Studio legale Avv. Manuela Mauri

Studio legale Avv. Manuela Mauri Lo studio legale offre assistenza giudiziale e stragiudiziale nell’ambito del diritto civile.

Lo Studio Legale chiude per ferie dal 2 agosto al 31 agosto. Ci rivediamo il 1 settembre. Buone vacanze a tutti!
30/07/2021

Lo Studio Legale chiude per ferie dal 2 agosto al 31 agosto. Ci rivediamo il 1 settembre. Buone vacanze a tutti!

Il Tribunale di Catania, con Decreto del 5 Marzo 2021, ha dichiarato inammissibile la domanda di omologa del piano del c...
21/05/2021

Il Tribunale di Catania, con Decreto del 5 Marzo 2021, ha dichiarato inammissibile la domanda di omologa del piano del consumatore, che era stato presentato da un debitore il quale aveva ricevuto nel corso di diversi anni, finanziamenti che prevedevano una rateizzazione nel rimborso per importi superiori ai suoi redditi.
Il Tribunale, nella fattispecie, si è occupato del requisito della meritevolezza del debitore in sede di omologa del piano del consumatore.

Segui la pagina della Studio per rimanere sempre aggiornato.

Con Decreto del 5 Marzo 2021, il Tribunale di Catania, ha dichiarato inammissibile la domanda di omologa del piano del consumatore, che era stato presentato da un debitore il quale aveva ricevuto n…

Da ieri 19 Maggio è entrato in vigore il Nuovo Decreto Riaperture.Vediamo tutte le novità.➡️ COPRIFUOCO: già dal 19 Magg...
20/05/2021

Da ieri 19 Maggio è entrato in vigore il Nuovo Decreto Riaperture.
Vediamo tutte le novità.
➡️ COPRIFUOCO: già dal 19 Maggio nelle zone gialle il coprifuoco ritarderà alle ore 23.00.
Dal 7 giugno verrà posticipato a mezzanotte e dal 21 giugno è in programma la sua definitiva abolizione.
➡️ BAR E RISTORANTI: dall’1 giugno sarà possibile andare in bar e ristoranti anche al chiuso. Ma resta, anche all’aperto, il limite di 4 persone per tavolo, così come la distanza di un metro tra i tavoli e l’obbligo di mascherina quando ci si alza.
➡️ PALESTRE: le palestre riapriranno dal 24 Maggio. Dovranno essere rispettati i protocolli di sicurezza che prevedono una distanza interpersonale di almeno 2 metri, cambio d’aria continuo, percorsi differenziati per l’entrata e l’uscita. Il personale dovrà indossare sempre la mascherina, i clienti dovranno indossarla quando non sono impegnati negli allenamenti.
➡️ PISCINE: le piscine come i centri termali ed i centri benessere, riapriranno dal 1 Luglio. In vasca si dovranno garantire 7 metri quadri per ogni utente. L’ingresso alle docce dovrà essere contingentato e, ove possibile, gli asciugacapelli portati da casa. Gli spazi comuni dovranno essere sottoposti a sanificazione e pulizia costanti.
➡️ STADI E PALAZZETTI: dal 1 Giugno riaprono gli stadi e dal 1 Luglio anche i palazzetti e le strutture al chiuso. Dovranno essere rispettate le dovute precauzioni: distanziamento all’ingresso e in uscita, mascherina sempre indossata, biglietti acquistati solo online e capienza non superiore al 25% di quella massima, per un massimo di 1000 persone all’aperto e 500 al chiuso.
➡️ CENTRI COMMERCIALI: dal 22 Maggio i centri commerciali potranno essere aperti anche al sabato e alla domenica, nei giorni festivi e prefestivi. All’ingresso dovrà essere rilevata la temperatura. Gli ingressi dovranno essere contingentanti per evitare assembramenti.
➡️ IMPIANTI SCIISTICI: dal 22 maggio sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore.
➡️ SALE GIOCHI E SCOMMESSE: dal 1 luglio sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò potranno riaprire al pubblico.
➡️ PARCHI DI DIVERTIMENTO: parchi tematici e di divertimento potranno riaprire al pubblico dal 15 giugno, anziché dal 1 luglio.
➡️ CENTRI CULTURALI E SOCIALI: tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi saranno di nuovo possibili dal 1 luglio.
➡️ MATRIMONI E FESTE: dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”, cd. Green Pass. Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso.
➡️ CORSI DI FORMAZIONE: dal 1 luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza.
➡️ NUOVI PARAMETRI: verrà abbandonato l’indice RT per la valutazione di eventuali aperture e chiusure o colori delle regioni, le quali saranno decise prendendo in considerazione 12 parametri.
Tra questi: l’incidenza dei contagi sulla popolazione, il tasso di ospedalizzazione e quello di occupazione delle terapie intensive. Si entrerà in zona rossa con oltre il 40% di occupazione dei posti letto in area medica e oltre il 30% delle terapie intensive. Si passa dal giallo all’arancione se in terapia intensiva si sale al 20% e in area medica al 30%.

PEDONE INVESTITO FUORI DALLE STRISCE: responsabile anche chi rispetta la velocità.Per la Cassazione, il conducente è ese...
12/05/2021

PEDONE INVESTITO FUORI DALLE STRISCE: responsabile anche chi rispetta la velocità.

Per la Cassazione, il conducente è esente da colpa solo se il pedone tiene una condotta imprevedibile e inevitabile, non rileva il rispetto dei limiti di velocità.

