Studio legale Rinaldi - Avv. Fernando Rinaldi

Studio legale Rinaldi - Avv. Fernando Rinaldi Avvocato (holder) @ Specialista in Diritto Civile, Contrattualistica, Diritto Tributario, Progetti per l'impresa, Contenzioso bancario.

Con sentenza del Tribunale di Taranto in data 17 settembre 2021 sono stati risolti i contratti di investimento stipulati...
12/10/2021

Con sentenza del Tribunale di Taranto in data 17 settembre 2021 sono stati risolti i contratti di investimento stipulati dalla società attrice, rappresentata e difesa dall'Avv. Fernando RINALDI, con Banca Apulia s.p.a., ora Intesa
Sanpaolo s.p.a., relativi ad azioni emesse da Veneto Banca s.p.a. ed è stata condannata la predetta
convenuta al pagamento, in favore della società attrice, della somma d 61.225,25 con
rivalutazione secondo indici di svalutazione istat dalla data dell’investimento a quella di
pubblicazione della presente decisione e con maggiorazione di interessi legali di mora dalla
domanda al saldo sulla predetta somma anno per anno rivalutata,

18/06/2021

L.157/19: sospensione del pignoramento sulla prima casa in caso di rinegoziazione del mutuo ipotecario.

Si tratta del provvedimento che compone, insieme alla Legge di stabilità, la manovra finanziaria 2020.

Prevede che il debitore consumatore soggetto a pignoramento che colpisce la sua prima casa potrà, ricorrendone determinati presupposti ed a certe condizioni, presentare al giudice dell’esecuzione richiesta di sospensione della procedura, al fine di rinegoziare il proprio mutuo/finanziamento con il creditore ipotecario di primo grado.

La norma concede, quindi, la possibilità al debitore esecutato in una procedura immobiliare avente ad oggetto la propria prima casa di rinegoziare il mutuo/finanziamento ipotecario di primo grado, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, con una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Nel frattempo, la procedura esecutiva potrà essere sospesa.
I requisiti soggettivi:

– il debitore deve essere qualificato come “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo;

– non penda nei confronti del debitore una procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento (L.3/2012);

– il creditore deve esercitare attività bancaria (art.10 TUB) o essere una società di cartolarizzazione del credito (L.130/1999);

I requisiti oggettivi del credito:

– lo stesso deve derivare da mutuo ipotecario di primo grado sostanziale;

– il debitore deve aver rimborsato almeno il 10% del mutuo;

– il debito complessivo non deve essere superiore ad € 250.000,00, comprensivo di quanto previsto dall’art.2855 c.c..

E’ inoltre necessario che:

– sia pendente una esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca;

– il pignoramento sia stato notificato tra il 1° gennaio 2010 ed il 30 giugno 2019;

– mancanza di altri creditori sul medesimo bene o nella stessa procedura.

L’istanza per l’accesso al procedimento previsto dall’art.41-bis, non deve essere mai stata presentata all’interno del medesimo procedimento esecutivo, deve essere presentata entro il 31/12/2021.

In relazione all’importo offerto, lo stesso deve essere alternativamente:

pari al 75% del prezzo d’asta successiva;
se la prima asta non è ancora stata fissata, pari al 75% del valore della CTU;
se il debito complessivo è inferiore al 75% dei predetti valori, l’offerta deve essere pari alla somma tra capitale ed interessi;
Il rimborso proposto può essere dilazionato per una durata massima di 30 anni.

In ogni caso, il mutuo dovrà essere estinto entro il compimento dell’ottantesimo anno di età del debitore (la norma riporta l’infelice locuzione “la sua durata in anni, sommata all’età del debitore, non superi tassativamente il numero di 80”)

Il creditore è sempre libero di rifiutare la propria adesione all’istanza ovvero di rigettare, anche successivamente alla presentazione dell’istanza congiunta, la richiesta di rinegoziazione avanzata dal debitore. E’ prevista, peraltro, la possibilità che la rinegoziazione o il rifinanziamento possa essere accordato ad un di lui parente o affine di terzo grado, che ovviamente rientri nei presupposti di cui al 2° comma.

Altra interessante novità è costituita dalla possibilità di accedere alla garanzia rilasciata dal Fondi di Garanzia per i mutui di Prima Casa, introdotto con la Legge di Stabilità 2014, nella misura del 50% dell’importo oggetto di rinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento.

Raggiunto poi l’accordo circa la nuova rinegoziazione/rifinanziamento, l’eventuale ulteriore cifra debitoria verrà – sostanzialmente – cancellata e non sarà più possibile richiederla da parte del creditore. Di fatto, pertanto, il debitore verrà esdebitato.

Indirizzo

Via P. Nardelli 29
Martina Franca
74015

Telefono

+393388959661

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