢 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐜𝐚𝐭𝐚𝐬𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐅 𝐭𝐫𝐚 𝐈𝐕𝐀 𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨di Francesco RaponiSi intende stabilire ...
03/09/2026

𝐋𝐚 𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐛𝐞𝐧𝐢 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐜𝐚𝐭𝐚𝐬𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐅 𝐭𝐫𝐚 𝐈𝐕𝐀 𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨
di Francesco Raponi

Si intende stabilire quale sia il regime impositivo cui assoggettare gli atti di trasferimento a titolo oneroso, posti in essere da un soggetto passivo iva, aventi ad oggetto beni immobili classificati in una delle categorie “F”, che comprende le aree urbane (F1), i fabbricati collabenti (F2), i fabbricati in corso di costruzione (F3), i fabbricati in corso di definizione (F4) ed i lastrici solari (F5).

L’analisi permetterà di concludere che per le aree urbane la sola classificazione catastale nella categoria F1 non consente di ritenere sempre sussistente il presupposto oggettivo per farne rientrare la cessione nel campo di applicazione dell’iva, atteso che a tali fini bisognerà invece prendere in considerazione la destinazione prevista dagli strumenti urbanistici.

Con riferimento invece ai fabbricati collabenti (F2), in corso di costruzione (F3), in corso di definizione (F4) e ai lastrici solari (F5), la cui natura non fa emergere dubbi sull’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, la ricerca è orientata a determinare se le relative cessioni siano esenti o imponibili.

Con l’avvertenza che le conclusioni che saranno formulate non sono del tutto condivise dalla Amministrazione Finanziaria, risulterà che la cessione dei beni in costruzione e in corso di definizione è sempre imponibile e quella avente ad oggetto fabbricati collabenti e lastrici solari, ai sensi dell’art. 10 – 8 bis dpr 633 del 1972, è di regola esente e imponibile soltanto se ne ricorrono i presupposti previsti da tale norma.

Con l’occasione sarà altresì verificato il regime fiscale delle cessioni effettuate da soggetti passivi iva aventi ad oggetto beni appartenenti alle categorie fittizie trasferiti come pertinenze.

Per le aree urbane pertinenziali emergerà che il relativo trasferimento rientra nel campo di applicazione dell’iva secondo la natura del bene principale nel solo caso in cui risultano suscettibili di utilizzazione edificatoria, poiché in caso contrario, non potendosi applicare il medesimo criterio di assimilazione tipologica, è soggetto ad imposta di registro.

Con riferimento invece ai fabbricati pertinenziali in corso di costruzione e/o in corso di definizione, ritenendosi decisivo che si trovano ancora nel ciclo produttivo dell’impresa e dovendosi pertanto prescindere dal regime previsto per i beni ultimati proprio dei beni principali, le cessioni che li abbiano ad oggetto potranno risultare soltanto imponibili.

Con riguardo poi ai fabbricati collabenti e ai lastrici solari pertinenziali, risulterà che, la relativa cessione rientra nel perimetro applicativo dell’art. 10 – 8 bis dpr iva se vengono ceduti come pertinenze di una abitazione e in quello dell’8 ter se invece risultano pertinenze di un bene strumentale.

Nella parte finale, infine, sarà analizzata la possibilità di applicare le agevolazioni prima casa al trasferimento avente ad oggetto fabbricati classificati nella categoria catastale F.

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𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢 𝐚 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐳𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐥𝐚𝐭𝐨: 𝐧𝐨𝐯𝐢𝐭𝐚̀, 𝐭𝐞𝐜𝐧𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐝𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢 𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐢 𝐩𝐫𝐚𝐭𝐢𝐜𝐢di Francesco ...
28/08/2026

𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢 𝐚 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐳𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐥𝐚𝐭𝐨: 𝐧𝐨𝐯𝐢𝐭𝐚̀, 𝐭𝐞𝐜𝐧𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐝𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢 𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐢 𝐩𝐫𝐚𝐭𝐢𝐜𝐢
di Francesco Raponi

La disciplina tributaria del conferimento di partecipazioni sociali a realizzo controllato, pur avendo già formato oggetto dello Studio CNN n.29-2021/T, richiede un ulteriore approfondimento alla luce dei numerosi documenti di prassi emessi al riguardo dalla Agenzia delle Entrate e delle novità introdotte dal D.lgs. 13.12.2024 n. 192.

