Antimo Rondello Avvocato

Antimo Rondello Avvocato Avvocato Civilista specializzato nella soluzione e gestione di controversie di Diritto Civile, Dirit

30/07/2024

Servizio militare e civile, vale il punteggio pieno da inserire nelle GPS e nella terza fascia delle graduatorie ATA: 6 punti per personale Ata, 12 punti per corpo docente!

Dopo il Consiglio di Stato, anche i Giudici di Piazza Cavour si sono espressi con la sentenza 15965/24 riconoscendo infatti il punteggio pieno per servizio militare o civile prestato non in costanza di nomina.

Ormai è consolidato il principio secondo il quale il sevizi di leva obbligatorio e quello civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, sia ai fini della carriera sia per l'accesso alle immissioni in ruolo e quindi pure per il punteggio da conseguire nelle graduatorie dei precari dei docenti e del personale Ata.

“I lavoratori della scuola, insegnanti e personale Ata, possono quindi ottenere la piena valutazione servizio militare prestato sia in costanza che non in costanza di nomina e questo vale sia per le graduatorie pre-ruolo che dopo quelle la sottoscrizione del contratto.

10/07/2023

*** Spiaggia libera e diritti dei bagnanti ***

Il periodo delle meritate vacanze sta per arrivare e tutti andremo al mare per godere un po di refrigerio.

Molti si chiedono:
E' possibile transitare gratuitamente per un lido o stabilimento balneare al fine di raggiungere la battigia?

È lecito che il gestore dello stabilimento balneare impedisca l’accesso o imponga un pagamento a chi intende semplicemente transitare per il lido al fine di raggiungere il mare?

Si può lasciare l’ombrellone sulla spiaggia libera?

È consentito portare in spiaggia il cane?

È possibile mangiare e fumare in spiaggia?
Questi sono solo alcuni degli interrogativi più frequenti che molte persone si pongono in vacanza, quando scelgono di usufruire delle spiagge libere.
Ebbene, queste sono le cose che bisogna sapere:

*** Diritto di libero accesso e fruizione della battigia

L’articolo 11 della legge numero 217 del 2011 sancisce espressamente “il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione“.

In pendant con la succitata disposizione, la legge numero 296 del 2006 prevede “l’obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione“.

In buona sostanza, il libero accesso e la fruizione gratuita della battigia (intesa quale striscia di sabbia su cui l’onda va a infrangersi) è per legge un diritto riconosciuto a tutti i cittadini.

Tale diritto, in particolare, non può essere “ostacolato” né limitato dai gestori degli stabilimenti balneari, i quali devono sempre consentire l’accesso e transito gratuito per il raggiungimento della battigia, anche al fine della balneazione.

Pertanto, se si vuole raggiungere la spiaggia per fare un bagno al mare, transitando dallo stabilimento balneare, non si deve pagare alcun ticket d’ingresso!

La spiaggia infatti, è un bene pubblico che appartiene al demanio (cfr. articolo 822 del c.c.) e di cui quindi la collettività può usufruire, anche se è data in concessione agli stabilimenti balneari.

Pertanto, i gestori che costringono i bagnanti che vogliono raggiungere la riva, o semplicemente transitare, a pagare un biglietto, compiono un vero e proprio illecito, che và denunciato alle Autorità competenti.

Differente, sia chiaro, è il caso in cui si usufruisca dei servizi messi a disposizioni del lido (come per esempio ombrellone, sdraio, docce e cabina), per i quali è invece assolutamente doveroso pagare il biglietto.

Si rammenta inoltre che la materia è regolata anche da leggi regionali e provvedimenti comunali. La richiamata legge numero 296 del 2006, prevede al comma 254 dell’articolo 1 che è compito delle Regioni “individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili” e a “individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione“.

Anche le ordinanze dei comuni possono prevedere alcune limitazioni per i cittadini, come ad esempio il divieto di occupare con ombrelloni e sdraio la fascia di 5 metri dalla battigia ed il divieto di permanenza in tale spazio (ad esempio in quanto esso deve rimanere a disposizione per i mezzi di soccorso).

In tali casi, comunque, il divieto vale per tutti, e quindi sia per i cittadini che per i gestori degli stabilimenti balneari.

****Lasciare l’ombrellone sulla spiaggia libera: si può?
No, non è possibile lasciare l’ombrellone in spiaggia, per ritrovare così il giorno successivo il posto migliore e più comodo.

Tale prassi, invero piuttosto diffusa, costituisce infatti un’illecita occupazione del demanio pubblico.