Quando si verifica un sinistro stradale che vede coinvolto un conducente e un pedone, non rileva che il primo rispetti i limiti di velocità per andare esente da colpa. E' infatti compito del conducente porre sempre attenzione al veicolo e alle condizioni della strada al fine di tutelare gli utenti più deboli della strada. Con la sentenza n. 16694/2021 la Cassazione ribadisce inoltre il principio secondo cui la condotta del pedone è in grado di costituire causa esclusiva del sinistro solo se rappresenta una causa sopravvenuta, in grado da sola di determinare l'evento, risultando un evento eccezionale, atipico, non previsto né prevedibile.

la Cassazione ricorda che "in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, (...) l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì in conto di eventuali imprudenze altrui, perché ragionevolmente prevedibili."

Gli Ermellini richiamano poi anche la giurisprudenza consolidata sul principio di affidamento, ribadendo che "in tema di reati commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, si è infatti chiarito che esso trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite di prevedibilità”.

L'investimento del pedone pertanto non può costituire nel caso di specie causa esclusiva del sinistro, quanto piuttosto una sua concausa, che non può escludere quindi la responsabilità del conducente. Essa infatti costituisce causa esclusiva in grado di produrre l'evento solo se il conducente si trova nella effettiva impossibilità di avvistare il pedone e osservarne i movimenti perché messi in atti in modo rapido, imprevedibile e inatteso.

Fonte: www.StudioCataldi.it

Buona festa della liberazione! 🇮🇹
25/04/2021

Buona festa della liberazione! 🇮🇹

ALUNNO BULLIZZA IL PROFESSORE: CONDANNATO IN SOLIDO CON I GENITORI PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE.Il Tri...
12/04/2021

ALUNNO BULLIZZA IL PROFESSORE: CONDANNATO IN SOLIDO CON I GENITORI PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE.

Il Tribunale di Sondrio, con la recente sentenza del 3 marzo 2021, la n. 63, ha accolto la domanda risarcitoria avanzata dal professore, vittima di bullismo, nei confronti dell’autore dell’illecito (oggi maggiorenne) e dei genitori.
Il bullo, è stato condannato a rispondere personalmente dei fatti addebitatigli ai sensi dell’art. 2043 c.c.
In via solidale, il Giudice, ha altresì condannato i genitori del bullo per non aver adeguatamente assolto agli obblighi educativi nei confronti del minore ai sensi dell’art. 2048 c.c.
In particolare, il Giudice ha ammonito i genitori facendo leva sul loro “dovere di educatori, ai quali va imputata la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dal figlio minorenne, a cui avrebbero dovuto impartire l’educazione al rispetto delle regole della comune coesistenza”.
Per la valutazione del danno non patrimoniale, il Tribunale ha valutato anche l’intensità del dolo, la reiterazione delle condotte e la reazione della vittima, stabilendo la somma di euro 14.500 a titolo di risarcimento al docente oltre euro 4.000 per spese legali.

Lo Studio Legale vi augura Buona Pasqua.
03/04/2021

Lo Studio Legale vi augura Buona Pasqua.

DICHIARA IL FALSO NELL’AUTOCERTIFICAZIONE, ASSOLTO PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE. IL GIUDICE: “NON C’È OBBLIGO DI LEGGE D...
30/03/2021

DICHIARA IL FALSO NELL’AUTOCERTIFICAZIONE, ASSOLTO PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE. IL GIUDICE: “NON C’È OBBLIGO DI LEGGE DI RIFERIRE LA VERITÀ”.

Un ragazzo di 24 anni è finito a processo con l’accusa di aver dichiarato il falso ex art. 483 cp nell’autocertificazione durante un controllo avvenuto a Milano nel mese di marzo dello scorso anno, in pieno lockdown per l’emergenza Covid. In particolare il 24enne durante un controllo, aveva dichiarato di lavorare in un negozio e che in quel momento stava rientrando a casa. Pochi giorni più tardi, per verificare la veridicità dei fatti, un agente aveva appurato che quel giorno il ragazzo non era di turno.

Nella recentissima sentenza del Tribunale di Milano, il Giudice lo ha assolto poiché “un simile obbligo di riferire la verità non è previsto da alcuna norma di legge” e, in ogni caso, sarebbe “in palese contrasto con il diritto di difesa del singolo” previsto dall’art. 24 della Costituzione.

Per il Gup “è evidente come non sussista alcun obbligo giuridico, per il privato che si trovi sottoposto a controllo nelle circostanze indicate, di dire la verità sui fatti oggetto dell’autodichiarazione sottoscritta, proprio perché non è rinvenibile nel sistema una norma giuridica” sul punto.
Per il Giudice non solo manca una norma specifica sull’obbligo di dire la verità nelle autocertificazioni da emergenza Covid e pure una legge che preveda l’obbligo di redigere autocertificazione in questi casi, ma è anche da ritenersi incostituzionale sanzionare penalmente le false dichiarazioni di chi ha scelto “legittimamente di mentire per non incorrere in sanzioni penali e amministrative”.

24/03/2021

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5932/2021 accoglie i motivi con cui un marito contestava il riconoscimento alla moglie di un assegno mensile di mantenimento…

23/03/2021

Lo scorso febbraio due infermieri e otto operatori sociosanitari, dipendenti di due case di riposo del territorio bellunese, hanno rifiutato, la somministrazione della prima dose del vaccino antico…

Indirizzo

Mariano Comense
22066

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio legale Avv. Manuela Mauri pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio legale Avv. Manuela Mauri:

Condividi