In una prospettiva più propriamente notarile, si cercherà di coglierne soprattutto i profili che possono incidere nella redazione dei singoli atti, non trascurando tuttavia di analizzare i relativi aspetti sostanziali.

Lo scopo è quello di offrire uno strumento di pronto utilizzo per risolvere le diverse fattispecie, raccogliendole in un unico contributo.

Muovendo in questa direzione, verranno nuovamente riproposte alcune conclusioni che, benché siano state già espresse nel precedente lavoro, verranno riformulate in un’ottica più attenta agli elementi che interessano maggiormente l’attività del Notaio. In secondo luogo formeranno oggetto di analisi le novità più recenti con particolare riferimento al concetto di “valore di realizzo” delle azioni o quote conferite, e alle differenti modalità di determinazione del “costo fiscale riconosciuto delle partecipazioni” oggetto di conferimento, e di come tali elementi incidano nella determinazione del capitale sociale e del patrimonio netto della società conferitaria.

In relazione alla posizione del soggetto conferente saranno analizzati tra l’altro, l’apporto solo a riserva di patrimonio e non anche a capitale di azioni o quote, il conferimento delle stesse azioni o quote acquistate in vigenza del regime della comunione legale dei beni e il conferimento di partecipazioni detenute in comproprietà da più soggetti.

Su un piano più operativo ci si soffermerà invece sulla ammissibilità della società di persone quale società conferitaria delle partecipazioni in applicazione del regime del realizzo controllato, sulla scissione con scorporo, nello specifico caso in cui può produrre in capo alla società scissa effetti analoghi al conferimento della totalità di partecipazioni in una newco, e sulla possibile costituzione di una nuova società, in alternativa alla fusione societaria, con conferimento di azioni o quote in neutralità da parte di più società.

Sempre con il medesimo intento, infine, verranno analizzate le fattispecie più complesse delle quali il realizzo controllato può costituire una delle fasi applicative, riguardanti principalmente il passaggio generazionale e la rivendita delle partecipazioni conferite.

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https://www.notariato.it/wp-content/uploads/Studio37-2026Tfr.pdf

𝐈𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐨𝐫𝐝𝐚𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐛𝐢𝐞𝐧𝐧𝐚𝐥𝐞: 𝐥𝐞 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐞 𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐝𝐢 𝐞𝐬𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐫𝐢𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢𝐬𝐭𝐢 𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐭𝐢di Nicola ForteIl ...
15/07/2026

𝐈𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐨𝐫𝐝𝐚𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐛𝐢𝐞𝐧𝐧𝐚𝐥𝐞: 𝐥𝐞 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐞 𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐝𝐢 𝐞𝐬𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐫𝐢𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢𝐬𝐭𝐢 𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐭𝐢
di Nicola Forte

Il concordato preventivo biennale è un istituto di compliance introdotto dal D.Lgs 12 febbraio 2024, n. 13. Recentemente sono state previste due nuove cause di esclusione che non consentono di fruire di tale istituto. Le nuove cause di esclusione riguardano i professionisti che esercitano l’attività professionale singolarmente, ma che contemporaneamente partecipano ad un’associazione professionale. I soggetti sono inscindibilmente vincolati nell’adesione al concordato preventivo biennale. La possibilità di applicare il nuovo istituto richiede l’adesione di tutti i professionisti che esercitano l’attività in forma individuale, ma anche dell’associazione professionale partecipata. La situazione è però diversa per le associazioni notarili mono attività, costituite esclusivamente per la gestione delle aste immobiliari o per l’attività di levata dei protesti. Le due nuove cause di esclusione assolvono alla finalità di contrastare possibili comportamenti elusivi, ma il rischio di elusione è del tutto mancante qualora le associazioni professionali notarili siano costituite esclusivamente per le esecuzioni immobiliari e per la levata dei protesti. Lo studio, nel ricostruire compiutamente l’ambito di applicazione delle due nuove cause di esclusione auspica un’interpretazione dell’Agenzia delle entrate nel senso di escludere dall’applicazione delle novità le predette associazioni notarili.

