19/09/2022
" Il criterio distintivo tra la truffa e l'estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della persona offesa (Cass. pen., Sez. II, 17 febbraio 2016, n. 11453).
Ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e, comunque, non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta in modo che il soggetto passivo non è coartato nella sua volontà, ma si determina alla prestazione costituente l'ingiusto profitto dell'agente perché tratto in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente (Cass. pen., Sez. II, 4 aprile 2012, n. 27363).
Si configura estorsione, invece, se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, onde l'offeso è posto nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato (Cass., pen., Sez. II, 17 luglio 2020, n. 24624)."
Se la minaccia non proviene direttamente dal reo, ed il male minacciato è solo possibile o eventuale, si configura il delitto di truffa e non di estorsione (Cass. n. 31272/2022).