Attenzione quindi a non lasciare sulla spiaggia libera oggetti come materassini, lettini o ombrelloni per un tempo prolungato, che potrebbero essere oggetto di sequestro da parte delle forze dell’ordine.

*** Posso portare a mare il mio amico a quattro zampe?

Nessuna legge vieta di portare in spiaggia il proprio cane.

I nostri amici a quattro zampe possono quindi permanere tranquillamente nella spiaggia libera e/o fare il bagno, a patto che indossino sempre il guinzaglio e la museruola.

Attenzione però: alcuni comuni hanno istituito delle aree in cui non è consentito portare i cani.

Pertanto, è opportuno verificare, prima di scendere in spiaggia col proprio cane, se si tratta di un’area “dog free”.

****Si può mangiare e fumare in spiaggia?

Si può liberamente mangiare in spiaggia qualunque genere di alimenti, purché si mantenga pulita la zona.

È peraltro severamente vietato lasciare in spiaggia oggetti di plastica come piatti, bicchieri, posate, cannucce e tutto ciò che possa inquinare l’ambiente marino.

Discorso analogo vale per la possibilità di fumare in spiaggia, atteso che la legge vieta espressamente di fumare in luoghi al chiuso aperti al pubblico, ma non vieta di fumare all’aperto.

Pertanto, anche fumare al mare è consentito, mentre è assolutamente vietato abbandonare mozziconi di sigaretta in spiaggia.

Si segnala inoltre che molti comuni ed amministrazioni locali stanno approvando provvedimenti che vietano il fumo anche in spiaggia.

Un’eventuale regola di questo tipo sarà comunque segnalata attraverso la presenza di cartelli e indicazioni all’ingresso della spiaggia.

Chiarimenti emessi dalla Regione Campania circa l'esercizio di attività forense per gli avvocati del Comune di Marcianis...
26/10/2020

Chiarimenti emessi dalla Regione Campania circa l'esercizio di attività forense per gli avvocati del Comune di Marcianise

23/03/2020

Sospensione del mutuo
È consigliabile aderire alla sospensione del mutuo alla luce del D.L 18/2020?

Molte persone in questo giorni mi hanno chiesto informazioni specifiche sul provvedimento di sospensione dei mutui alla luce del Dl 18/2020 – cosiddetto “cura Italia”.
Ebbene, il.DL 18/2020 ha esteso l’efficacia del Fondo di solidarietà, istituito con la legge 244/2007.
Questo è rivolto alle famiglie e ai soggetti
titolari di mutuo prima casa che, trovandosi in transitorie difficoltà economiche e non essendo in grado di rispettare le scadenze per la restituzione del mutuo, possono chiederne la sospensione per un periodo determinato. Il Dl 18/2020 prevede tale facoltà – per un periodo complessivo massimo di 18 mesi – a favore dei soggetti danneggiati dall’emergenza sanitaria in corso e in possesso dei requisiti elencati nel decreto.
C'e' anche da dire che Il periodo di sospensione della rata del mutuo può essere per 18 mesi continuativi o per 9 mesi + altri 9 mesi in base alle esigenze del singolo.
La cosa importante da tenere in considerazione , è che, mentre l’intero importo a titolo di
capitale resta “congelato” durante il periodo di sospensione, lo stesso non vale per la quota a titolo di interesse, che potrà essere integrata a carico del Fondo di solidarietà nella misura massima del 50%, mentre il residuo resta a carico del debitore. A questo punto per il mutuatario la convenienza o meno di tale operazione è valutabile soltanto avendo nota la posizione del singolo richiedente, anche se in linea generale è possibile ritenere che minore è la quota di rata a titolo di interesse, maggiore è la convenienza a chiedere la sospensione del mutuo.

11/03/2020

‼️ Cassa Forense - Provvedimento inutile ‼️
La Cassa Forense ha deliberato la sospensione dei termini di tutti i versamenti, e degli adempimenti previdenziali forensi, fino al 30 settembre 2020 per tutti gli iscritti.
La Cassa, come di consueto, non affronta, e men che meno risolve, i conclamati problemi degli iscritti. Un provvedimento utile è l’annullamento, non la sospensione, dei contributi minimi per l’anno 2020, attesa la grave crisi già conclamata, ulteriormente aggravata dall’emergenza coronavirus, che inevitabilmente determinerà forti ripercussioni sui redditi di tutti noi Avvocati.

23/11/2019

Maltrattamenti in famiglia: alle donne vittime di violenza di genere spetta l'ammissione al gratuito patrocinio.