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𝐂𝐨𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢𝐨, 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢 𝐞𝐱 𝐚𝐫𝐭. 𝟏𝟏𝟏𝟕 𝐜.𝐜. 𝐞 𝐫𝐢𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞 𝐢𝐧 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐫𝐮𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞di Maurizio Corona e Anto...
17/06/2026

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢𝐨, 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢 𝐞𝐱 𝐚𝐫𝐭. 𝟏𝟏𝟏𝟕 𝐜.𝐜. 𝐞 𝐫𝐢𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞 𝐢𝐧 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐫𝐮𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞
di Maurizio Corona e Antonio Scarpa

Lo studio, premessi brevi cenni sul fondamentale ruolo del notaio nella costituzione del condominio, esamina la portata precettiva della regola sancita dall’art. 1117 c.c. e la nozione di «unità immobiliare» ivi contenuta per poi passare in rassegna le diverse fattispecie negoziali che possono costituire il «titolo» menzionato nella suddetta disposizione. Quindi si sofferma sulle parti dell’edificio non espressamente contemplate dall’art. 1117 c. c. considerate comuni dalla dottrina e dalla giurisprudenza (il sottosuolo, il cavedio, la terrazza di copertura) e sulla peculiare disciplina dei sottotetti (mansarde, soffitte e palchi morti). Infine, si chiude con l’indicazione della best practice da adottare per escludere la natura condominiale dei beni indicati dall’art. 1117 c. c. mediante l’utilizzo della clausola di riserva suggerendo l’allegazione (o il richiamo) dell’elaborato planimetrico nell’atto che la contiene e di osservare particolare attenzione nel disciplinare la prima compravendita compiuta dal costruttore qualora abbia ad oggetto un’unità immobiliare inserita in un condominio dotato di spazi verdi attrezzati, campi sportivi, piscine, zone fitness, palestre, saune e bagni turchi.

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https://www.notariato.it/wp-content/uploads/Studio24-2026C_Cmc_as-002.pdf

𝐋𝐞 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐞 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐳𝐨 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞di Rocco GuglielmoLo studio fornisce una rassegna degli adempime...
14/05/2026

𝐋𝐞 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐞 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐳𝐨 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞
di Rocco Guglielmo

Lo studio fornisce una rassegna degli adempimenti da effettuare in caso di trasformazione, fusione e scissione che vedano coinvolti enti del Libro I del codice civile, siano essi in possesso o meno della qualifica di ETS. Dopo aver delineato il perimetro di applicazione dell’istituto della trasformazione, si esaminano i documenti necessari a corredo dell’operazione, il procedimento, la pubblicità e la natura o meno eterogenea della stessa, individuando i presupposti per l’applicabilità o meno dell’istituto dell’opposizione. Successivamente, l’analisi si sposta sulle operazioni di fusione e scissione e, dopo aver provveduto all’inquadramento generale di tali istituti, vengono esaminate le ipotesi dubbie, per poi procedere all’individuazione degli organi competenti, dei controlli, dei documenti necessari e, infine, dei relativi adempimenti pubblicitari.

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Indirizzo

Corso Italia, 22
Martina Franca
74015

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Lunedì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 13:00
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Mercoledì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
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16:00 - 20:00
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