Avv Maria Luisa Petruzzo

Avv Maria Luisa Petruzzo avvocato cassazionista
Marsala

Giovedì 16 maggio, a Marsala, in occasione del “Cantieri del Diritto”, dialogheremo con il dr Francesco Menditto, Procur...
11/05/2024

Giovedì 16 maggio, a Marsala, in occasione del “Cantieri del Diritto”, dialogheremo con il dr Francesco Menditto, Procuratore della Repubblica di Tivoli e la dr.ssa Maria Cristina Passanante, psicologa giuridica, sulla nuova Consulenza Tecnica psicologica nei procedimenti penali e civili in materia di famiglia.
Una bella occasione di confronto e crescita professionale.

📣 Siamo lieti di segnalare la presenza, 𝐠𝐢𝐨𝐯𝐞𝐝𝐢̀ 𝟏𝟔 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨, Complesso Monumentale di San Pietro, di Psicologia in Tribunale al Congresso Giuridico dei Fori Siciliani e del Distretto di Palermo, 𝐈 𝐂𝐀𝐍𝐓𝐈𝐄𝐑𝐈 𝐃𝐄𝐋 𝐃𝐈𝐑𝐈𝐓𝐓𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟒, per la presentazione del libro 𝐋𝐚 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐚 𝐂𝐓𝐔 𝐩𝐬𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐨𝐩𝐨 𝐥𝐚 𝐫𝐢𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐚𝐛𝐢𝐚!

👩🏻‍⚖️ Le avvocate 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐋𝐢𝐜𝐚𝐫𝐢, presidente Aiga Marsala, e 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐋𝐮𝐢𝐬𝐚 𝐏𝐞𝐭𝐫𝐮𝐳𝐳𝐨, presidente ONDIF Marsala, dialogheranno con 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐌𝐞𝐧𝐝𝐢𝐭𝐭𝐨, procuratore Repubblica Tivoli e 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐏𝐚𝐬𝐬𝐚𝐧𝐚𝐧𝐭𝐞, psicologa giuridica e cofondatrice di Psicologia in Tribunale.

🏛️ Il tema del Congresso quest’anno è “𝐈𝐧𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢𝐠𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐞 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐢 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐢. 𝐋’𝐚𝐯𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐧𝐢” e vi parteciperanno docenti universitari, magistrati, avvocati, e tutti i vertici nazionali della Avvocatura e delle associazioni maggiormente rappresentative.

➡️Leggi il programma completo al 𝐥𝐢𝐧𝐤 https://psicologiaintribunale.it/i-cantieri-del-diritto-marsala-maggio-2024/

📍📍📍 Le Sezioni Unite intervengono sulla rilevanza della convivenza prematrimoniale nella quantificazione dell’assegno di...
20/12/2023

📍📍📍 Le Sezioni Unite intervengono sulla rilevanza della convivenza prematrimoniale nella quantificazione dell’assegno divorzile📍 📍📍
Ecco il comunicato:
“Ai fini dell’attribuzione e della quantificazione, dell’assegno divorzile, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio».

📍Le spese sostenute dal genitore per la locazione di un alloggio utilizzato dal figlio che frequenti università fuori se...
10/12/2023

📍Le spese sostenute dal genitore per la locazione di un alloggio utilizzato dal figlio che frequenti università fuori sede, sono qualificate come spese straordinarie, in considerazione non solo della loro imprevedibilità, ma anche della loro rilevanza (cfr. Cass., Sez. I, 10/07/2023, n. 19532): anche per tali spese, quindi, la mancanza di un preventivo accordo con l’altro genitore o il dissenso da quest’ultimo manifestato in ordine alla loro effettuazione non esclude il diritto al rimborso del genitore collocatario.

📍Nel caso iportato la Corte ha evidenziato l’utilità della locazione dell’alloggio ai fini della frequenza dei corsi universitari da parte della figlia, la compatibilità dell’esborso con la situazione economico-patrimoniale del ricorrente e la sostanziale mancanza di valide motivazioni a sostegno del rifiuto opposto da quest’ultimo:

📍premesso infatti che la figlia, impegnata con profitto negli studi universitari, era iscritta ad un corso che prevedeva la frequenza obbligatoria per cinque giorni alla settimana, oltre a due sessioni di laboratorio, ha ritenuto che la disponibilità di un alloggio nella stessa città in cui aveva sede l’Università le avrebbe consentito di risparmiare il tempo necessario per il trasferimento quotidiano dal luogo di residenza; in più il padre, ingegnere funzionario della Commissione Europea, era titolare di uno stipendio netto più che sufficiente a consentirgli di farsi carico della spesa necessaria per la locazione dell’alloggio, ritenendo non significative le ragioni da lui addotte in contrario.

Ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile rileva e deve essere dimostrato soltanto che l'ex coniuge abbia effett...
03/11/2023

Ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile rileva e deve essere dimostrato soltanto che l'ex coniuge abbia effettivamente fornito il suo contributo personale alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di quello personale dell'altro coniuge, a scapito del tempo e delle energie che poteva potuto dedicare al lavoro o alla carriera.

Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge.

La parte può aver preferito dedicarsi esclusivamente o prevalentemente alla famiglia per amore dei figli o del coniuge, ma anche per sfuggire ad un ambiente di lavoro ostile o per infinite altre ragioni, ma tali motivi non rilevano, perchè l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito


L'INPS non può negare l'accesso ai dati reddituali richiesti dal genitore tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne....
24/10/2023

L'INPS non può negare l'accesso ai dati reddituali richiesti dal genitore tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne.

Il genitore ha chiesto all'INPS di prendere visione e di ottenere copia dell'estratto conto contributivo, delle dichiarazioni relative ai redditi prodotti dalla figlia.

Secondo il genitore la figlia, divenuta maggiorenne avrebbe raggiunto l'indipendenza economica, svolgendo un lavoro retribuito, sicché vi sarebbero i presupposti per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio, così da ottenere l'esonero dalla erogazione del contributo economico stabilito in sentenza.

L’INPS però aveva negato l’accesso!

Il genitore ha impugnato il diniego dell'INPS ed ha avuto ragione

Gli enti pubblici titolari di dati reddituali (nella fattispecie estratto conto contributivo o altra documentazione dalla quale risultino eventuali rapporti lavorativi) sono obbligati a consentire l'accesso alla relativa documentazione, sempre che l'istanza di accesso sia motivata con l'esigenza di verificare la sussistenza dei presupposti di definizione delle condizioni economiche del soggetto nei confronti del quale si vanti una pretesa; in questo caso della figlia.

Il figlio maggiorenne, privo di indipendenza economica, va mantenuto dai genitori per il tempo mediamente necessario al ...
13/10/2023

Il figlio maggiorenne, privo di indipendenza economica, va mantenuto dai genitori per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione, tenuto conto del suo dovere di ricercare un lavoro anche contemperando il bisogno di particolari attenzioni o cure del genitore convivente con i doveri verso sè stesso, la propria vita e la propria indipendenza economica.

Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 11/07/2023) 20-09-2023, n. 26875
Sei d’accordo?

10/10/2023
I nonni possono adottare i nipoti? Si✅La Cassazione ha applicato i principi dell'istituto dell'adozione c.d. “mite” o ap...
07/08/2023

I nonni possono adottare i nipoti?
Si✅

La Cassazione ha applicato i principi dell'istituto dell'adozione c.d. “mite” o aperta, i quali non richiedono l'accertamento di uno stato di abbandono, ma l'assenso dei genitori, ove questi vi siano.

Detta forma di adozione, infatti, consente la persistenza dei legami con la famiglia d'origine e non richiede profili specifici dell'adottante e dell'adottato, ma solo la constatata impossibilità dell'affidamento preadottivo

Anche in presenza di un’assicurazione sanitaria, l’ex è tenuto al rimborso delle spese mediche per l’intervento chirurgi...
01/08/2023

Anche in presenza di un’assicurazione sanitaria, l’ex è tenuto al rimborso delle spese mediche per l’intervento chirurgico del figlio

Cass. civ., Sez. I, Ord.,03/07/2023, n. 18655

La stipula, da parte di un genitore divorziato, di un'assicurazione sanitaria a copertura delle spese mediche del figlio, non incide sul diritto al rimborso della quota parte a carico dell’altro genitore.
Nel caso affrontato dalla Corte il padre pagava il premio di un’assicurazione che aveva rimborsato le spese sostenute per un intervento chirurgico cui era stato sottoposto il figlio.
La madre sosteneva che avrebbe dovuto rimborsare solo il 50% del premio di polizza ma la Suprema Corte ha ritenuto l’obbligo di contribuire al 50 % delle spese dell’intervento.

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Marsala

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