22/11/2019

Riconoscimento servizio svolto presso l’Istituto Paritario - omesso versamento dei contributi previdenziali come previsto per legge.

In merito al mancato riconoscimento del servizio prestato presso gli istituti paritari per omesso versamento dei contributi previdenziali a seguito e conseguente rettifica del punteggio da parte dei Dirigenti scolastici si segnalano varie pronunce in merito.
Quella del TAR Catania, sez. III, sentenza n. 516/2005 che ha enunciato un fondamentale principio di diritto per cui, non si può disconoscere, a causa del mancato versamento dei contributi previdenziali, il periodo di servizio svolto da un’insegnate quando l’inosservanza degli obblighi previdenziali e assistenziali dipende da un comportamento illecito degli istituti scolastici ove viene prestato servizio.
Più di recente, si è pronunciato sul punto il Consiglio di Stato, il quale, in riforma di una sentenza del TAR Basilicata, ha affermato che una volta data dimostrazione della prestazione con carattere di effettività del servizio prestato, l’assolvimento del l’onere di contribuzione da parte dell’ente datore di lavoro si configura quale elemento esterno rispetto al requisito di ammissione oggetto di accertamento, non avendo quest’ultimo alcuna attinenza con il riscontro della capacità professionali e didattiche dei docenti da selezionare. Proprio per tali ragioni, aggiunge il massimo organo della Giustizia Amministrativa, a “siffatta condotta omissiva – sanzionata di per sé da altre norme e rispetto alla quale il lavoratore subordinato è in una condizione di estraneità – non può farsi discendere la non valutabilità del periodo di servizio, aggiungendo ulteriori conseguenze negative in danno del soggetto già pregiudicato sotto lo specifico profilo previdenziale ed assicurativo” (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 18.04.2013, n. 2136).
Lo stesso organo di Giustizia, in una precedente pronuncia, ha altresì statuito che qualora il servizio prestato non fosse ritenuto valutabile, in assenza di una specifica previsione legislativa, alle eventuali inadempienze dell’istituto d’istruzione conseguirebbe un’impropria funzione sanzionatoria indiretta a danno dello stesso dipendente, la cui tutela contributiva grava sul datore di lavoro, il quale attesta sotto la propria responsabilità l’effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente il rapporto di dipendenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 16.02.2011, n. 973).
Anche la giurisprudenza civile si è rifatta agli enunciati principi ed in una recentissima ordinanza del Tribunale di Teramo ha affermato che “Ai fini della valutazione del servizio l’unica circostanza decisiva è l’effettivo svolgimento di uno dei servizi valutabili per l’attribuzione del punteggio” ed il versamento dei contributi previdenziali può certamente costituire prova dell’avvenuto svolgimento del servizio, ma non può costituire elemento indefettibile in mancanza del quale non attribuire il dovuto punteggio, soprattutto in tutti i casi in cui l’amministrazione non ne contesta l’effettivo svolgimento (Tribunale di Teramo, ordinanza del 26.02.2019).
Nel giudizio in questione il Giudice del Lavoro ha posto a fondamento della propria statuizione un’ulteriore importante argomentazione di diritto consistente nel contrasto tra il provvedimento emesso dal Dirigente Scolastico ed il conseguente decreto di revoca del contratto ed il contenuto del D.M. 640 del 30.08.2017.
Difatti, ha osservato il Tribunale adito, il D.M. 640 del 30.08.2017 prevede semplicemente che il servizio svolto nelle scuole paritarie sia valutabile al 50%, ma non fa alcun riferimento all’assolvimento degli obblighi contributivi ai fini del riconoscimento del punteggio.
Pertanto, se ne deduce, che tale ulteriore circostanza, seppure prevista da altre fonti di rango inferiore, si pone comunque in contrasto con la principale fonte regolatrice della materia oltre che con i più elementari principi di diritto.
Ulteriore e più recente ordinanza in tal senso è stata emessa dal Tribunale di Treviso -Ordinanza-n.-86-2019-del-30.09.2019

È utile sapere!!
25/11/2018

È utile sapere!!

Maltrattamenti in famiglia: alle donne vittime di violenza di genere spetta l'ammissione al gratuito patrocinio.

Capita spesso che il cliente non sia convinto che la determinazione dei compensi professionali maturati per attività svo...
20/10/2018

Capita spesso che il cliente non sia convinto che la determinazione dei compensi professionali maturati per attività svolta dall'avvocato prescinde dalla liquidazione del Giudice in sentenza. Ebbene, questa sentenza della Cassazione chiarisce le cose.

La misura degli oneri dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese ed agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese tra le....

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